Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4861

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4861



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Presentata il 29 marzo 2004


      

torna su
Onorevoli Deputati! - Sia la legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, sia il testo unico della leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno profondamente innovato i rapporti intercorrenti tra corpo elettorale ed amministrazioni locali.
      In questo quadro normativo non si può fare a meno di evidenziare la mancanza di attualità di quelle motivazioni che furono alla base della scelta parlamentare di introdurre limitazioni al numero dei mandati consecutivi, vale a dire l'esigenza - allora avvertita - di favorire un ricambio della dirigenza politica locale per pregressi fattori di cattiva amministrazione.
      Oggi, tali limitazioni vengono invece lette dal comune sentire come una restrizione alla libertà di espressione e di partecipazione politica, soprattutto nelle realtà territoriali di più piccole dimensioni, dove più diretto è il rapporto tra elettori e loro rappresentanti.
      In quest'ottica si pone il presente provvedimento, formulato anche per consentire un'adeguata soluzione delle problematiche che potrebbero presentarsi alla scadenza delle amministrazioni locali nel 2004, delle quali due terzi sono guidate da sindaci non più ricandidabili, in quanto ormai giunti al secondo mandato.
      La presente proposta di legge ha, quindi, lo scopo di apportare una modifica alla normativa nazionale vigente in materia di durata dei mandati.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai comuni con popolazione uguale o inferiore a cinquemila abitanti».



Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su