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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4831 |
Onorevoli Colleghi! - Preso atto che il Governo pro tempore non sembra disponibile a rimuovere di propria iniziativa la già denunciata, assurda e inaccettabile situazione, emersa con riferimento alle vicende del gruppo Parmalat, in forza della quale alcune società di quel gruppo - avendo nel frattempo aderito al condono tributario varato con la legge finanziaria del 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) - paiono poter «legittimamente» vantare crediti di imposta IVA a fronte del constatato utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, richiamiamo le motivazioni sottese alla risoluzione presentata dai sottoscritti alla Commissione finanze della Camera dei deputati n. 7-00380 del 26 febbraio 2004 (il cui testo è riprodotto in allegato) e presentiamo una soluzione legislativa idonea ad ovviare a tale sorprendente vuoto normativo.
Allegato
La VI Commissione (Finanze),
premesso che:
la foga condonistica del Governo pro tempore, unita al tipico atteggiamento di disprezzo per il Parlamento e per le procedure parlamentari, ha prodotto l'ennesimo «mostro giuridico-tributario»;
di fatto, dalle risposte fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze in Commissione finanze della Camera nei question-time del 28 gennaio e 4 febbraio 2004 alle interrogazioni Benvenuto nn. 5-02781 e 5-02824 risulta confermato che società del gruppo Parmalat, avendo nel frattempo aderito al condono, possono vantare crediti di imposta IVA a fronte del constatato utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
siffatta assurdità potrebbe venire bloccata unicamente dall'intervento della magistratura ordinaria, con i relativi tempi e costi, e soltanto nel caso in cui le fatture false fossero emesse da un terzo e si procedesse contro quest'ultimo, mentre ciò non sarebbe ovviamente possibile nei casi di fatture «autoprodotte»;
l'incredibile situazione è stata conseguentemente rilevata anche dal quotidiano Il Sole-24 Ore, che nell'edizione del 14 febbraio 2004 ha titolato: «Un "buco normativo" consente di proseguire nelle richieste verso l'Erario-Fatture false, rimborsi possibili» a firma Luigi Ferrajoli;
l'attuale Governo e l'attuale maggioranza non sono stati neppure capaci di copiare la norma del precedente condono tributario (articolo 49, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) che escludeva le dichiarazioni annuali a credito, a meno che il contribuente rinunciasse espressamente al residuo credito d'imposta;
considerato che è necessario rovesciare l'odierna sensazione di lassismo tributario, volto unicamente a fare cassa a tutti i costi per riempire i buchi del bilancio pubblico, senza preoccuparsi degli effetti indotti;
constatata l'inerzia in materia da parte del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore;
ad adottare sollecitamente le opportune iniziative normative e amministrative atte ad evitare che possano assurdamente maturare pretesi crediti di imposta a fronte di fatture per operazioni inesistenti e di fatture «autoprodotte».
1. All'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, lettera c), le parole: «2, 3,» sono soppresse;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per i soggetti che alla data di cui all'articolo 8, comma 4, non hanno effettuato il versamento di cui al comma 2 del presente articolo, restano escluse dalla definizione automatica le dichiarazioni annuali a credito relative ai periodi di imposta soggetti a definizione, a meno che, in sede di dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il contribuente rinunci all'eventuale residuo credito».
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