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PDL 4674

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4674




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAZZARO, MARTELLA, VIANELLO

Disposizioni in materia di messa in sicurezza, bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati

Presentata il 5 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il regolamento recante «Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni», di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, affida ai comuni le funzioni amministrative relative alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati. In particolare sono in capo al comune i poteri di ordinanza necessari quando i responsabili dell'inquinamento debbano essere diffidati ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale (articolo 8) e quelli di approvazione degli interventi di bonifica che si articolano in tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: piano della caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo (articolo 10).
      Nei siti di interesse nazionale, individuati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», vale invece quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999, che individua nel Ministero dell'ambiente il soggetto deputato all'approvazione dei progetti di bonifica ed esclude completamente dal processo decisionale gli enti locali e in particolar modo il comune.
      L'articolo 117 della Costituzione, pur riservando la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali all'esclusiva competenza dello Stato, introduce tuttavia tra le materie di legislazione concorrente sia la tutela della salute che il governo del territorio. L'articolo 118
 

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della Costituzione stabilisce poi che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Appare in tale contesto del tutto contraddittorio escludere completamente il comune dal procedimento autorizzatorio, quando già possiede la titolarità del procedimento nei siti che non sono considerati di interesse nazionale. Tenendo inoltre conto del fatto che i progetti di bonifica sono alla base di una politica di recupero e di riutilizzo dei terreni, risulta incoerente l'esclusione dell'ente che ha la titolarità nei processi di trasformazione del territorio e, nello specifico, in materia di programmazione del territorio stesso, si pensi ai piani regolatori generali e alle autorizzazioni edilizie.
      Dalla situazione esposta deriverebbero contrasti e incoerenze tra piani di bonifica e progetti urbanistico-edilizi che potrebbero essere opportunamente evitati con la partecipazione del comune al processo decisionale di approvazione dei progetti per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati anche nelle aree di interesse nazionale.
      La presente proposta di legge abroga, quindi, il comma 4 dell'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 e stabilisce nuove norme, prevedendo che il progetto definitivo di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale sia approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, e d'intesa, oltre che con la regione, anche con il comune territorialmente competente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il progetto definitivo degli interventi di interesse nazionale per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, di intesa con la regione e con il comune territorialmente competenti, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica. Con l'approvazione è altresì rilasciata l'autorizzazione a realizzare i relativi interventi.
      2. Il comma 4 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è abrogato.


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