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PDL 4842

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4842



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere

Presentata il 24 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Da qualche tempo sono state introdotte maggiori garanzie e tutele per le vittime del terrorismo e della criminalità, e in modo particolare per le «vittime del dovere» e per i loro familiari, dove per «vittime del dovere» si intendono i magistrati, gli appartenenti alla Polizia di Stato, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli appartenenti alla polizia penitenziaria e municipale, caduti o resi permanentemente invalidi nell'adempimento del loro dovere.
      Nonostante queste parziali migliorie, il legislatore non ha evitato di privilegiare con maggiori benefìci economici le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, quelle che possono essere indicate come le vittime «eccellenti», valorizzando, se vogliamo, non tanto il sacrificio «eroico» del servitore dello Stato, ma piuttosto la matrice criminale delittuosa.
      Infatti, la legislazione vigente riconosce a questi soggetti alcuni benefìci, ma allo stesso tempo opera una serie di distinzioni sgradevoli e inique tra le varie situazioni e quindi tra le stesse vittime o i loro eredi.
      Per esattezza, l'entrata in vigore della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», ha introdotto importanti e doverosi benefìci a favore di queste vittime, ma producendo di fatto, tuttavia, profonde disparità di trattamento soprattutto tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine, creando in pratica «vittime di serie A» e «vittime di serie B» che sono, queste ultime, ovviamente quelle a cui vengono negati alcuni diritti.
      Anche a seguito di una forte e ferma critica operata dai familiari delle vittime,
 

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dalle associazioni a cui fanno capo e dalle organizzazioni sindacali del settore, con la legge finanziaria del 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 82), si è posto parzialmente rimedio a queste iniquità, riducendo in qualche modo il divario che è stato creato.
      Inoltre, l'estensione dei benefìci della citata legge n. 407 del 1998 a tutte le vittime del dovere e ai loro familiari - anche per eventi datati anteriormente al 1990 - si integrerebbe pienamente con le norme, inserite nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, il 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale la cui entrata in vigore è stata suddivisa, in relazione alle varie disposizioni, in differenti anni e, precisamente, nel 2002, nel 2004 e nel 2006.
      Con la presente proposta di legge non si vuole chiedere solo la parificazione di tutte le vittime del dovere, ma - senza per questo togliere valenza storico-politica ai fatti eclatanti di terrorismo o di mafia - si vuole altresì dare un segnale forte dello Stato e della classe politica talché non appaia che ci si ricorda solo delle vittime dell'ultimo giorno perché fanno clamore, ma risulti evidente che si pensa a tutti coloro che hanno servito le istituzioni garantendo democrazia e sicurezza con altrettanta dignità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

      «1. Al personale pubblico di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere, e ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1967, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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