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PDL 4814

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4814



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZOCCHI

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di regolamentazione nel settore dei materiali gemmologici in commercio

Presentata il 16 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di emanare una normativa nazionale che assicuri l'indicazione della natura degli elementi che compongono un gioiello, realizzato in Italia, attraverso un'etichettatura riconducibile a un certificato gemmologico.
      Attualmente, vige nel settore commerciale della gioielleria un quadro di insufficiente regolamentazione, facilmente constatabile recandosi presso i punti vendita al dettaglio per acquistare un gioiello. Nella maggior parte dei casi, la vendita di un gioiello non è accompagnata dalla produzione di un certificato gemmologico che attesti la natura e le caratteristiche tecniche degli elementi (pietre, metallo prezioso) che lo compongono. Nella migliore delle ipotesi, e generalmente solo nel caso di un oggetto di valore elevato, si riceve un'indicazione di massima di tali caratteristiche, sovente con l'uso errato di definizioni, apposte su un foglio dell'esercente, a volte nemmeno intestato, che non costituisce alcun titolo in caso di contestazione. Questa situazione deriva dalla mancanza di una specifica normativa che conduca gli operatori del settore, dall'importatore delle materie prime al dettagliante finale, a presentare una documentazione tecnica che riporti le caratteristiche dei materiali gemmologici sotto forma di un'etichettatura del prodotto finito, così come avviene per la maggior parte delle altre categorie merceologiche (alimenti, tessili, eccetera).
      Il quadro esposto è aggravato dal fatto che si tratta di prodotti che costituiscono una rilevante quota di fatturato, oltre che di immagine, del made in Italy, e che quindi necessiterebbero di maggior tutela al fine di contrastare il fenomeno delle frodi, dolorosamente diffuso in questo settore.
 

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      C'è poi un aspetto, non secondario, da considerare: la chiarezza e il rispetto nei confronti del consumatore, che deve essere messo in condizione di valutare al momento dell'acquisto la qualità del prodotto, unitamente al suo prezzo.
      Proprio quella qualità che si propone come elemento caratteristico dei prodotti dell'Italia e che distingue e privilegia la nostra offerta rispetto a quella degli altri Paesi.
      È ben noto, inoltre, che il sostegno legislativo diviene ancor più necessario di fronte al crescente fenomeno della globalizzazione dell'economia e dell'apertura dei mercati internazionali.
      Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge intendono rappresentare, di fatto, una garanzia che si esplica sia nei confronti degli operatori che dei consumatori. In sostanza, da un lato è necessario impedire la manifestazione di quei comportamenti scorretti o illeciti che, colpendo gli operatori, arrecano danni gravissimi all'intero settore che costituisce, tra l'altro, una voce importante nella nostra bilancia dei pagamenti. Dall'altro, è necessario costruire un'efficace forma di tutela per gli utenti finali che consenta di conoscere esattamente la natura dei materiali gemmologici, anche al fine di una loro tracciabilità.
      D'altronde, va considerato che alla base delle transazioni commerciali tra gli operatori del settore pietre preziose (diamanti, pietre di colore, perle, eccetera) vige una regola non scritta, fondata sul principio della «fiducia», che determina comportamenti e procedure, rimasti immutati nel corso dei secoli, che non contemplano l'uso di un certificato gemmologico quale prova della qualità di una merce, ma solamente il buon nome dell'operatore a garanzia della trattativa.
      L'emanazione di una legge che disciplini l'istituto della «fiducia» ai sensi di una più corretta e trasparente assicurazione della garanzia basata sull'etichettatura, potrà contribuire ad arginare la condotta fraudolenta degli operatori disonesti che, facendo leva sulla fiducia - si direbbe imposta - ai consumatori finali, a volte determinano situazioni di insoddisfazione, se non di irritazione, ai loro danni.
      Dal punto di vista della normativa vigente, va tenuto presente che nel settore dei metalli preziosi l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, ha dato l'avvio al nuovo sistema dei controlli dei titoli e dei marchi, sancito dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
      Questa legislazione prevede il controllo delle aziende produttive della filiera orafa da parte degli ispettori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso l'appoggio tecnico dei laboratori camerali per le analisi di prima istanza.
      In caso di difformità del titolo del campione analizzato, la ditta ha la facoltà di richiedere la revisione dell'analisi che viene svolta, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, dal laboratorio chimico delle dogane di Roma.
      Tale procedura sta contribuendo a sensibilizzare l'industria e l'artigianato orafo a prestare maggiore attenzione, rispetto al passato, nell'apporre sia il marchio di identificazione sia il titolo, verificandone la corrispondenza, del metallo prezioso utilizzato.
      Per quanto riguarda, invece, il settore dei materiali gemmologici non esiste alcuna normativa né nazionale né comunitaria che preveda la certificazione delle gemme a partire dall'importazione in Italia.
      Se si considera che il mercato italiano costituisce il principale polo mondiale relativamente alla lavorazione di gemme tagliate - nei centri orafi di Valenza Po, Vicenza, Arezzo, Marcianise, eccetera - si può facilmente percepire la levatura di una legge pensata allo scopo di creare una sorta di tracciabilità dell'intera filiera orafa, consentendo ai consumatori di trovare a fianco dei gioielli esposti negli esercizi commerciali un'etichetta identificativa delle materie prime utilizzate che sia univocamente riconducibile a un apposito certificato gemmologico delle pietre
 

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montate. Inoltre, si ritiene che la produzione di un certificato di analisi gemmologica da parte di un laboratorio accreditato non possa che accrescere il valore commerciale di una gemma, a tutela sia del consumatore che l'acquisterà sia dello stesso operatore il quale, non essendo generalmente dotato di strumentazione gemmologica, può finire con l'essere inconsapevolmente vittima di transazioni fraudolente.
      Partendo da queste considerazioni, nonché dalla evidente necessità di tutelare l'occupazione in quelle zone dove la gioielleria rappresenta l'economia primaria, nasce la presente proposta di legge sollecitata, in particolare, dalle istanze della piccola e media impresa e dalle principali associazioni di categoria, che promuovono l'attività di migliaia di artigiani e di piccoli imprenditori che lavorano con grande professionalità, realizzando prodotti apprezzati in tutto il mondo.
      Infine, ciò di cui si rileva l'urgenza e a cui si cerca di dare risposta attraverso la presente proposta di legge, è la definizione di un sistema sanzionatorio appropriato a quella che, è auspicabile, diventi presto la realtà della tracciabilità gemmologica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DEFINIZIONI

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti seguenti:

          a) minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;

          b) minerali sintetici;

          c) prodotti artificiali;

          d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;

          e) perle coltivate o altrimenti denominate;

          f) imitazioni di perle.

Art. 2.

      1. Agli effetti della presente legge si intende:

          a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica o artificiale adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;

          b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;

          c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche;

          d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici,

 

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che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;

          e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;

          f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;

          g) per «materiale gemmologico agglomerato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;

          h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;

          i) per «perla coltivata, o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;

          l) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

      2. Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costitutive dei materiali gemmologici di cui all'articolo 1, comma 1, sono fissate dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 17, di seguito denominato «regolamento». Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi gemmologica per la determinazione della categoria commerciale di appartenenza,

 

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da applicare ai fini della presente legge.
      3. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque venda al dettaglio i materiali disciplinati dall'articolo 1, comma 1, che riportano denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana.

Art. 3.

      1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subìto.
      2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali trattamenti operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:

          a) per «termodiffuso o diffuso», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici cromofori;

          b) per «impregnato», si intende un materiale di origine naturale i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

          c) per «irradiato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;

          d) per «oliato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto permeazione di fratture con olio o altri liquidi oleosi con o senza aggiunta di coloranti;

          e) per «otturato o infiltrato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono; tale trattamento è dichiarabile se visibile alla lente a 10 ingrandimenti;

          f) per «ricoperto», si intende un materiale di origine naturale che è stato

 

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rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

          g) per «riscaldato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici cromofori;

          h) per «tinto», si intende un materiale di origine naturale i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti.

Art. 4.

      1. È fatto obbligo dl applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

          a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

          b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

          c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

          d) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

      2. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della Norma UNI EN 10245.
      3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della Norma UNI EN 10245.
      4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della Norma UNI EN 10245.

Art. 5.

      1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

 

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Art. 6.

      1. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse stano state segate o molate.
      2. Le perle coltivate di cui al comma 1 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

      1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quella prevista dalla presente legge.
      2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate sulle etichette che accompagnano il prodotto, poste in maniera chiaramente visibile da chiunque vende al dettaglio, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che a esso si riferiscono, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate anche verbalmente per indicare i prodotti.

Art. 8.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In tali ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

 

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Art. 9.

      1. Per i prodotti indicati all'articolo 3, deve essere messa a disposizione dell'acquirente, e, su richiesta dello stesso, consegnate insieme alla fattura, una scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione della gemma.

Capo III
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, SISTEMI DI CERTIFICAZIONE, LABORATORI DI ANALISI

Art. 10.

      1. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori al dettaglio di materiali gemmologici e di oggetti costituiti da materiali gemmologici hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle denominazioni riportate nei documenti che li accompagnano e ogni altra eventuale indicazione prevista dalla presente legge.

Art. 11.

      1. I laboratori che effettuano l'analisi dei materiali gemmologici in commercio e rilasciano le relative certificazioni della categoria di appartenenza devono essere abilitati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», o appartenere alle stesse, o a loro aziende speciali, oppure all'Agenzia delle dogane.
      2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale volta in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio. I medesimi laboratori devono essere accreditati presso il

 

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Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori-SINAL per le prove previste dai metodi di analisi gemmologica indicati nel regolamento, in conformità alla Norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
      3. La domanda di abilitazione ai fini di cui al comma 1 è presentata alla camera di commercio competente per territorio ed è corredata della documentazione comprovante:

          a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;

          b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle prove di gemmologia per le quali viene richiesta l'abilitazione.

      4. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto a osservare le seguenti prescrizioni:

          a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o in società con terzi, qualsiasi attività di commercio o di lavorazione nel settore dei materiali gemmologici;

          b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;

          c) rispetto del segreto professionale.

      5. La vigilanza e il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 12.

      1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni della presente legge, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
      2. Al fine di cui al comma 1, il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di

 

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richiedere apposita certificazione relativa alla produzione dei materiali gemmologici, rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 11 oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario, in base alle normative tecniche vigenti.
      3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti dal regolamento.
      4. Ai sensi del presente articolo, i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sui materiali pronti per la vendita. Le modalità di tali controlli, mediante prelievo di campioni di oggetti e i relativi esiti di prova, sono stabilite dal regolamento.

Capo IV
FUNZIONI DI VIGILANZA DELLE
CAMERE DI COMMERCIO

Art. 13.

      1. La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei materiali gemmologici è esercitata dal personale delle camere di commercio competenti per territorio.
      2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo che, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, esercita le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, deve attestare di aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione in materia di gemmologia.
      3. Ai fini dell'identificazione, il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio competente in territorio.
      4. Il personale delle camere di commercio effettua ispezioni e controlli, anche senza preavviso. A tale fine, il medesimo personale ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materiali gemmologici.

 

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Capo V
SANZIONI

Art. 14

      1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalla legislazione vigente qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

          a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, materiali gemmologici privi dei documenti che li accompagnano, in cui sono chiaramente riportate le denominazioni commerciali e ogni altra eventuale indicazione prevista dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154,94 euro a 1.549,37 euro;

          b) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, materiali gemmologici accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono essere confuse con quelle previste dalla medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,99 euro a 309,87 euro;

          c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, i materiali gemmologici indicati all'articolo 3 privi della scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione della gemma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,99 euro a 309,87 euro.

Art. 15.

      1. Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione

 

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della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
      2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materiali gemmologici per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 16.

      1. L'immissione sul mercato in Italia di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

Art. 17.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato centrale metrico e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 18.

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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