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PDL 4830

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4830



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Disposizioni per l'attuazione degli articoli 9, 117 e 118
della Costituzione, in materia di beni culturali

Presentata il 18 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di riaffermare espressamente e con forza, all'interno dell'ordinamento della Repubblica italiana, la primarietà del valore culturale, così come garantito dall'articolo 9 della Costituzione, e la sua non subordinabilità ad altri valori, ivi compresi quelli economici, evidenziandone, al contrario, la capacità di influire sull'ordine economico e sociale ed impegnando lo Stato e gli enti territoriali ad operare affinché sia rimosso ogni ostacolo di ordine economico e sociale che limita di fatto il godimento pubblico del patrimonio storico ed artistico della nazione. Una esigenza sempre più pressante alla luce di recenti provvedimenti normativi adottati dal Parlamento italiano, la cui ratio appare assolutamente di senso contrario, quali ad esempio il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, istitutivo della società Patrimonio dello Stato spa, nonché alla luce delle assurde recenti proposte del Governo in materia di silenzio assenso per le dismissioni del patrimonio culturale.
      In questo senso la presente proposta di legge è volta ad affermare chiaramente la non riconducibilità a mero valore economico del patrimonio storico ed artistico della nazione in proprietà pubblica con la espressa riaffermazione della sua inalienabilità. A tale scopo la presente proposta di legge è volta a modificare le norme del codice civile e della legge n. 281 del 1970, aventi ad oggetto il demanio dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché la legge n. 112 del 2002 al fine di escludere che i beni del demanio storico ed artistico possano essere alienati e che la Patrimonio
 

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dello Stato spa possa disporre trasferimenti di patrimonio pubblico di interesse storico, artistico, archeologico, demo-etno-antropologico, archivistico, librario e paesaggistico.
      D'altro canto, appare necessario per il legislatore intervenire in via ordinaria al fine di adeguare la legislazione in materia di tutela e di valorizzazione alla riforma del titolo V e della parte seconda della Costituzione disposta con legge costituzionale n. 3 del 2001.
      L'articolo 117 della Costituzione ha suddiviso infatti la competenza legislativa di Stato e regioni, in materia dei beni culturali, in due sub-materie - «tutela» e «valorizzazione» - appartenenti l'una alla legislazione esclusiva dello Stato e l'altra alla legislazione concorrente delle regioni.
      Proprio alla luce del nuovo quadro costituzionale si rende quindi necessario definire precisamente, con legislazione ordinaria di attuazione, le nozioni di «tutela» e di «valorizzazione» ed il loro reciproco confine anche al fine di eliminare possibili rischi di conflitti di competenza tra Stato e regioni nell'esercizio delle rispettive competenze legislative.
      Inoltre, appare doveroso che il legislatore, anche sulla scorta dei criteri posti dall'articolo 118 della Costituzione, intervenga per disporre una corretta allocazione delle funzioni amministrative di Stato, regioni ed enti locali nelle citate sub-materie.
      Con riferimento all'individuazione del contenuto delle nozioni di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione si propone di ricondurre, per l'inscindibile nesso che lega le attività dirette a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali con quelle volte ad assicurarne il godimento pubblico mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, le attività di «gestione» del patrimonio culturale all'ambito della «tutela». In questo senso opera la presente proposta di legge disponendo la modifica delle definizioni elaborate dalle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'abrogazione della lettera d) del medesimo comma 1.
      La situazione del patrimonio culturale italiano, il suo carattere «diffuso» sul territorio, la sua capacita di costituire un continuum territoriale unico, devono trovare evidentemente riscontro in una strategia di tutela e di valorizzazione che si fondi su efficaci forme di collaborazione tra i diversi livelli di governo, ciascuno per i propri ambiti, ma che non consenta, nel nome di un malinteso principio di sussidiarietà, la dissoluzione di una secolare e consolidata tradizione di tutela.
      La presente proposta di legge, conseguentemente, intende riservare allo Stato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni amministrative connesse alla tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, da esercitare attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali.
      Il Ministero che immaginiamo è quindi un Ministero «pesante».
      Non intendiamo tuttavia in questa sede porre in essere una ulteriore formale operazione d'ingegneria istituzionale proponendo nuovi processi di riorganizzazione del Ministero o una ulteriore rimodulazione delle sue strutture di vertice; al contrario siamo convinti che l'adeguatezza delle strutture del Ministero rispetto agli onerosi compiti che gli sono mantenuti e conservati in capo dalla presente proposta di legge possa essere garantita solo dal loro effettivo potenziamento attraverso una seria politica di assunzioni di personale tecnico, scientifico ed amministrativo.
      In questo quadro le regioni e gli enti locali potranno conservare un importante ruolo nella cura del proprio patrimonio culturale (musei, biblioteche, archivi, edifici storici, beni paesaggistici) e potranno contribuire, anche attraverso forme di coordinamento con lo Stato, ad una più efficace tutela del patrimonio non di loro pertinenza. A tale proposito, la presente proposta di legge prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, possa promuovere forme di intesa e di coordinamento con le regioni e con gli enti locali nella materia della tutela dei beni culturali,
 

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ma solo allorché ciò consenta, su specifici programmi e progetti, l'effettivo miglioramento delle condizioni di godimento pubblico del patrimonio storico artistico della nazione. Lo strumento individuato dalla presente proposta di legge è quello della costituzione di apposite istituzioni, ossia di organismi strumentali degli enti locali che siano dotati di autonomia scientifica e gestionale, così come espressamente previsto dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, enti cui il Ministero possa partecipare anche attraverso il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. Conseguentemente la presente proposta di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che consente al Ministero per i beni e le attività culturali di definire, secondo il principio di sussidiarietà, il trasferimento della gestione dei musei statali alle regioni, alle province ed ai comuni e dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 1998 che consente al Ministero per i beni e le attività culturali di costituire altri organismi quali fondazioni, associazioni e società per la gestione dei beni culturali, nonché di dare in concessione a privati la complessiva gestione di servizi connessi con la fruizione del patrimonio storico ed artistico della nazione.
      Infine, la presente proposta di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002 che attribuisce al Governo specifica delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali, mediante la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, con ciò confermando l'attuale contenuto del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

      1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, riconosce la primarietà del valore culturale, ne garantisce la non subordinabilità ad altri valori, ivi compresi quelli economici, ed opera affinché tale valore possa influire profondamente sull'ordine economico e sociale.
      2. La Repubblica promuove lo sviluppo della conoscenza del patrimonio storico e artistico della nazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano di fatto il godimento pubblico.
      3. Il patrimonio storico e artistico della nazione può essere di proprietà pubblica o di proprietà privata.
      4. I beni che compongono il patrimonio storico e artistico della nazione sono tutelati secondo le disposizioni del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni)

      1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai fini della presente legge e della legislazione statale e regionale di settore in materia di beni culturali, si intende per:

          a) tutela: ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali nonché ad assicurarne il pubblico godimento anche mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali;

 

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          b) valorizzazione: ogni attività che concorre a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne il godimento pubblico.

      2. Le definizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la parte riguardante i beni culturali, sono sostituite dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Inalienabilità del patrimonio storico
e artistico)

      1. Il patrimonio storico ed artistico della nazione di proprietà pubblica è inalienabile.
      2. All'articolo 823 del codice civile dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «I beni di cui al primo comma di interesse storico, artistico, archeologico, demo-etnoantropologico, archivistico e librario sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti reali di godimento a favore di terzi».

      3. All'articolo 824 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

      «I beni di cui al primo comma di interesse storico, artistico, archeologico, demo-etnoantropologico, archivistico e librario sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti reali di godimento a favore di terzi».

      4. All'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «I beni di cui al primo comma di interesse storico, artistico, archeologico, demo-etnoantropologico, archivistico e librario sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti reali di godimento a favore di terzi».

 

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Art. 4.
(Funzioni amministrative)

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, concorrono, ciascuno nel proprio ambito, alle attività connesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della nazione.
      2. Sono riservate allo Stato, che le esercita attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali, le funzioni amministrative connesse alla tutela del patrimonio storico e artistico della nazione.
      3. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini del più efficace esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 2 del presente articolo e del miglioramento delle condizioni di godimento pubblico del patrimonio storico e artistico della nazione, può promuovere, su singoli programmi e progetti, forme di intesa con le regioni e con gli enti locali volte alla costituzione di istituzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      4. Il Ministero per i beni e le attività culturali può partecipare al patrimonio delle istituzioni di cui al comma 3 attraverso il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.

Art. 5.
(Modificazioni e abrogazioni)

      1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 148 è abrogata;

          b) l'articolo 150 è abrogato.

 

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      2. L'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono esclusi dai trasferimenti i beni di interesse storico, artistico, archeologico, demo-etnoantropologico, archivistico e librario e quelli di interesse paesaggistico individuati dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni» e le parole: «Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali» sono soppresse.
      4. L'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, è abrogato.



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