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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4805 |
1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federalista della Repubblica».
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodieci deputati e dai sei deputati assegnati alla circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi. I resti di ciascuna Regione determinano complessivamente il numero dei parlamentari che il Presidente della Repubblica designa, scelti fra le persone illustri della Nazione entro dieci giorni
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federalista della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato federalista della Repubblica è composto da duecentoquarantacinque senatori elettivi, dai tre senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori designati dal Presidente della Repubblica, scelti fra le persone insigni di nazionalità italiana nel numero complessivo derivante dalla somma dei resti regionali. L'elezione del Senato federalista della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi.
I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.
I senatori durano in carica cinque anni».
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori e deputati per la legislatura in corso nel numero determinato dalla somma dei resti regionali».
1. All'articolo 60 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il Senato federalista della Repubblica è eletto per cinque anni».
1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federalista della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno nel cinquanta per cento delle Regioni.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e di iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del candidato del partito o della coalizione perdente che ha ottenuto più voti dopo quella del premier eletto».
1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - Ogni deputato ed ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federalista della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti ad un terzo per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federalista della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
Il Senato federalista della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federalista della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta della maggioranza dei due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 70-bis. - Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi
1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. - È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di legge».
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».
1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «La commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Regioni e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali in ragione di un delegato ogni milione di abitanti e per un minimo di tre facendo in modo che sia sempre assicurata la presenza delle minoranze. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia
1. All'articolo 85 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica».
1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. Nel caso di sua assenza, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato federalista della Repubblica».
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale,
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.
Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei deputati e dei senatori per la legislatura, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federalista della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti, la designazione del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio che lo ha eletto».
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione alla Camera dei deputati secondo modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.
In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. - Il Primo ministro ed i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo.
In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti la Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri ed individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federalista della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal
«Il Presidente della Repubblica nomina il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti».
1. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica federalista e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
1. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza ed organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
2. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, può promuovere la questione dinanzi al Senato federalista della Repubblica.
Il Senato federalista della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federalista della Repubblica, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento».
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.
1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Tre giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federalista della Repubblica integrato dai Presidenti delle Regioni, e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi od enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte costituzionale elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale che nomina la Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea garantendo la presenza di un nominativo indicato dalla minoranza.
2. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federalista della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza assoluta garantendo alle minoranze la nomina di un rappresentante.
3. I giudici della Corte costituzionale non possono essere iscritti ad alcun partito durante il mandato e da almeno un anno antecedente alla data della loro nomina».
1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II e al titolo III della parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, come sostituito dall'articolo 35, comma 2, della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Per le elezioni del Senato federalista della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della medesima legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo
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