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PDL 4836

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4836



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle dazioni illecite relative alla vicenda Parmalat

Presentata il 23 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante la reticenza quasi totale della stampa e delle televisioni il caso Parmalat si sta rivelando uno scandalo dalle proporzioni colossali che vede coinvolte numerose categorie di persone: piccoli risparmiatori truffati molto spesso dei risparmi di una vita, politici che hanno beneficiato della generosità di Calisto Tanzi, imprenditori che operano in regime di truffa continua, banchieri che dettano le regole del gioco e fanno usura legalizzata, magistrati che non sono intervenuti nonostante le segnalazioni di alcuni organi di controllo, strutture mediatiche che manipolano l'opinione pubblica in vario modo rendendosi complici del malaffare.
      Al momento, essendo l'inchiesta della magistratura in corso, non si è in grado di appurare fino a che punto le dichiarazioni rilasciate da Tanzi corrispondano al vero, ma che il caso non sia senza fondamento, oltre che dalla logica (a quale strategia risponderebbe la scelta di attaccare contemporaneamente esponenti di tutti i partiti politici?) è confermato dalle ammissioni di molte persone beneficiate dalla ditta casearia. Ragione per la quale è opportuno che, quanto prima, il Parlamento istituisca una Commissione di inchiesta per fare piena
 

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luce su una vicenda che rischia di alimentare la sfiducia nei confronti della classe dirigente del Paese e di allargare ulteriormente le distanze tra cittadini e istituzioni. Il caso è gravissimo e il Parlamento ha il dovere di intervenire tempestivamente, anche ascoltando le persone chiamate in causa da Tanzi. Un tale problema non può essere accantonato con la motivazione della secretazione. Infatti, se tale motivazione corrisponde ad una regola, non si capisce allora perché debbano continuare la loro attività Commissioni parlamentari di inchiesta come l'Antimafia o altre similari che svolgono i loro lavori in contemporanea con l'azione della magistratura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle dazioni illecite relative alla vicenda Parmalat, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) svolgere indagini atte a fare luce sulle operazioni e sulle transazioni finanziarie attraverso le quali sarebbero state illecitamente corrisposte somme di denaro o altri benefìci reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat;

          b) rilevare e valutare eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra tali illecite dazioni e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo Parmalat;

          c) quantificare le risorse finanziarie illecitamente distratte e verificare la possibilità di un loro immediato recupero.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione e funzionamento
della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.

 

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      3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione è tenuta a garantire il mantenimento del regime di segretezza.
      4. Per le testimonianze rese avanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 384 del codice penale.
      5. La Commissione individua quali atti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze di altre istruttorie o inchieste in corso. Restano in ogni caso coperti dal segreto gli atti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      6. La Commissione resta in carica un anno dalla data della sua istituzione. La Commissione riferisce al Parlamento sullo stato dell'inchiesta ogni tre mesi e al termine dei suoi lavori, con una relazione finale da trasmettere anche alla magistratura ordinaria.

Art. 3.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa tra loro.
      3. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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