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PDL 4826

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4826



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifica all'articolo 61 del codice penale,
in materia di circostanze aggravanti comuni

Presentata il 17 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fornire una risposta particolarmente severa, sotto il profilo sanzionatorio, nei confronti degli autori di delitti commessi in danno di persone ritenute presuntivamente più deboli e, conseguentemente, maggiormente bisognose di tutela.
      È innegabile che molte persone anziane, in ragione dell'insorgere di inevitabili problematiche psicofisiche idonee a pregiudicarne la piena aderenza reattiva alle «insidie» dei nostri tempi, siano particolarmente esposte ad azioni delittuose. Numerosissimi si registrano i delitti contro il patrimonio, tentati o consumati in danno degli anziani. Molto spesso le cronache registrano censurabili e odiose forme di aggressione del patrimonio degli anziani, che vanno dal cosiddetto e comune «scippo» alle forme più sofisticate di truffa che, talvolta, investono strumenti tecnologici di avanzata capacità di adulterazione del vero. L'abuso di una particolare «fragilità», che può registrarsi nelle singole fattispecie concrete, si sostanzia sia in forme di illecita introduzione dei malintenzionati nei domicili degli anziani, con le più disparate quanto mendaci motivazioni, sia, non troppo raramente, in vere forme di brutale aggressione fisica. Così, purtroppo, molto frequentemente gli anziani - la cui effettiva «tutela» rappresenta un preciso dovere della comunità e delle istituzioni - diventano le vittime più inermi alla mercé di truffatori senza scrupolo. Troppo spesso accade - come si legge nelle cronache quotidiane - soprattutto nelle città metropolitane, agli anziani, molti dei quali, peraltro, privi di consistenti risorse finanziarie, di essere bersaglio di aggressioni patrimoniali. Queste azioni criminose si caratterizzano per la particolare riprovevolezza che le contraddistingue,
 

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in ragione delle peculiarità soggettive delle vittime (persone offese) che ne subiscono le più drammatiche conseguenze. Alla luce di tale considerazione, si è ritenuto di prevedere, come autonoma circostanza aggravante di determinati reati, una specifica condizione di carattere obiettivo. Una circostanza, quest'ultima, che si differenzia dalla già prevista «minorata difesa» (articolo 61, numero 5, del codice penale) afferente un più ampio contesto - favorevole all'autore del delitto - che investe, oltre le peculiarità della persona offesa, anche le caratteristiche di «tempo» e di «luogo» in cui ebbe a consumarsi il reato. La modifica proposta introduce, dunque, una ulteriore circostanza aggravante che, nascendo da una «presunzione» oggettiva - l'età del soggetto passivo - non deve necessariamente accompagnarsi ad accertate patologie o ad un basso livello culturale. La prevista aggravante opererebbe nei confronti degli autori di delitti commessi contro il patrimonio o, comunque, determinati da motivi di lucro, se il soggetto passivo dei reati stessi è persona ultrasettantenne.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 7, è inserito il seguente:

      «7-bis) l'avere commesso i delitti di cui al numero 7 offendendo il patrimonio di persona che ha superato il settantesimo anno di età;».


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