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PDL 4544

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4544



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Disposizioni per la regolamentazione dei programmi
di televendita e telepromozioni

Presentata il 5 dicembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di disciplinare televendite e telepromozioni, per quanto attiene alle necessarie informazioni che ogni offerta d'acquisto deve contenere (in particolare per quanto concerne servizi per la salute o prodotti attinenti a credenze astrologiche). Si tratta in sostanza di introdurre l'obbligo di indicare, in maniera precisa, le caratteristiche del prodotto offerto, in modo da evitare l'ingenerarsi di false convinzioni, in capo ai potenziali acquirenti, circa presunte qualità scientifiche. Le recenti truffe, registrate dalla cronaca e denunciate da alcune trasmissioni televisive (come «Striscia la notizia») rendono l'approvazione di questa proposta di legge un tassello indispensabile per una tutela dei consumatori sempre più urgente, che il nostro ordinamento deve necessariamente introdurre a fronte del proliferare di tali metodologie di vendita. Il fenomeno, presente in modo massiccio anche in Veneto, sembra destinato ad avere una diffusione sempre più ampia e, avendo la caratteristica di fare leva su credenze «popolari» spesso fortemente radicate, può essere vinto solo attraverso un'informazione seria e precisa, che non dia adito a interpretazioni che possano raggirare il consumatore.
      Il testo si compone di un unico articolo diviso in tre commi. Il comma 1 prende in considerazione la vendita di prodotti per la salute e prevede l'obbligo di indicare, in maniera evidente, i dati relativi all'autorizzazione ministeriale, se richiesta, mentre, in caso contrario, si prevede la necessità di garantire l'assoluta innocuità per l'organismo del consumatore. Il comma 2 si occupa specificatamente di tutte quelle trasmissioni, radiofoniche o televisive, che propongono prodotti o servizi inerenti a credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche, introducendo l'obbligo di indicare la non scientificità del prodotto offerto.
 

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Il comma 3 rimanda ad un apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la concreta disciplina quanto alle modalità di trasmissione, ai contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2 e alle sanzioni applicabili nei confronti dei proponenti, produttori e titolari delle concessioni a trasmettere i relativi programmi televisivi o radiofonici. Informazioni chiare e complete per i consumatori e un chiaro quadro sanzionatorio sono gli elementi in grado di prevenire e punire eventuali messaggi promozionali manipolati che impediscano al «teleconsumatore» di conoscere il reale valore del prodotto o servizio acquistato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produzione, commercializzazione e somministrazione o in assenza le ragioni della dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo dei prodotti, trattamenti o servizi stessi.
      2. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti a credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dei medesimi prodotti o servizi e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze.
      3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinate le modalità di trasmissione, i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni, in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi.


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