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PDL 4829

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4829




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FINOCCHIARO, VIOLANTE, BONITO

Modifica all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico

Presentata il 18 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si rende necessaria per colmare una lacuna verificatasi a seguito della modifica dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, operata con la legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia».
      Nel testo approvato, infatti, non risulta prevista la possibilità - già considerata dall'articolo 267 del codice di procedura penale con riguardo alle intercettazioni telefoniche - che nei casi di urgenza, quando ci sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, sia il pubblico ministero a disporre con decreto motivato l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, restando ovviamente salva la convalida del giudice delle indagini preliminari nelle quarantotto ore successive.
      Poiché la disciplina vigente sta cagionando ritardi e difficoltà nelle indagini in un numero crescente di procedimenti penali, si raccomanda all'attenzione dei colleghi la necessità della pronta approvazione della presente proposta di legge che si limita, come detto, all'integrazione della disciplina in materia di acquisizione dei tabulati in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «4-bis. Nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4, nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato che va comunicato immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».


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