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PDL 4164

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4164



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REALACCI

Disposizioni per il recepimento e l'attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente il rendimento energetico nell'edilizia

Presentata il 16 luglio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - L'edilizia rappresenta uno dei settori in cui l'energia è usata in modo meno efficiente in Italia, come è dimostrato dal fatto che i consumi specifici per metro quadrato riscaldato sono in molti casi più alti rispetto alle realtà del centro Europa con climi più rigidi. Questo dato è confermato dai livelli di isolamento termico mediamente utilizzati in Italia, che risultano i più bassi d'Europa, insieme a quelli della Grecia e del Portogallo.
      Tale situazione deriva dalle caratteristiche degli edifici del secondo dopoguerra molto scadenti dal punto di vista dell'isolamento termico.
      Questa realtà è migliorata con la definizione nel 1977 delle prescrizioni di isolamento termico, che però nella pratica sono state applicate solo parzialmente.
      Inoltre, queste norme avrebbero dovuto essere riviste e rese più rigide in base all'articolo 4 della legge n. 10 del 1991, ma per incredibili resistenze di vari settori la revisione non è stata mai approvata.
      Un'aggravante delle modeste prestazioni termiche degli involucri degli edifici italiani è rappresentata dal basso livello di comfort termico che si registra nei mesi estivi, elemento che spiega l'attuale rapida diffusione della climatizzazione che, in un sistema elettrico a rischio come il nostro, contribuisce al rischio di black-out.
      Va infine segnalato il bassissimo livello di diffusione degli impianti solari termici, con 400.000 metri quadrati installati, contro
 

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i 5 milioni della Germania, i 3 milioni della Grecia o i 2,5 milioni dell'Austria.
      Un importante contributo potrebbe inoltre venire da una diffusione di tetti solari fotovoltaici (il programma italiano che prometteva bene si è fermato, mentre in Giappone in un anno sono stati installati 40.000 tetti solari e la Germania nel 2003 arriverà a quota 100.000).
      Va sottolineato che la riqualificazione energetica del nostro patrimonio edilizio rappresenta un elemento fondamentale nella strategia di riduzione delle emissioni dei gas climalteranti necessaria per soddisfare gli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto per il nostro Paese, reso esecutivo dalla legge n. 120 del 2002.
      Attraverso questa proposta di legge si vuole arrivare ad un rapido recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che consentirebbe all'Italia di avviare la certificazione energetica degli edifici e di aumentare i livelli di isolamento termico, due aspetti già previsti dalla legge n. 10 del 1991, ma mai applicati in dodici anni.
      Si vuole ricordare anche che la VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati, nel parere consultivo espresso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge comunitaria 2003 aveva indicato espressamente che il Governo doveva recepire la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia già dal 2003.
      Queste azioni, che a livello europeo dovrebbero consentire un risparmio energetico di 35-45 milioni di tonnellate l'anno entro il 2010, nel nostro Paese dovrebbero portare a risultati proporzionalmente superiori, in relazione del basso livello di efficienza di partenza del nostro patrimonio edilizio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei princìpi e criteri direttivi dalla stessa stabiliti, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente il rendimento energetico nell'edilizia.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.

Art. 2.

      1. Attraverso il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è data piena attuazione alla direttiva di cui al medesimo articolo 1, comma 1, in conformità a quanto disposto dalla direttiva stessa e in particolare agli obblighi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa.

Art. 3.

      1. Il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore

 

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dello stesso decreto, secondo la procedura e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e all'articolo 2.
      2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, per le materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entra in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non siano ancora in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva di cui al citato articolo 1, comma 1, e cessa comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine il decreto legislativo reca l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in esso contenute.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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