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PDL 4835

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4835



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DELL'ANNA

Istituzione del Parco archeologico di Serra Cicora

Presentata il 23 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il pianoro di Serra Cicora ricadente nel territorio del comune di Nardò in provincia di Lecce è stato individuato e segnalato dal gruppo speleologico di Nardò a seguito del rinvenimento in superficie di ceramica neolitica e di altro materiale di notevole interesse archeologico.
      L'area è, inoltre, nota per il suo pregio naturalistico e, quindi, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
      Confinante con il Parco di Porto Selvaggio, sorge in posizione elevata sul territorio circostante, dominandone l'intera vista fin sulle coste.
      Gli scavi sistematici dell'area sono iniziati nel 1998 e sono tuttora in corso sotto la direzione e il controllo del Dipartimento dei beni culturali dell'università degli studi di Lecce.
      L'importanza archeologica di Serra Cicora consiste nella presenza di una frequentazione del primo Neolitico a ceramica impressa, seguita da uno stanziamento di Neolitico recente-finale a ceramica Serra d'Alto e Diana. A quest'ultimo (V millennio avanti Cristo) si deve l'impianto di una vera e propria necropoli che ha restituito finora una decina di individui, alcuni dei quali in strutture megalitiche che anticipano una tipologia ritenuta fino a ieri molto più recente. Esse hanno, inoltre, il pregio di rimanere in situ costituendo parte integrante di un museo all'aperto.
      Serra Cicora, dunque, presenta dati inediti nella preistoria italiana e come tale andrebbe preservata nella sua integrità.
      Il pianoro si inserisce, inoltre, in un'area celebre nella letteratura paletnologica
 

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per la frequentazione umana che l'ha vista abitata fin dal Paleolitico medio: le grotte della Baia di Uluzzo hanno conservato una serie stratigrafica che va dal Musteriano fino alla fine del Paleolitico superiore, anche se con alcune cesure.
      Non lontane da esso, si trovano, altresì, le grotticelle di Serra Cicora, una delle quali ha restituito l'uluzzo-aurignaziano (Paleolitico superiore iniziale) e un'altra ospitava sepolture, purtroppo manomesse, del Bronzo antico, il cui corredo era in tutto simile a quello della grotta Cappuccini di Galatone.
      Serra Cicora rappresenta, dunque, il punto di riferimento essenziale per colmare la lacuna che finora vedeva assente il Neolitico nella zona in questione, qualificandosi come un centro tra i più ricettivi delle novità introdottesi con l'economia produttiva, anche grazie alla sua posizione geografica.
      Con Serra Cicora si possono ricostruire le vicende storiche del territorio in un arco di tempo lunghissimo, al cui interno la tappa della neolitizzazione rappresenta una svolta fondamentale nella storia dell'umanità.
      L'area di Serra Cicora si presta alla realizzazione di un parco archeologico per la singolarità delle evidenze archeologiche e degli aspetti naturalistici che riguardano anche le zone circostanti quali Porto Selvaggio, Baia di Uluzzo, Palude del Capitano.
      Rendere fruibili le aree già indagate conferisce un valore aggiunto all'offerta turistica che finora si concentrava solo sul richiamo paesaggistico. Elemento centrale, sul piano logistico, potrebbe essere Masseria Torre nuova da attrezzare con sale multimediali a disposizione del visitatore.
      Il progetto di istituzione del Parco archeologico di Serra Cicora mira alla individuazione e alla realizzazione di interventi integrati e coordinati al fine di approfondire le conoscenze del sito e rendere fruibile l'intero patrimonio archeologico.
      Un ruolo primario viene riservato alle soprintendenze competenti per i beni archeologici, architettonici e per il paesaggio della Puglia, in quanto responsabile dell'attuazione dei vincoli previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, mentre dovrà essere l'università degli studi di Lecce ad operare sul territorio, conducendo materialmente e direttamente gli scavi e fornendo il necessario supporto tecnico e scientifico alle attività di gestione e di valorizzazione.
      Il tutto, senza perdere di vista la programmazione urbanistica di Nardò e, soprattutto, il Parco regionale naturale di Porto Selvaggio e l'area marina protetta di Porto Cesareo in funzione dell'integrazione dei rispettivi percorsi e delle più idonee forme di utilizzo dell'intera area, ivi compresi i profili più strettamente logistico-organizzativi.
      Per giungere a tanto, si dovranno attuare le seguenti operazioni:

          1) procedere all'esatta delimitazione dell'area del Parco;

          2) porre il demanio nelle condizioni di acquisire aree e strutture di interesse archeologico;

          3) avviare l'ampliamento e l'arricchimento dei percorsi archeologici, con l'apertura di nuovi cantieri di scavo;

          4) procedere alla riorganizzazione e alla riqualificazione della realtà esistente;

          5) organizzare il Parco archeologico anche sotto il profilo della manutenzione e della gestione dello stesso;

          6) avviare la promozione turistica sia del Parco, sia delle aree contigue.

      Passando all'analisi dell'articolato, va detto che con l'articolo 1 si provvede alla istituzione del Parco archeologico, i cui confini potranno essere definiti con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su parere della regione Puglia, nonché del comune interessato e delle soprintendenze competenti per i beni archeologici, architettonici e per il paesaggio della Puglia.

 

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      Tutto ciò, con l'obiettivo che la tutela riguardante le zone di interesse archeologico e ambientale debba essere estesa anche alle zone confinanti, cosiddette «di rispetto».
      L'articolo 2 fissa le finalità del Parco, consistenti nella conservazione e nel recupero del patrimonio esistente e, ancor più, nella promozione e nella ricerca di nuovi obiettivi.
      Contestualmente, interverrà la fase rivolta alla diffusione, anche multimediale, del patrimonio stesso, nel più ampio quadro dello sviluppo del territorio e della cultura emergenti. In tale ottica si inseriscono anche le iniziative legate al recupero e all' adeguamento delle strutture ricettive, e non, del comprensorio. Quanto agli organi del Parco, questi vengono individuati, nell'articolo 3, nel presidente di nomina ministeriale, previa intesa con il presidente della giunta regionale, sentiti il sindaco del comune interessato, nel consiglio di gestione, formato oltre che dal presidente, dai rappresentanti della giunta regionale, della provincia e del comune nel cui territorio ricade il Parco, delle soprintendenze competenti, dell'università degli studi di Lecce e, infine, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce.
      Al comma 5 è previsto il collegio dei revisori dei conti composto da soggetti di nomina ministeriale.
      Al direttore generale, scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra le persone che hanno maturato nel settore specifiche capacità tecnico-economiche, sono attribuite la gestione ordinaria del Parco e la esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio di gestione.
      L'articolo 4 prevede la elaborazione di uno statuto del Parco, deliberato dal consiglio di gestione e approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      Verranno inseriti nello statuto sia la definizione dei servizi, sia le attività del Parco, sia i criteri di determinazione delle competenze degli organi e dei princìpi di funzionamento dell'organizzazione del Parco stesso.
      Viene, inoltre, ipotizzata la possibilità di procedere alla redazione di un regolamento di gestione.
      L'articolo 5, dedicato alla gestione finanziaria, fa riferimento alle molteplici risorse finanziarie cui il Parco potrà accedere.
      Il consiglio di gestione del Parco ha la facoltà di utilizzare parte delle risorse, costituite dai canoni di concessione, dai proventi dei diritti di ingresso e di privative, dalle entrate derivanti dai servizi e dall'esercizio di attività commerciali e promozionali, dalla attivazione di interventi di valorizzazione, di recupero e di adeguamento delle infrastrutture turistiche esistenti nel territorio in cui è ubicato il Parco.
      L'articolo 6 prevede che la regione Puglia possa fare proprio il piano per il Parco, così come elaborato dal consiglio di gestione e destinato a disciplinare, ove del caso, l'organizzazione stessa del territorio, anche ricorrendo all'introduzione di vincoli adeguati, oltre ad attrezzature e servizi tesi alla migliore fruizione possibile del Parco stesso, sotto i profili ambientale, culturale e turistico.
      Viene contemplata, altresì, la stipula di eventuali accordi di programma tra gli enti locali, università degli studi, istituzioni culturali e privati, ai fini della realizzazione di programmi di intervento definiti dalla regione Puglia. I progetti dovranno essere finalizzati alla valorizzazione, al recupero e all'adeguamento delle infrastrutture, nonché alla gestione di beni non archeologici compresi nel territorio del Parco.
      Di rilievo risulta l'introduzione dell'obbligo a carico di coloro i quali hanno elaborato i singoli progetti, della assunzione degli oneri secondo i criteri propri del project financing occorrenti per gli investimenti e per le opere di gestione.
      Altro significativo strumento volto alla valorizzazione dei beni archeologici, ma destinato ad ottenere ritorni in termini economici, è rappresentato dalla facoltà, riconosciuta al consiglio di gestione, di concedere a soggetti pubblici o privati l'utilizzazione di singoli beni archeologici,
 

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fermi restando tutti i possibili oneri conseguenti a carico di questi ultimi.
      Ulteriormente significativo risulta lo strumento rimesso dall'ente Parco, in quanto titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni culturali ricadenti nel proprio territorio, di impiegare direttamente tali strumenti di riproduzione o con proprie strutture, ovvero di attribuirne l'utilizzazione a società pubbliche, private o miste.
      L'articolo 7 disciplina la copertura finanziaria.
      L'intervento dello Stato trova fondamento nell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Carta costituzionale, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco archeologico
di Serra Cicora).

      1. È istituito il Parco archeologico di Serra Cicora nel territorio salentino, di seguito denominato «Parco».
      2. Sono compresi nel Parco i beni mobili e immobili ubicati nel territorio dell'area archeologica dei comune di Nardò.
      3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i confini del Parco, sentito il parere della regione Puglia, del comune di Nardò e delle soprintendenze competenti per i beni archeologici, architettonici e per il paesaggio della regione Puglia, di seguito denominate «soprintendente competenti».
      4. Il Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché alla tutela prevista dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Trova, altresì, applicazione l'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
      5. Il patrimonio archeologico del Parco è costituito dai beni archeologici emergenti, dalle riserve del sottosuolo, nonché dai resti, dai beni e dalle tracce comunque rientranti nel patrimonio storico-culturale del territorio.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Al Parco sono attribuite le seguenti finalità:

          a) promuovere iniziative al fine di garantire la tutela del complesso dei beni

 

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monumentali e storici compresi nelle aree attribuite al Parco;

          b) favorire campagne di scavo e progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché delle tracce del passato ritenute significative;

          c) agevolare e stimolare la ricerca e la divulgazione delle conoscenze riguardanti il patrimonio gestito, realizzando anche corsi di formazione per la preparazione del personale specializzato;

          d) promuovere la fruizione dei beni archeologici, culturali, architettonici ed artistici;

          e) assumere iniziative per la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio gestito;

          f) promuovere iniziative di turismo culturale, in particolare tra i giovani;

          g) favorire, d'intesa con la regione Puglia, con l'università degli sudi di Lecce e con l'ente locale interessato, gli interventi di valorizzazione, di recupero e di adeguamento delle strutture turistiche necessari allo sviluppo e alla crescita del territorio.

      2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il consiglio di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di intesa con la regione Puglia e con gli altri enti locali interessati, ha la facoltà di definire specifici programmi di intervento.
      3. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera g), nonché le forme di erogazione dei contributi e i criteri di valutazione dei relativi progetti presentati, possono essere stabiliti con apposita legge regionale.

Art. 3.
(Organi del Parco).

      1. Sono organi del Parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di gestione;

 

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          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il presidente della giunta regionale, sentito il sindaco del comune interessato.
      3. Il consiglio di gestione è composto da:

          a) il presidente;

          b) un rappresentante della regione Puglia;

          c) un rappresentante della provincia di Lecce;

          d) un rappresentante delle associazioni speleologiche locali;

          e) un rappresentante del comune di Nardò;

          f) un rappresentante delle soprintendenze competenti;

          g) un rappresentante dell'università degli studi di Lecce;

          h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Lecce.

      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali procede alla nomina dei componenti del consiglio di gestione.
      5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, che durano in carica tre anni, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. La gestione ordinaria del Parco è affidata ad un direttore generale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La scelta tiene conto delle specifiche capacità tecnico-economiche del soggetto, maturate nella gestione della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione del patrimonio archeologico, culturale e ambientale, ovvero nel settore turistico. Il direttore generale cura l'esecuzione alle deliberazioni del consiglio

 

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di gestione; partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio medesimo, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti ritenuti necessari; sovrintende alle attività degli uffici assicurando il coordinamento operativo delle attività del Parco; esegue ogni altro compito ad egli attribuito dal consiglio di gestione. Il direttore generale adotta, in via d'urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi svolti all'interno del Parco. I provvedimenti d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del consiglio di gestione, in occasione della prima seduta utile.

Art. 4.
(Statuto).

      1. Lo statuto del Parco è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Lo statuto definisce i servizi e le attività del Parco, nonché le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione; indica i princìpi relativi all'organizzazione e al funzionamento del Parco, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di gestione.

Art. 5.
(Gestione finanziaria).

      1. Le risorse finanziarie del Parco sono rappresentate da:

          a) i contributi ordinari e straordinari erogati dallo Stato;

          b) i contributi comunitari;

          c) i contributi delle regioni e degli enti pubblici, nonché i finanziamenti destinati a specifici progetti;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro o in altra forma;

          e) gli eventuali redditi patrimoniali;

 

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          f) i canoni delle concessioni previste dalla legislazione vigente in materia; i proventi dei diritti di ingresso, privative varie e altre entrate eventualmente derivanti da servizi resi;

          g) i proventi dell'applicazione di sanzioni nei casi di inosservanza di disposizioni regolamentari, nonché i proventi derivanti dalle attività di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 6;

          h) ogni altro provento legato all'attività del Parco.

      2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti.
      3. Il Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Art. 6.
(Piano per il Parco e programmi
di intervento).

      1. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il consiglio di gestione approva il piano per il Parco, che è volto a disciplinare:

          a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di godimento e di tutela;

          b) i vincoli e le destinazioni di uso pubblico o privato;

          c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, nonché la predisposizione dei servizi necessari e connessi alla fruizione globale del Parco.

      2. Il piano per il Parco è predisposto entro quattro mesi dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 3. Esso è adottato dalla regione Puglia entro i successivi due mesi, sentiti i comuni interessati.
      3. Il piano per il Parco può essere modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con le medesime modalità.

 

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      4. Il piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, ad ogni livello, i piani paesistici territoriali o urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione vigente.
      5. Il piano per il Parco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
      6. Ai fini della realizzazione dei programmi, nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano per il Parco, possono essere stipulati accordi di programma tra i vari soggetti interessati. In tali accordi sono definiti i rispettivi obblighi e i diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle fasi del programma, nonché ogni altra modalità di gestione e di coordinamento dei citati programmi. Agli accordi di programma possono aderire le università degli studi, le istituzioni culturali, le fondazioni, nonché gli operatori privati impegnati nei settori di intervento.
      7. I singoli progetti elaborati da soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 6, in coerenza con gli accordi di programma, sono sottoposti all'approvazione del consiglio di gestione. I citati progetti sono finalizzati alla valorizzazione, all'adeguamento e al recupero delle infrastrutture turistiche, nonché alla gestione di beni non archeologici, compresi nel territorio del Parco e con spese a carico dei proponenti. Sono, altresì, a carico dei soggetti proponenti, gli oneri relativi agli investimenti e alle spese di gestione.
      8. Il consiglio di gestione, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può concedere l'utilizzazione dell'immagine di uno o più beni archeologici, a soggetti pubblici o privati, previa attribuzione, a carico degli stessi, delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile. Una perizia delle soprintendenze competenti quantifica sia l'importo degli oneri necessari per l'intervento, sia il periodo di tempo di utilizzazione dell'immagine.
      9. Il Parco, quale titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni inseriti
 

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nelle aree ad esso attribuite, ha la facoltà di procedere allo sfruttamento dei diritti in parola, o con proprie strutture, ovvero tramite terzi, sotto forma di società concessionarie pubbliche, private o miste, alle quali è trasferito il relativo diritto di utilizzo, dietro compenso. Le procedure e le modalità relative sono definite con apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Con il citato regolamento possono altresì essere definiti i criteri di ripartizione della quota pubblica degli eventuali proventi dei diritti di riproduzione multimediale tra i vari soggetti interessati.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Lo Stato concorre alla istituzione del Parco con un contributo di 6 milioni di euro per il triennio 2004-2006.
      2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, determinato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali abusi commessi in violazione dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si intendono sanati.


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