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PDL 4664

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4664



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARAN, ROSATO, DAMIANI, BOVA, BELLINI, PAOLA MARIANI, OTTONE, CRISCI, GALEAZZI, ADDUCE, MARONE, MARIOTTI, COLASIO, FLUVI, STRADIOTTO, BIMBI, RUGGIERI, PISTELLI, MEDURI, MERLO, COLLAVINI

Disposizioni in materia di collaborazione transfrontaliera tra gli enti locali di Italia, Austria e Slovenia

Presentata il 3 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fare fronte alla pluralità di iniziative transfrontaliere che già fioriscono al confine fra Italia, Austria e Slovenia e che cresceranno di numero e qualità dopo l'entrata della Slovenia nell'Unione europea. In particolare, è convinzione generale che sarà proprio l'Unione europea - come ha già fatto con i programmi Interreg e Phare CBC - ad indicare nella cooperazione transfrontaliera lo strumento per far crescere sul piano orizzontale il processo di integrazione fra gli Stati membri. Per la molteplicità dei settori economici e sociali interessati dalle vicende in atto e da quelle programmate e auspicate per il prossimo futuro si configura la necessità di individuare un ente o un'autorità preposta al coordinamento dell'attuazione dei programmi di collaborazione transfrontaliera nell'area interessata, e questo ente non può non essere la regione Friuli-Venezia Giulia, sia per l'ampiezza delle materie assegnate alla sua competenza che per la lunga tradizione di presenza nei rapporti fra i livelli di governo della regione di Alpe Adria. D'altra parte lo statuto regionale assegna al Friuli-Venezia Giulia una competenza in materia di enti locali che è più ampia di quella riconosciuta alle regioni ordinarie, per cui la regione dispone anche degli strumenti legislativi per intervenire, pur nel rispetto della loro autonomia, per coordinare anche sul piano istituzionale la collaborazione degli enti locali regionali con gli enti territoriali di pari livello della Slovenia.
 

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      La complessità della materia comunitaria e il ruolo che ancora lo Stato esercita al riguardo consigliano di ricorrere alla legge statale per intestare in capo alla regione i poteri necessari al coordinamento delle iniziative transfrontaliere da prendere nel quadro dei programmi dell'Unione europea, anche in vista della conclusione degli accordi quadro previsti dalla Convenzione di Madrid. In tale modo si rende inoltre possibile dettare norme volte ad assicurare rapporti di cooperazione fra la regione e le autorità centrali dello Stato, stabilendo il principio che interlocutori della regione nella materia sono sia il Ministro degli affari esteri che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      L'articolo 1 della proposta di legge dispone conseguentemente che spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia coordinare la collaborazione transfrontaliera degli enti locali regionali con enti territoriali austriaci e sloveni di pari livello nel quadro delle politiche comunitarie che lo richiedono. A tale fine si prevede che la giunta regionale concluda accordi con i Governi austriaci e sloveno e con enti locali delle due Repubbliche (in particolare i Lander austriaci) ad integrazione degli strumenti generali stipulati e ratificati dallo Stato italiano nel campo della collaborazione transfrontaliera e ad implementazione della Convenzione di Madrid. Questa speciale previsione fa comunque salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per quanto riguarda la stipulazione di accordi con enti territoriali di livello substatale, di cui la regione potrà avvalersi per stabilire rapporti anche con enti territoriali di altri Stati diversi dall'Austria e dalla Slovenia. Spetterà alla legge regionale provvedere all'esecuzione delle intese quando necessario.
      L'articolo 2 individua i settori economici e sociali che potranno essere interessati alle iniziative di cui all'articolo 1, stabilendo la regola della preferenza da accordare ad imprese private e ad organizzazioni di volontariato. Quando tocchino il funzionamento dei porti regionali, le iniziative richiedono la consultazione delle autorità preposte ai porti stessi.
      L'articolo 3 detta una prima norma per l'attuazione in Trieste del progetto denominato «Università dell'Iniziativa centro europea - INCE», attribuendo alla regione Friuli-Venezia Giulia il compito di assumere le opportune iniziative affinché l'università degli studi di Trieste dia avvio alla concreta realizzazione del network universitario sul quale poggerà l'attuazione del progetto.
      L'articolo 4, infine, prevede le modalità relative alla copertura finanziaria per l'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel quadro dei programmi dell'Unione europea volti a promuovere la collaborazione transfrontaliera fra gli enti territoriali dei Paesi membri, la regione Friuli-Venezia Giulia coordina le iniziative deliberate dalle province e dai comuni della regione per la cooperazione con gli enti territoriali di pari livello della Repubblica d'Austria e della Repubblica di Slovenia.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a concludere accordi con i Governi delle Repubbliche d'Austria e di Slovenia e con gli enti territoriali delle stesse eventualmente competenti per definire forme e modi della collaborazione transfrontaliera degli enti locali della regione, nell'osservanza degli impegni internazionali della Repubblica italiana e dei vincoli derivanti dagli obblighi comunitari. Dell'avvio delle relative trattative e della conclusione degli accordi il presidente della regione dà tempestiva informazione al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 131 del 2003, e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. Ai fini dell'esecuzione degli accordi stipulati con i Governi delle Repubbliche d'Austria e di Slovenia e con i relativi enti locali, ove competenti, le attività dell'amministrazione regionale previste ai commi 1 e 2 sono disciplinate con legge regionale.

Art. 2.

      1. Le iniziative di collaborazione transfrontaliera di cui all'articolo 1 possono

 

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riguardare in particolare interventi di protezione civile, pianificazione territoriale, parchi transfrontalieri, tutela dell'ambiente ed impianti di depurazione, energia e relativi servizi a rete, comunicazioni e servizi di trasporto locale, servizi sanitari, ed igiene, ricerca scientifica e tecnologia applicata, promozione economica e commerciale, fiere e mercati, artigianato e formazione professionale, sportelli informativi, turismo, problemi posti dai lavoratori transfrontalieri, istituzioni e manifestazioni culturali, eventi sportivi.
      2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, e ove possibile, gli enti locali danno la preferenza alle iniziative che valorizzano le attività delle imprese private e delle organizzazioni di volontariato.
      3. Qualora le iniziative di collaborazione transfrontaliera degli enti locali interessino i porti della regione Friuli-Venezia Giulia, sono sentite l'autorità portuale di Trieste e le autorità preposte ai porti di Monfalcone e di S. Giorgio di Nogaro.

Art. 3.

      1. La regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali interessati, adotta le iniziative opportune per l'avvio, ad opera dell'università degli studi di Trieste, del progetto denominato «Università dell'Iniziativa centro europea - INCE».

Art. 4.

      1. Per l'attuazione della presente legge sono stanziati a favore della regione Friuli-Venezia Giulia 12 milioni di euro annui per gli anni 2004, 2005 e 2006.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di un'apposita istanza all'ufficio

 

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competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2004, delle somme indicate nella istanza.
      3. La definizione automatica di cui al comma 2 inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 2.


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