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PDL 2855

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2855



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GAMBINI, BUGLIO, CAZZARO, DE BRASI, LION, LULLI, QUARTIANI, RUGGERI, RUGGHIA, VERNETTI

Trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo
in società per azioni

Presentata il 12 giugno 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Ente nazionale italiano per il turismo svolge un ruolo importante per la promozione di un settore fondamentale per l'economia nazionale e per recuperare taluni ritardi che l'Italia sconta in tale campo rispetto agli altri Paesi europei. I vincoli stabiliti legislativamente che, pur nel quadro di un complessivo recupero di efficienza realizzato recentemente, costituiscono tuttora ostacolo ad una gestione dinamica, rendono opportuna la presente proposta di legge volta a trasformare l'Ente in una società per azioni. Proprio il cambiamento della figura giuridica è garanzia di una maggiore efficienza ed efficacia; d'altra parte nei Paesi europei più avanzati e nostri competitori, l'Ente è sempre di carattere privatistico.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge al comma 1 prevede che l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia trasformato in società per azioni, denominata ENIT spa, stabilendo che le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano siano inalienabili e che alle regioni siano attribuite quote azionarie non inferiori al 51 per cento del capitale sociale. È ammessa, inoltre, la partecipazione al capitale sociale di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale.
      Rispetto alla composizione del capitale sociale si compie la scelta di superare il carattere esclusivamente pubblico della società per azioni in cui sarebbe trasformato l'ENIT; seguendo invece l'esempio della
 

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Società italiana per i beni culturali (SIBEC), istituita dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, il capitale sociale è inizialmente assegnato interamente allo Stato e alle regioni, prevedendo tuttavia la possibilità di una successiva partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato e dalle regioni.
      Si ha così il vantaggio di consentire l'avvio immediato della trasformazione, senza sottostare all'alea dell'intervento privato.
      Il comma 2 prevede che la società succeda in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT, mentre il comma 4 stabilisce che la società abbia sede in Roma e operi realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.
      Il comma 3 prevede che il capitale iniziale di ENIT spa sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ENIT. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT spa, entro la data prevista nel medesimo decreto, provvederà a proporre al Ministro dell'economia e delle finanze una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
      Il comma 5 stabilisce che siano organi dell'ENIT spa l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, e il collegio sindacale.
      Il comma 6 si occupa della composizione del consiglio di amministrazione che potrà essere composto da un numero di membri tra 5 e 9, scelti tra imprenditori ed esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le confederazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del settore turistico. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
      Con il comma 7 si stabilisce che il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
      Il comma 8 stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera g), della Costituzione e dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto provveda a definire la composizione del capitale sociale ed in particolare i criteri di ripartizione tra le regioni; a determinare il numero dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; a determinare i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società; a disciplinare le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che l'ENIT spa svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici; a definire le modalità di collaborazione con le sedi di rappresentanza italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e di realizzare sinergie, intese e convenzioni operative; a disciplinare le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale di altri soggetti pubblici e privati e a determinare la nuova composizione degli organi in conseguenza della partecipazione di detti soggetti.
      Il comma 9 stabilisce che sul predetto decreto le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro un mese dall'assegnazione.
 

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      Il comma 10 si occupa della copertura degli oneri recati dalla proposta di legge, relativamente al funzionamento dell'ENIT spa e al contratto di programma previsto dal comma 8.
      Il comma 11 disciplina l'attività dell'ENIT spa, che dovrà occuparsi di realizzare le strategie promozionali e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani; svolgere attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri; organizzare un osservatorio sui mercati turistici e fornire alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica; organizzare e produrre servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti; riferire annualmente al Parlamento sulle iniziative, promozioni ed attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.
      Il comma 12 stabilisce che l'oggetto sociale previsto nello statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario e di quelle elencate al comma 11.
      Il comma 13 prevede che l'ENIT spa, per il raggiungimento degli scopi sociali, possa costituire società che perseguono fini di interesse generale e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.
      Il comma 14 stabilisce che l'ENIT spa si avvalga del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società, ma prevede, nel contempo, che per l'eventuale passaggio di dipendenti dell'ENIT ad altre amministrazioni pubbliche si applichi la vigente disciplina.
      Il comma 15 stabilisce infine che, fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione dell'ENIT spa la gestione dell'ENIT resti affidata agli organi di amministrazione in carica.
      L'articolo 2 provvede ad abrogare la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 8.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'ENIT spa).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato in società per azioni, di seguito denominata «ENIT» spa. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, sono inalienabili. Alle regioni sono attribuite quote azionarie non inferiori al 51 per cento del capitale sociale. È ammessa la partecipazione al capitale sociale della società ENIT spa di altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale.
      2. La società di cui al comma 1 succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.
      3. Il capitale iniziale dell'ENIT spa è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ENIT. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT spa entro la data prevista nel citato decreto propone al Ministro dell'economia e delle finanze una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.
      4. L'ENIT spa ha sede a Roma ed opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero anche attraverso

 

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una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.
      5. Sono organi dell'ENIT spa:

          a) l'assemblea dei soci;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio sindacale.

      6. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT spa è composto da cinque a nove membri scelti tra imprenditori ed esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le confederazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del settore turistico. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
      7. Il collegio sindacale dell'ENIT spa è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera g), della Costituzione e dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto provvede a:

          a) definire la composizione del capitale sociale ed in particolare i criteri di ripartizione tra le regioni;

          b) determinare il numero dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

          c) determinare i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di

 

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componente degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;

          d) disciplinare le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che l'ENIT spa svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici;

          e) a definire le modalità di collaborazione con le sedi di rappresentanza italiana all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e di realizzare sinergie, intese e convenzioni operative;

          f) disciplinare le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale di altri soggetti pubblici e privati prevista dal comma 1 e a determinare la nuova composizione degli organi in conseguenza della eventuale partecipazione di tali soggetti.

      9. Sul decreto di cui al comma 8 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro un mese dall'assegnazione.
      10. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      11. L'ENIT spa:

          a) realizza le strategie promozionali e di informazione all'estero, nonché di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, secondo gli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero stabilite dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

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          b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione dei prodotti turistici nazionali, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati esteri;

          c) organizza un osservatorio sui mercati turistici e fornisce alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative e realizzandone la diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica;

          d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti;

          e) invia annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative, promozioni ed attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

      12. L'oggetto sociale previsto nello statuto dell'ENIT spa, derivante dalla trasformazione dell'ENIT, assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario e di quelle di cui al comma 11.

      13. L'ENIT spa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può costituire società che perseguono fini di interesse generale e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.
      14. L'ENIT spa, si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Per l'eventuale passaggio di dipendenti dell'ENIT ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

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      15. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione dell'ENIT spa la gestione dell'ENIT resta affidata agli organi di amministrazione in carica.

Art. 2.
(Abrogazione di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 8, è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.


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