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PDL 4660

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4660



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, TAGLIALATELA, BUTTI, GHIGLIA, ANEDDA, ARRIGHI, BELLOTTI, BRIGUGLIO, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, COLA, GIULIO CONTI, CRISTALDI, FATUZZO, FRAGALÀ, GALLO, LAMORTE, LANDOLFI, LEO, LISI, LOSURDO, MAZZOCCHI, ANGELA NAPOLI, ONNIS, PAOLONE, PEZZELLA, RICCIO, ROSITANI, VILLANI MIGLIETTA

Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti della costiera amalfitana

Presentata il 30 gennaio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'UNESCO, nel 1997, motivava così l'inserimento della costiera amalfitana nei siti del patrimonio mondiale: «La fascia litoranea di Amalfi è di una gran bellezza naturale. È stata popolata intensivamente dall'inizio del Medio Evo. (...) Le relative zone rurali testimoniano l'adattabilità dei relativi abitanti, che hanno saputo trarre beneficio dalla diversità della terra per coltivarla, dalle vigne e dai frutteti in terrazzi su pendii bassi, ai grandi pascoli degli altopiani». In questo unicum la coltivazione dei limoni, da sempre, ha svolto un ruolo fondamentale per l'economia agraria e per la tutela idrogeologica del territorio, occupando anche i versanti più acclivi con pendenze spesso ai limiti della coltivabilità. La maggior parte di queste coltivazioni, infatti, realizzate nel corso di un millennio e perfezionate a partire dagli inizi dell'ottocento alla fine dello stesso secolo, è tuttora impiantata su piccole estensioni di terreno, lungo i versanti acclivi della costiera, chiamate «piazze», sostenute da grossi muri di pietrame a secco a cui si accede attraverso ripide scalinate che rendono esclusivo e tipico il
 

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paesaggio costiero, caratterizzandolo con i noti terrazzamenti. Adeguate opere di canalizzazione per l'irrigazione hanno permesso la preservazione di quest'opera dell'uomo, la sua manutenzione e la continua coltivazione. Nei mesi invernali, per la protezione contro le avversità atmosferiche e per ritardare la maturazione, era prevista la copertura delle coltivazioni sotto impalcature di legno di castagno su cui erano poste apposite coperture di frascame. Oggi, per la copertura invernale sono utilizzate reti in materiale sintetico.
      Recenti ritrovamenti nella zona degli scavi di Pompei dimostrano che già in epoca romana la coltivazione dei limoni era conosciuta nella costiera amalfitana. La presenza di limoneti è testimoniata da numerosi documenti, già a partire dagli inizi dell'XI secolo: la diffusione avvenne soprattutto grazie alla necessità di diffondere la coltivazione dei limoni dopo la scoperta della loro grande utilità nella lotta allo scorbuto, malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono notoriamente ricchi. Per questa ragione la Repubblica di Amalfi decretò che a bordo delle navi vi fossero sempre provviste di tali frutti. I «giardini di limoni» lungo la costiera sono citati da diversi autori nei secoli a venire, documenti nei quali si trova anche un accenno ad un «limon amalphitanus», nel '600, dalle caratteristiche molto simili all'odierno limone della costiera. Matteo Camera scrive, nella seconda metà dell'ottocento, di limoni che, da Minori, venivano trasportati, già a partire dal '400, via mare verso altri mercati italiani, assieme a «limoncelli» e a «cetrangoli», termini con i quali venivano indicate le arance mature. La Scuola medica salernitana ebbe modo di praticare, a sua volta, mediante l'uso dei limoni provenienti dalla vicina costa, esperimenti scientifici assimilati dagli studi diffusi dal mondo arabo. Le fortune commerciali del limone della costiera sono registrate a partire dalla seconda metà dell'ottocento quando i produttori e i commercianti locali spedivano il prodotto negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. La coltivazione dei limoni in tutti i comuni della costiera amalfitana (Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Paiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare) registra ormai da anni un inesorabile degrado a causa delle continue e crescenti difficoltà incontrate dai sempre meno numerosi, e al contempo più anziani, coltivatori. Questo processo di abbandono, oltre a determinare una progressiva alterazione del paesaggio della costiera, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato dei limoneti, costituisce un serio rischio di frane e di smottamenti dei terrazzamenti a secco che, privati della costante manutenzione dei coltivatori, cedono sotto l'effetto delle intemperie.
      Ma l'abbandono dei terrazzamenti potrebbe causare danni ben più gravi. La costiera, infatti, da un punto di vista litostratigrafico è costituita da un substrato calcareo dolomitico coperta da una coltre di terreni piroclastici a spessore ridotto che varia dai pochi centimetri fino alle diverse decine di metri lungo le principali linee di impluvio. Si capisce quindi l'importanza dei limoneti e dei terrazzamenti nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni che, in caso contrario, scivolerebbero a valle lasciando i calcari esposti agli agenti atmosferici con il possibile distacco di interi costoni e il conseguente irreparabile danno per il paesaggio della costiera e dell'intera popolazione allocata a valle. Un primo segno di ripresa è rappresentato dal riconoscimento della indicazione geografica protetta al «Limone Costa Amalfi» con regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001. Segue, ai fini, della tutela, della promozione e della valorizzazione il riconoscimento, con decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, del Consorzio di Tutela «Limone Costa d'Amalfi IGP» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.
 

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      La presente proposta di legge, proprio per salvaguardare l'immenso patrimonio rappresentato dalla costiera amalfitana, considerata l'antieconomicità della coltivazione dei limoni nei terrazzamenti a causa dell'eccessiva incidenza dei costi di produzione relativi ad un tipo di coltivazione prevalentemente manuale, al trasporto a spalla dei prodotti, e all'assenza di strade carrabili, nonché a causa di lavori agricoli da eseguire in giardini per il raggiungimento dei quali occorre percorrere ripide ed anguste scalinate di centinaia e centinaia di gradini, unitamente alle oggettive difficoltà di accesso dovute alle asperità dei luoghi, prevede all'articolo 2 un contributo annuale, a copertura parziale, dello Stato per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nei comuni della costiera amalfitana, calcolato nella misura di 10 euro per ogni albero, di cui 5 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali. Alla residua spesa contribuiscono, nella misura di 2 euro, i comuni dove sono impiantati i limoneti. L'articolo 3 prevede un contributo unico, a copertura parziale, dello Stato per il ripristino dei limoneti abbandonati di 80 euro per ogni albero di cui 40 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 40 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali. Alla residua spesa contribuiscono, nella misura di 20 euro, i comuni dove sono impiantati i limoneti. L'articolo 6 prevede l'obbligatorietà alla spesa per i comuni, mentre l'articolo 7 prevede l'adeguamento dei contributi agli indici di svalutazione monetaria. Infine, l'articolo 8 demanda ad un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali l'individuazione delle modalità di attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo della costiera amalfitana dai rischi di dissesto geologico, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari e ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, ciascuno pari a 5 euro per ogni albero di limoni.
      2. Alla parte residua delle spese di cui al comma 1 contribuiscono annualmente i comuni nel cui territorio sono impiantati i limoneti, nella misura di 2 euro per ogni albero.
      3. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dai commi 1 e 2 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione,

 

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trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino di limoneti abbandonati).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari di limoneti e ai detentori a titolo di affitto ricadenti nei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, ciascuno pari a 40 euro per ogni albero di limoni.
      2. Alla parte residua delle spese di cui al comma 1 contribuiscono i comuni nel cui territorio sono impiantati i limoneti, nella misura di 20 euro per ogni albero di limoni.
      3. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante ecotipo «sfusato amalfitano», acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      4. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative ad un triennio. Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Requisiti).

      1. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla preventiva

 

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iscrizione dei limoneti all'albo dei «Limoni Costa d'Amalfi IGP», riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001.

Art. 5.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 6.
(Bilanci comunali).

      1. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci gli stanziamenti relativi ai contributi erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 2, quali spese obbligatorie.

Art. 7.
(Adeguamento dei contributi).

      1. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono adeguati annualmente in modo automatico con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Art. 8.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.


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