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PDL 4863

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4863



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe

Presentato il 30 marzo 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, istitutivo del Registro italiano dighe (RID), prevede, all'articolo 13, che tutte le dighe già di competenza del soppresso Servizio nazionale dighe debbano essere iscritte al RID all' atto dell' autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso; all'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe già in esercizio, sperimentale od ordinario, il medesimo regolamento prevede che l'iscrizione avvenga nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento istitutivo e quindi entro il 31 luglio 2004, come stabilito dalla legge 1o agosto 2002, n. 166 (comma 1 dell'articolo 6).
      Nell'ambito delle attività di competenza del RID, in occasione della definizione del numero di dighe da iscrivere al Registro, è stata avviata un'attività di ricognizione finalizzata alla individuazione di quelle fuori esercizio. Sono state censite un certo numero di opere non più utilizzate, prive
 

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di concessionario, per le quali non ha avuto luogo la dismissione definitiva, ove per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione dell'opera di sbarramento, anche parziale, purché risulti garantita la sicurezza del sito. La ragione del mancato esercizio dei serbatoi è, nella maggior parte delle situazioni, connessa al cessato interesse per l'utilizzo della risorsa idrica (si cita ad esempio il caso di cinque opere a servizio di impianti minerari oggi non più in attività), mentre in altri casi è connessa alla presenza di ridotte condizioni di stabilità dell'opera di sbarramento o delle sponde dei serbatoi.
      Queste opere costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle, potendosi riempire in modo spontaneo ed incontrollato, come già accaduto in passato con conseguenze fortunatamente non catastrofiche, comportando peraltro l'intervento delle autorità di protezione civile e dell'esercito e l'evacuazione degli abitanti a valle, con gravi disagi e danni economici per le comunità residenti.
      Al fine di definire gli interventi ed adottare i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo, il decreto-legge prevede l'emanazione di specifiche ordinanze e la nomina di relativi commissari delegati, che agiranno previa acquisizione del parere tecnico vincolante del RID, quale autorità tecnica competente nel settore.
      L'attuale «regolamento dighe» e le altre norme tecniche vigenti sono orientate alla regolazione delle attività di progettazione, costruzione ed esercizio e non affrontano il problema della rivalutazione della sicurezza delle dighe costruite da molti anni. In tale quadro occorre precisare che il 50 per cento delle grandi dighe italiane è in esercizio da oltre cinquanta anni; quasi tutte sono classificate opere strategiche, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quindi di interesse nazionale o perché a servizio di impianti idroelettrici o perché assicurano l'approvvigionamento potabile di grossi centri abitati o di intere comunità; si cita il caso della diga dell'Occhito che assicura il rifornimento idrico a vaste zone della Puglia.
      È necessario pertanto procedere con urgenza all' esecuzione di aggiornate verifiche e, se necessario, alla realizzazione degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle dighe. A tale fine, il provvedimento proposto prevede l'esecuzione, da parte del soggetto concessionario della risorsa, di aggiornate verifiche di sicurezza idrologica e sismica.
      Il decreto-legge vuole quindi favorire gli strumenti per risolvere i due diversi problemi sopra delineati, individuando i soggetti, le modalità e le risorse necessarie alla loro soluzione. Inoltre il provvedimento reca disposizioni per assicurare il finanziamento di interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività affidati alla Protezione civile, nonché il finanziamento di interventi per garantire la sicurezza e l'efficienza di edifici sedi di organismi istituzionali. In particolare, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, l'individuazione delle dighe per le quali sia assente il concessionario e non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, il cui elenco, redatto dal RID, è comunicato alle regioni, alle province autonome ed alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione ad eventuali segnalazioni aggiuntive. Per dette dighe si prevede, all'articolo 2, la definizione degli interventi di messa in sicurezza tramite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e la nomina di uno o più commissari delegati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; per la realizzazione degli interventi è prevista la stipula di mutui da parte del RID, con l'autorizzazione ad assumere due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006 e gravanti sui fondi della «legge obiettivo». Tale quantificazione è stimata sulla base dei casi già a conoscenza del RID (n. 18 dighe) e della somma di circa 1,4 milioni di euro, ritenuta mediamente necessaria per ciascuna diga. Si stabilisce inoltre che il RID provvede
 

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al riparto dei fondi tra i commissari delegati.
      All'articolo 3 è prevista la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività dei commissari delegati e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza; all'onere derivante si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Inoltre, per quanto riguarda le attività di potenziamento del RID, si prevede un importo, per l'anno 2004, di 2,5 milioni di euro da destinare prevalentemente all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'ente, il monitoraggio delle grandi dighe (concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica) peraltro in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      All'articolo 4 è prevista l'individuazione da parte del RID delle dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti e dei ridotti parametri di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, previa redazione di relativi criteri e norme tecniche da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla base di dette verifiche, da effettuare a cura e carico del concessionario o del soggetto che a qualunque titolo esercisce l'opera, il RID richiederà, per l'incremento delle condizioni di sicurezza dell'opera, la redazione di un progetto che sarà istruito ed approvato in tempi ridotti rispetto all'ordinarietà.
      All'articolo 5 il decreto-legge stabilisce che le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse per fronteggiare gli incendi boschivi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità istituzionali di protezione civile, per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'accluso decreto-legge prevede, all'articolo 1, l'individuazione delle dighe per le quali sia assente il concessionario e non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, il cui elenco, redatto dal RID, è comunicato alle regioni, alle province autonome ed alle autorità di bacino territorialmente interessate anche in relazione ad eventuali segnalazioni aggiuntive.
        Per dette dighe si prevede, all'articolo 2, la definizione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza tramite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e la nomina di uno o più commissari delegati, ex articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; per la realizzazione degli interventi è prevista la stipula di mutui da parte del RID con relativa assunzione di impegni quindicennali per il biennio 2005-2006 gravanti sui fondi della «legge obiettivo»; la previsione è stimata sulla base dei casi già a conoscenza del RID (n. 18 dighe) e della somma di 1,4 milioni di euro calcolata come mediamente necessaria per ciascuna diga. Si prevede inoltre che il RID provvede al riparto dei fondi tra i commissari delegati.
        Nel merito della quantificazione della spesa, la stima è stata eseguita a partire dai costi sostenuti nel recente passato per interventi di dismissione. Sulla base della documentazione in atti, è stato valutato il numero di opere che ricadono nelle condizioni di cui sopra, ma non è escluso che a seguito della attività ricognitiva sui corsi d'acqua, eseguita dagli enti territoriali richiamati nel decreto, siano individuati ulteriori casi di dighe non più utilizzate e quindi da dismettere, anche risalenti ad epoca anteriore all'istituzione del Servizio nazionale dighe. Gli interventi da eseguire consistono nella demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purché la configurazione residuale del manufatto consenta il transito in alveo di una cautelativa portata di piena senza provocare significativi rigurgiti e garantisca i necessari requisiti di sicurezza nei confronti della stabilità.
        In conclusione, per la realizzazione degli interventi il RID potrà stipulare mutui con il contributo quindicennale dello Stato e a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente pari a euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, a valere sui fondi della «legge obbiettivo». Tale autorizzazione di spesa al tasso del 4,53 per cento sviluppa un netto ricavo pari a circa 25,2 milioni di euro complessivi, da dividere per le 18 dighe, realizzando così un importo medio di 1,4 milioni di euro per ciascuna diga.

 

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        All'articolo 3 è prevista la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività dei commissari delegati e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza; il relativo onere è stimato in 50.000 euro annui derivanti dalla previsione per il presidente del comitato, di 10.000 euro per compenso lordo e di 2.000 euro per il rimborso delle spese di missione e varie e, per ciascuno dei quattro membri, di 8.000 euro per compenso lordo e 1.500 euro per il rimborso spese. A detto onere di 50.000 euro annui si provvede mediante riduzione dell'accantonamento di «Fondo speciale», parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2004-2006.
        Per quanto riguarda il potenziamento del RID, questo è finalizzato all'esigenza di effettuare il monitoraggio delle grandi dighe presenti sul territorio nazionale, presso le sedi dell'Ente, con riguardo - tra l'altro - agli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare si prevede l'acquisizione dei parametri caratteristici del comportamento delle opere, primi fra tutti i livelli degli invasi ed i volumi della risorsa disponibile ovvero, previa elaborazione, ancora invasabile. A tale fine si stima necessaria la somma di 2,5 milioni di euro; detta somma è valutata sulla base della prevista acquisizione di detti parametri per le maggiori dighe nazionali in esercizio, ovvero di più dati caratteristici relativamente agli invasi maggiormente significativi per interesse strategico o esposizione a condizioni estreme. La stima è stata effettuata a partire dai prezzi praticati dalle ditte che operano nel settore e sulla base dei costi sostenuti dai concessionari che hanno di recente operato il trasferimento di dati di monitoraggio dagli sbarramenti alle proprie strutture deputate al controllo tecnico degli stessi. Si prevede di trasferire presso le sedi del RID i dati relativi alle quote degli invasi ed anche alcune informazioni essenziali per il controllo della sicurezza idraulica dei territori di valle, da elaborare quindi a cura dei tecnici del RID, comprendendo nella stima i costi per l'installazione delle apparecchiature in loco, sbarramenti e sedi RID, e delle linee dedicate al trasferimento dati. Tenendo conto della variegata situazione delle singole opere, in definitiva la stima è basata, a partire dalle circa 500 dighe di competenza del RID, su un costo medio per unità di 5.000 euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        All'articolo 4 è prevista l'individuazione da parte del RID delle dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti e dei ridotti parametri di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, previa redazione di relativi criteri e norme tecniche da emanare con le procedure prevista dall'articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ultimate dette
 

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verifiche, da effettuare a cura e a carico del concessionario o del soggetto che a qualunque titolo esercisce l'opera, il RID richiederà la redazione del progetto per l'incremento delle condizioni di sicurezza dell'opera, che quindi istruirà ed approverà in tempi ridotti rispetto all'ordinarietà.
        L'articolo 5 non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma si limita a specificare che le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità istituzionali di protezione civile, per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati alla Protezione civile;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza).

        1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1o agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di vigilanza di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.
        2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Articolo 2.
(Interventi urgenti per la messa in sicurezza).

      1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.
        2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

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        3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta vigilanza di cui all'articolo 3.
        4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «livello sovraregionale» sono inserite le seguenti: «non più di».
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Monitoraggio degli interventi e disposizioni
per il Registro italiano dighe).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attività ordinaria del personale, senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

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        4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
      2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.
        4. Il Registro italiano dighe richiede, ove necessario, ai soggetti di cui al comma 3 la redazione del progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono ridotti a novanta giorni.

Articolo 5.
(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile).

        1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio

 

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1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 marzo 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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