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PDL 4805

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4805



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche alla parte seconda della Costituzione,
concernenti l'ordinamento della Repubblica

Presentata l'11 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale vuole apportare modifiche all'attuale testo della Costituzione in nome del disegno federalista per realizzare la conclusione dell'esperienza del bicameralismo perfetto. Si tratterebbe di una riforma «epocale» che porrebbe fine al bicameralismo (varato nel testo costituzionale del 1948), che, da pienamente paritario, diverrà asimmetrico, ovvero con competenze diversificate per i due rami nel procedimento legislativo, sia per consentire una rappresentanza delle autonomie territoriali in Parlamento sia per favorire iter più snelli dei provvedimenti legislativi. Le riforme regionaliste, dei precedenti governi, non avevano previsto l'istituzione di una Camera parlamentare rappresentativa del mondo delle autonomie territoriali (regioni, province, comuni, eccetera). È bene che la riforma in oggetto riguardi al tempo stesso la forma dello Stato e la forma di Governo. Sarebbe impensabile un completamento della riforma in senso federale che non preveda contemporaneamente una modifica delle funzioni della seconda Camera, per la quale verrebbe meno il legame fiduciario con il Governo.
      I cambiamenti fino ad ora apportati non sono sufficienti a definire un sistema di autentico federalismo poiché la realizzazione di quest'ultimo vorrebbe dire dare più efficienza al sistema pubblico nel suo complesso, rendere i vari livelli del governo maggiormente responsabili e rispettosi delle esigenze espresse dai cittadini e diminuire l'«eccesso» di normazione e di regolamentazione.
      La discussione sull'assetto costituzionale è un modo per vincolarsi al rispetto della Carta e non per agire, di fatto, contro la Costituzione e le sue norme.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.
(Senato federalista della Repubblica).

      1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federalista della Repubblica».

Art. 2.
(Camera dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      La Camera dei deputati è composta da cinquecentodieci deputati e dai sei deputati assegnati alla circoscrizione Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi. I resti di ciascuna Regione determinano complessivamente il numero dei parlamentari che il Presidente della Repubblica designa, scelti fra le persone illustri della Nazione entro dieci giorni

 

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dalla proclamazione degli eletti, e che restano in carica fino al termine della legislatura in corso».

Art. 3.
(Elezione del Senato federalista
della Repubblica).

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - Il Senato federalista della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
      Il Senato federalista della Repubblica è composto da duecentoquarantacinque senatori elettivi, dai tre senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori designati dal Presidente della Repubblica, scelti fra le persone insigni di nazionalità italiana nel numero complessivo derivante dalla somma dei resti regionali. L'elezione del Senato federalista della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi.
      I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.
      I senatori durano in carica cinque anni».

Art. 4.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto

 

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i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali primari, locali primari o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.
(Nomina di senatori e deputati da parte
del Presidente della Repubblica).

      1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori e deputati per la legislatura in corso nel numero determinato dalla somma dei resti regionali».

Art. 6.
(Durata delle Camere).

      1. All'articolo 60 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il Senato federalista della Repubblica è eletto per cinque anni».

Art. 7.
(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federalista della Repubblica).

      1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

 

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Art. 8.
(Modalità di funzionamento delle Camere).

      1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
      Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federalista della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno nel cinquanta per cento delle Regioni.
      I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
      Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e di iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del candidato del partito o della coalizione perdente che ha ottenuto più voti dopo quella del premier eletto».

Art. 9.
(Ineleggibilità ed incompatibilità).

      1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

 

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Art. 10.
(Divieto di mandato imperativo).

      1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 67. - Ogni deputato ed ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 11.
(Formazione delle leggi).

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federalista della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti ad un terzo per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federalista della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
      Il Senato federalista della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federalista della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta della maggioranza dei due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di

 

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legge. Entro i trenta giorni successivi, la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federalista della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti ad un terzo per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
      Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federalista della Repubblica e in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, di intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.
      I Presidenti del Senato federalista della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile».

Art. 12.
(Assemblee di coordinamento
delle autonomie).

      1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

      «Art. 70-bis. - Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi

 

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dell'articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie.
      Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione, da un numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dalla Regione e, rispettivamente, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano garantendo adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche, e per metà dal Consiglio delle autonomie locali.
      Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il proprio parere al Senato federalista della Repubblica sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. Il funzionamento delle stesse è a carico delle Regioni».

Art. 13.
(Iniziativa legislativa).

      1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 14.
(Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni).

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
      Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni

 

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di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
      Il Senato federalista della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
      Le proposte di legge di iniziativa della maggioranza delle Regioni in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato federalista della Repubblica nei termini stabiliti tassativamente dal regolamento».

Art. 15.
(Ratifica dei trattati internazionali).

      1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 80. - È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di legge».

 

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Art. 16.
(Bilanci e rendiconto).

      1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

Art. 17.
(Commissioni parlamentari di inchiesta).

      1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:  «La commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Art. 18.
(Elezione del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Regioni e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali in ragione di un delegato ogni milione di abitanti e per un minimo di tre facendo in modo che sia sempre assicurata la presenza delle minoranze. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia

 

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assicurata la rappresentanze delle minoranze.
      La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra sindaci, presidenti di Provincia o capoluogo di Provincia o Città metropolitana della Regione, designati, a tale fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali.
      Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranze dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 19.
(Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica).

      1. All'articolo 85 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica».

Art. 20.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica).

      1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. Nel caso di sua assenza, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato federalista della Repubblica».

Art. 21.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale,

 

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rappresenta l'unità federalista della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione.
      Può inviare messaggi alle Camere.
      Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
      Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
      Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
      Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e i Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.
      Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
      Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
      Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne designa il vice presidente nell'ambito dei suoi componenti.
      Può concedere grazia e commutare le pene, previa richiesta del Ministro della giustizia.
      Conferisce le onorificenze della Repubblica.
      Nomina il Primo ministro indicato dalla coalizione vincente in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo ministro per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 94.
      Può annullare, su richiesta del Senato federalista della Repubblica, le leggi o disposizioni delle leggi delle Regioni».

Art. 22.
(Scioglimento delle Camere).

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della

 

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Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.
      Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federalista della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
      In caso di morte del Primo ministro il Presidente della Repubblica dà mandato al candidato proposto dalla coalizione vincente o, in mancanza di designazioni, al candidato del partito di maggioranza della coalizione stessa».

Art. 23.
(Controfirma degli atti presidenziali).

      1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
      Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.
      Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei deputati e dei senatori per la legislatura, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federalista della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti, la designazione del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».

 

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Art. 24.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica).

      1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio che lo ha eletto».

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.
(Governo e Primo ministro).

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione alla Camera dei deputati secondo modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
      Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.
      In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni

 

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della Camera dei deputati, nomina un nuovo Primo ministro. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

Art. 26.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri).

      1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 93. - Il Primo ministro ed i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 27.
(Governo in Parlamento).

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
      Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo.
      In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
      In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti la Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

 

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Art. 28.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

      1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
      Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri ed individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 29.
(Disposizioni sui reati ministeriali).

      1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 96. - Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federalista della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.
(Elezione del Consiglio superiore della magistratura).

      1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal

 

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Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federalista della Repubblica integrato dai Presidenti delle Regioni».
      2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica nomina il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti».

Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.
(Capitale della Repubblica federalista).

      1. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Roma è la capitale della Repubblica federalista e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 32.
(Competenze legislative esclusive
delle Regioni).

      1. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

          a) assistenza ed organizzazione sanitaria;

          b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

 

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          c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

          d) polizia locale;

          e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

      2. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 33.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica).

      1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

      «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, può promuovere la questione dinanzi al Senato federalista della Repubblica.
      Il Senato federalista della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federalista della Repubblica, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento».

 

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Art. 34.
(Abrogazioni).

      1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
      2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Art. 35.
(Corte costituzionale).

      1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Tre giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federalista della Repubblica integrato dai Presidenti delle Regioni, e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
      I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo venti anni di esercizio.
      I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
      Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi od enti pubblici individuati dalla legge.
      La Corte costituzionale elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite

 

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dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
      L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle due Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.
      Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte costituzionale, dieci membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

      2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale che nomina la Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea garantendo la presenza di un nominativo indicato dalla minoranza.
      2. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federalista della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza assoluta garantendo alle minoranze la nomina di un rappresentante.
      3. I giudici della Corte costituzionale non possono essere iscritti ad alcun partito durante il mandato e da almeno un anno antecedente alla data della loro nomina».

 

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Art. 36.
(Referendum sulle leggi costituzionali).

      1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II e al titolo III della parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, come sostituito dall'articolo 35, comma 2, della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
      2. Per le elezioni del Senato federalista della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della medesima legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo

 

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35 della presente legge costituzionale, il Senato federalista della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede all'elezione di due giudici della Corte costituzionale di propria competenza. Procede altresì all'elezione di un ulteriore giudice di propria competenza, alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Alle ulteriori tre scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, la Camera dei deputati procede all'elezione dei giudici della Corte costituzionale di propria competenza, ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 35 della presente legge costituzionale.
      4. Il quarto e il sesto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 35 della presente legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.
      5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federalista della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.


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