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PDL 4246-A-bis

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4246-4431-4436-A-bis



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 4246, d'iniziativa dei deputati

KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI

Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Presentata il 30 luglio 2003

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4431, d'iniziativa dei deputati

BUEMI, BOATO, ALBERTINI, BOSELLI, CENTO, CEREMIGNA, CUSUMANO, DI GIOIA, GROTTO, INTINI, MAZZUCA, PAPPATERRA, PISICCHIO, POTENZA, VILLETTI

Delega al Governo per il recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Presentata il 28 ottobre 2003

 

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n. 4436, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, MASCIA

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Presentata il 29 ottobre 2003

(Relatore di minoranza: KESSLER)

 

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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)


Norme di recepimento della decisione quadro 2202/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

(Alternativo al titolo del testo della Commissione)


Titolo I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).

        1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno gli obblighi imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
        2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione Europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.
        3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati nel comma precedente.
        4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, lettere a) e b) e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)


        (*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 31, 32, 34, 36, 38 e 39, del testo della Commissione.

 

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Titolo II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 2.
(Competenza territoriale).

        1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.
        2. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la corte di appello di Roma.
        3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza nei modi indicati al comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
        4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.
        5. La corte d'appello informa il ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.
        6. Il ministero della giustizia assiste l' autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.
        7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione)


Art. 3.
(Ricezione del mandato di arresto).

        1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

 

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        2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
        3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

(Alternativo all'articolo 9 del testo della Commissione)


Art. 4.
(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).

        1. Fuori dei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la polizia giudiziaria che abbia proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

(Alternativo all'articolo 11 del testo della Commissione)


Art. 5.
(Adempimenti esecutivi).

        1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero che abbia comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 4, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.
        2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
        3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

(Alternativo all'articolo 12 del testo della Commissione)

 

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Art. 6.
(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna).

        1. Il presidente della corte, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore.
        2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie.
        3. L'udienza di svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.
        4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell'istituto penitenziario e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax. Si applica l'articolo 205 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
        5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte d'appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
        6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.
        7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.
        8. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
        9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

(Alternativo all'articolo 17 del testo della Commissione)


Art. 7.
(Misure cautelari).

        1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.
        2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure

 

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coercitive, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

(Alternativo all'articolo 15 del testo della Commissione)


Art. 8.
(Informazioni complementari).

        1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 12.

(Alternativo all'articolo 16 del testo della Commissione)


Art. 9.
(Decisione sulla consegna).

        1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio di cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.
        2. La corte rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

            a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 21 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro ed in particolare se, in uno dei casi di cui al paragrafo 2, il fatto descritto non è riconducibile ad una delle categorie di reati ivi indicate;

            b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi fosse la giurisdizione dello Stato sul fatto;

            c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

            d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è minore degli anni 14 o 18, se l'ordinamento dello Stato emittente non prevede un accertamento giudiziale in ordine alla capacità di intendere e di volere;

 

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            e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente;

            f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerna l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro;

            g) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che secondo la legge italiana sono commessi in tutto sul territorio italiano;

            h) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, in assenza di reciprocità

            i) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi

        3. Nel caso in cui la consegna è rifiutata per l'esistenza di giurisdizione italiana, la corte d'appello trasmette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

(Alternativo all'articolo 18 del testo della Commissione)


Art. 10.
(Casi particolari).

        1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.
        2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte d'appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.
        3. La corte procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un

 

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pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.
        4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.
        5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.
        6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

Art. 11.
(Decisione in caso di concorso di richieste).

        1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tal fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.
        2. Ai fini della decisione di cui al comma 1, la corte può chiedere una consulenza all'Eurojust.

(Alternativo all'articolo 20 del testo della Commissione)


Art. 12.
(Termini per la decisione).

        1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.
        2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.
        3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale.

 

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        4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tal caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.
        5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte d'appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

(Alternativo all'articolo 21 del testo della Commissione)


Art. 13.
(Ricorso per cassazione).

        1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 3, dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito.
        2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.
        3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.
        4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

(Alternativo all'articolo 22 del testo della Commissione)


Art. 14.
(Termini per la consegna).

        1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.
        2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria

 

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dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
        3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.
        4. Allo scadere dei termini previsti ai commi che precedono cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.
        5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(Alternativo all'articolo 23 del testo della Commissione)


Art. 15.
(Consegna rinviata o condizionale).

        1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.
        2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte d'appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.

(Alternativo all'articolo 24 del testo della Commissione)


Art. 16.
(Consegna successiva).

        1. Nei rapporti con gli Stati membri che abbiano adottato analoga disposizione, e salvo che la corte d'appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata potrà ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

 

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        2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro potrà avvenire con l'assenso della corte d'appello che dispose l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.
        3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

            a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

            b) il soggetto ricercato abbia espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4;

            c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.

        4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

(Alternativo all'articolo 25 del testo della Commissione)


Art. 17.
(Principio di specialità).

        1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.
        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

            a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

            b) il reato non è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale;

 

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            c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

            d) la persona sia soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

            e) il ricercato abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 6, commi 3 e 4;

            f) dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4.

        3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte d'appello che aveva dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.

(Alternativo all'articolo 26 del testo della Commissione)


Art. 18.
(Transito).

        1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata vengono ricevute dal Ministro della giustizia.
        2. Il Ministro può rifiutare la richiesta quando:

            a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

            b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.

        3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro può subordinare

 

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il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

(Alternativo all'articolo 27 del testo della Commissione)


Capo II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 19.
(Competenza).

        1. Autorità competente per l'emissione del mandato d'arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva ovvero presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l'ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.
        2. Il procuratore generale informa il ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.
        3. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.
        4. Il ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d'arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti.

(Alternativo all'articolo 28 del testo della Commissione)


Art. 20.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).

        1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 19 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato sia residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
        2. Quando il luogo della residenza, domicilio o dimora non sia conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della

 

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convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 21.
        3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

(Alternativo all'articolo 29 del testo della Commissione)


Art. 21.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo).

        1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:

            a) identità e cittadinanza del ricercato;

            b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

            c) indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 19;

            d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

            e) descrizione del fatto contestato, compresa l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

            f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri, casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

            g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

        2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.
        3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.

(Alternativo all'articolo 30 del testo della Commissione)

 

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Art. 22.
(Computo della custodia cautelare espiata).

        1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

(Alternativo all'articolo 33 del testo della Commissione)


Capo III
MISURE REALI

Art. 23.
(Sequestro e consegna di beni).

        1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
        2. La corte provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.
        3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
        4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro cessi comunque la sua efficacia.
        5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato italiano ovvero da terzi.

(Alternativo all'articolo 35 del testo della Commissione)


Capo IV
SPESE

Art. 24.
(Spese).

        1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(Alternativo all'articolo 37 del testo della Commissione)

 

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Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.
(Disposizioni transitorie).

        1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1o gennaio 2004.
        2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti in materia di estradizione.
        3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato di arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.

(Alternativo all'articolo 40 del testo della Commissione)


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