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PDL 4302-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4302-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

e con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

Proroga della legge 29 dicembre 2000, n. 413, concernente adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999

Presentato il 24 settembre 2003

(Relatore: NARO)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 1o aprile 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C.  4302, concernente l'Attuazione della proroga dell'efficacia della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999;

            ribadito quanto già espresso nel parere formulato in data 4 novembre 2003, atteso che anche l'ulteriore nuovo testo reca disposizioni riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettere a) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

        
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione Agricoltura,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4302 recante proroga della legge 413/2000, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999;

 

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            richiamate le osservazioni indicate nel parere espresso, sul nuovo testo del medesimo disegno di legge, nella seduta del 13 novembre 2003;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante proroga della legge 413/2000, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Proroga della legge 29 dicembre 2000, n. 413, concernente adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999.
Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare.

Art. 1.

Art. 1.

      1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione medesima, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

      1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

Art. 2.

      1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è confermata nell'incarico di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

      Soppresso.

Art. 3.

Art. 2.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 36,2 milioni per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

      1. Identico.


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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.      Soppresso.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.      2. Identico.

Art. 4.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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