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PDL 4862

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4862



 

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 marzo 2004 (v. stampato Senato n. 2544)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(FINI)

dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)

e dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 30 marzo 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.
(Senato federale della Repubblica).

    1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.
(Camera dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,

 

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sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica).

      1.  L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
      Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.
      L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
      I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.
      I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

 

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Art. 4.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.
(Senatori a vita).

      1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.
(Durata delle Camere).

      1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
      La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
      Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.
      La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma».

 

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Art. 7.
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica).

      1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 8.
(Modalità di funzionamento delle Camere).

      1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
      Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
      Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del

 

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Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
      Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.
      Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
      I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 9.
(Ineleggibilità ed incompatibilità).

      1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 10.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori).

      1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti

 

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e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti l'Assemblea del Senato federale della Repubblica».

Art. 11.
(Divieto di mandato imperativo).

      1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 12.
(Indennità parlamentare).

      1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
      Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive».

Art. 13.
(Formazione delle leggi).

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge

 

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attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
      Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo.
      La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali,
 

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concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.
      I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede legislativa».

Art. 14.
(Iniziativa legislativa).

      1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere

 

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nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 15.
(Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni).

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
      Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
      Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto

 

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di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
      Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento».

Art. 16.
(Ratifica dei trattati internazionali).

      1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 80. - È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 17.
(Bilanci e rendiconto).

      1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

Art. 18.
(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

      1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

 

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Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 19.
(Elezione del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione, designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali.
      Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 20.
(Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica).

      1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica

 

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per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
      Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 21.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica).

      1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».
      2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 22.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato.
      Può inviare messaggi alle Camere.
      Indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
      Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
      Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
      Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

 

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      Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
      Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
      Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti.
      Può concedere grazia e commutare le pene.
      Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 23.
(Scioglimento della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni entro i successivi sessanta giorni.
      Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro».

Art. 24.
(Controfirma degli atti presidenziali).

      1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato

 

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dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
      Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.
      Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».

Art. 25.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica).

      1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica».

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.
(Governo e Primo ministro).

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai

 

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ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
      Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.
      In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni».

Art. 27.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri).

      1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 28.
(Governo in Parlamento).

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta

 

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il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
      Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88.
      In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni».

Art. 29.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

      1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
      Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 30.
(Disposizioni sui reati ministeriali).

      1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono

 

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sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura).

      1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «e per un terzo dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
      2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti».

Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 32.
(Capitale della Repubblica federale).

      1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

 

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      2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale».

Art. 33.
(Approvazione degli Statuti
delle Regioni speciali).

      1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 34.
(Competenze legislative esclusive
delle Regioni).

      1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

      2. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

          a) assistenza e organizzazione sanitaria;

          b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

 

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          c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

          d) polizia locale;

          e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

      3. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».

      4. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 35.
(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione).

      1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».
      2. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «riconoscono e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio».

 

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Art. 36.
(Modifica dell'articolo 120
della Costituzione).

      1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i princìpi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al comma successivo».

Art. 37.
(Modifiche all'articolo 126
della Costituzione).

      1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: «, l'impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 38.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica).

      1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale

 

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della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento».

Art. 39.
(Abrogazioni).

      1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
      2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 40.
(Corte costituzionale).

      1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; sette giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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      I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
      I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
      Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
      La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
      L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
      Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
      2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea».

 

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Art. 41.
(Referendum sulle leggi costituzionali).

      1. All'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, se non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto».
      2. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei

 

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cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.
      3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato federale della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla scadenza di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica.
      5. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
 

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      7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
      8. Le popolazioni interessate di cui al comma 7 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
      9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 della presente legge costituzionale.
      10. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in piena attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 13 della presente legge costituzionale.
      11. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

      12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano in via transitoria anche nei

 

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confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
      13. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».


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