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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4302-A |
La I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4302, concernente l'Attuazione della proroga dell'efficacia della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999;
ribadito quanto già espresso nel parere formulato in data 4 novembre 2003, atteso che anche l'ulteriore nuovo testo reca disposizioni riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettere a) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4302 recante proroga della legge 413/2000, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999;
richiamate le osservazioni indicate nel parere espresso, sul nuovo testo del medesimo disegno di legge, nella seduta del 13 novembre 2003;
esprime
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante proroga della legge 413/2000, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
TESTO | |||||||||
Proroga della legge 29 dicembre 2000, n. 413, concernente adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999.
| Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare.
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1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione medesima, sono prorogate fino al 30 giugno 2003. |
1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413. | ||||||||
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1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è confermata nell'incarico di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. |
Soppresso. | ||||||||
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1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 36,2 milioni per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione |
1. Identico. | ||||||||
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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | |||||||||
2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo. | Soppresso. | ||||||||
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico. | ||||||||
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico.
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