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PDL 4824

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4824



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTUNDO

Disposizioni in favore delle imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero della provincia di Lecce

Presentata il 17 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ipotesi elaborata per contribuire al sostegno e al rilancio del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) è quella di generare un risparmio contributivo per le imprese attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali, destinando le risorse liberate sia all'impresa sia al consolidamento dell'occupazione. Il regime di aiuto si applica nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per imprese localizzate nel Salento, in quanto area rientrante nei patti territoriali di prima generazione di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi della delibera CIPE 23 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
      Tale scelta viene ulteriormente rafforzata dalla situazione di coerenza con quanto discende dall'individuazione dei sistemi locali di lavoro di cui alla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 65/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2001, in seguito alla quale l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 17 luglio 2003 ha evidenziato come il sistema locale di lavoro di Lecce faccia registrare il tasso di occupazione più alto della regione Puglia.
      In particolare, è possibile disegnare un'ipotesi di decontribuzione nel settore del TAC di questo tipo:

          a) parte delle risorse resta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

          b) parte delle risorse viene destinata all'azienda;

          c) parte delle risorse viene destinata ad un fondo vincolato dell'impresa regolarmente iscritto nello stato patrimoniale, nel quale sono accumulate risorse finalizzate sia al consolidamento dei livelli occupazionali in essere alla data del 31

 

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dicembre 2003 sia all'implementazione di programmi di investimento volti allo sviluppo aziendale.

      Per una prima stima di tali risorse si è proceduto a considerare il numero degli addetti medi attualmente in organico nelle imprese di settore. In particolare, si sono considerati i dipendenti per i quali le imprese non usufruiscono di alcuna agevolazione.
      Nell'«area sistema» del TAC del Salento, interessata dal regime di aiuto proposto, si è stimata una forza lavoro pari a circa 5.000 unità lavorative, composta da dipendenti attualmente in organico e assunti senza ricorso a sgravi e ad aiuti di alcun tipo. Si è poi considerato il costo medio di oneri contributivi per addetto pari a circa 6.000 euro/annui.
      Lo schema che si intende seguire prevede nell'arco di un triennio la seguente finalizzazione di risorse: 5.000 unità lavoro x 6.000 euro = 30.000.000 di euro annui:

      Nel triennio si avrà quindi la seguente situazione, sia in termini percentuali, sia in valori assoluti:

Anno
Risorse INPS
Risorse impresa
Risorse fondo occupazione
200410%75%15%
200520%50%30%
200630%30%40%

Anno
Risorse INPS
Risorse fondo impresa
Risorse fondo occupazione
Totale
20043.000.00022.500.000  4.500.00030.000.000
20056.000.00015.000.000  9.000.00030.000.000
20069.000.000  9.000.00012.000.00030.000.000
Totale18.000.000  46.500.00025.500.00090.000.000

      In genere gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, ovvero il sostegno finanziario fornito ad una impresa al fine di evitare il licenziamento dei suoi dipendenti, rientrano nella classificazione degli aiuti al funzionamento che possono essere autorizzati solo in casi particolari e per periodi limitati.
      Le circostanze limitate di cui parla la Commissione europea sono:

          a) ovviare a danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali;

          b) promuovere lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una grave forma di sottocupazione, comprese le regioni ultraperiferiche;

          c) salvataggio e/o ristrutturazione di imprese in difficoltà.

      Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, stabiliscono che la Commissione europea può autorizzare aiuti al mantenimento dell'occupazione solo se giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura e del fatto che il loro livello sia commisurato al gap che mirano a colmare.

 

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      Gli aiuti al funzionamento devono essere in ogni caso:

          a) limitati nel tempo;

          b) decrescenti.

      Nel caso del mantenimento dell'occupazione si fa riferimento al sostegno che un'impresa può ricevere per incoraggiarla a non licenziare i lavoratori da essa dipendenti.
      Uno degli elementi da considerare è costituito dal fatto che prevenire processi di espulsione della forza lavoro, in aree e in settori ben individuati, contribuisce a limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali con riflessi positivi sui costi sostenuti dalla collettività.
      Un altro elemento da considerare è l'impatto che tali processi di espulsione hanno in aree a forte concentrazione di talune attività produttive, come le «aree sistema» caratterizzate da prevalenza di attività del settore TAC; tale impatto a livello sociale è sicuramente molto più rilevante in quanto tali aree, essendosi molto caratterizzate e specializzate sotto il profilo produttivo, non sono in grado di offrire nel breve periodo sbocchi occupazionali alternativi.
      L'unica reale alternativa per questi soggetti diventa l'economia sommersa, il lavoro nero, che già trova ampia diffusione in aree della Puglia e la cui lotta costituisce una priorità per i governi locali, nazionali e per la stessa Unione europea.
      Se pensiamo che mediamente in Europa l'economia sommersa vale tra il 7 e il 16 per cento del prodotto interno lordo, mentre in Italia e in Grecia si arriva a superare il 20 per cento, ci rendiamo conto delle dimensioni di questa emergenza economica e sociale per le aree del Mezzogiorno.
      Lavoro sommerso significa concorrenza sleale, evasione fiscale e contributiva, condizioni di illegalità diffusa sia a livello di condizioni di lavoro sia a livello di commercializzazione dei prodotti.
      Il settore del TAC si presta particolarmente a questa devianza in quanto molte attività lavorative possono essere decentrate a domicilio.
      Essendo l'Italia, e le regioni meridionali, aree particolarmente colpite dal fenomeno dell'economia sommersa, diventa prioritario per i governi locali intervenire anche con azioni di prevenzione che favoriscano l'affermarsi di circoli virtuosi sui sistemi economici produttivi locali.
      Il regime di aiuto previsto dalla presente proposta di legge risponde pienamente a tutti i requisiti e alle condizioni imposte dagli «Orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione» in quanto:

          a) ha una durata limitata nel tempo (un triennio);

          b) ha efficacia decrescente;

          c) si applica in un'area, di cui al citato obiettivo 1, particolarmente esposta al lavoro sommerso quale l'area di Lecce, in quanto oggetto di patto territoriale di prima generazione di cui alla citata delibera CIPE 23 aprile 1997;

          d) si applica nel settore del TAC, particolarmente esposto al fenomeno del lavoro sommerso;

          e) è destinato ad imprese del settore del TAC situate in aree di cui all'obiettivo 1 in un contesto economico caratterizzato da un'economia poco sviluppata, con un tasso di disoccupazione molto elevato e con un livello infrastrutturale sotto la media italiana;

          f) incide sul fenomeno della manodopera qualificata impiegata in forme irregolari di lavoro, contribuendo alla prevenzione di fenomeni di espulsione di manodopera in aree già caratterizzate da una forte presenza di economia sommersa.

      In ogni caso, il regime di aiuto risponde pienamente ai princìpi qualitativi stabiliti negli «Orientamenti comunitari un materia di aiuti all'occupazione», e in particolare:

          1) l'aiuto è temporaneo;

 

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          2) l'importo dell'aiuto per ogni lavoratore è giustificato;

          3) l'importo dell'aiuto non è più elevato di quanto sia necessario a mantenere l'occupazione;

          4) l'importo dell'aiuto non rappresenta una proporzione eccessiva dei costi totali di produzione delle imprese.

      Per tutto quanto esposto, e in particolare per gli obiettivi economici e sociali del regime di aiuto, si ritiene che la notifica dovuta alla Commissione europea possa ricevere parere positivo in esito alla sua compatibilità con le norme che regolano il mercato comune.
      Il regime di aiuto in parola si pone la finalità di consolidare i livelli occupazionali in essere alla data del 31 dicembre 2003, consentendo contestualmente un irrobustimento della struttura patrimoniale delle imprese del TAC localizzate nel Salento. Il consolidamento dell'occupazione non rappresenta una mera misura di emergenza per contrastare una crisi di settore che ha cause prevalentemente congiunturali e commerciali.
      Con questo intervento si intende porre le basi per uno sviluppo duraturo dell'area, promuovendo fenomeni di consolidamento delle imprese anche attraverso la loro progressiva capitalizzazione.
      Patrimonializzare le piccole e medie imprese (PMI) del Salento rappresenta oggi un obiettivo prioritario soprattutto se gli operatori del settore cominceranno ad orientarsi verso i nuovi parametri di rating che troveranno applicazione con «Basilea 2», e imporranno alle PMI già oggi di progettare il proprio sviluppo imprenditoriale e patrimoniale, in quanto per le imprese che non sapranno cogliere per tempo i segnali del cambiamento in atto, l'erogazione del credito diverrà sempre più difficile e costosa.
      Pertanto il presente regime di aiuto, pur di durata limitata, si colloca in un momento storico particolarmente importante per le imprese, offrendo loro l'opportunità di avviare un cambiamento significativo nella loro struttura patrimoniale e finalizzando tale cambiamento alle sfide del mercato globale.
      Dovendo assumere una visione che tenga conto delle esigenze e degli obblighi propri della pubblica amministrazione è da rilevare come gli impatti sul costo economico del regime di aiuto proposto consentono un bilancio sociale dalle valenze positive. Il costo sociale indotto resta difatti inferiore al costo sociale impattato dall'espulsione di manodopera dal sistema produttivo, che per ogni ex lavoratore incide mediamente per 17.500 euro solo per il primo anno (costo sociale medio di un cassaintegrato pari a 10.000 euro + costo sociale medio di riqualificazione e di reinserimento professionale pari a 7.500 euro).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di prevenire fenomeni di espulsione di manodopera e allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale nell'ambito delle imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, localizzate nel territorio della provincia di Lecce di cui alla delibera CIPE 23 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere per un limite massimo di 5.000 unità lavorative, regolarmente in organico alla data del 31 luglio 2003 in base alle norme del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, e per le quali le imprese non usufruiscono di alcun beneficio previsto dalla normativa vigente, uno sgravio contributivo parziale per gli anni 2004, 2005 e 2006, in una percentuale rispettivamente pari al 90 per cento, all'80 per cento e al 70 per cento.
      2. A fronte del risparmio conseguito in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'impresa destina per gli anni 2004, 2005 e 2006, una percentuale rispettivamente del 15 per cento, del 30 per cento e del 40 per cento dello sgravio contributivo ad uno specifico fondo aziendale, regolarmente iscritto nel bilancio, finalizzato sia al mantenimento dei livelli occupazionali in essere alla data del 31 dicembre 2003 sia all'implementazione di programmi di investimento volti allo sviluppo aziendale.
      3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge.
      4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 43.200.000 euro, di cui 16.200.000 euro per l'anno 2004, 14.400.000 euro per

 

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l'anno 2005 e 12.600.000 euro per l'anno 2006.
      5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 43.2000.000 euro per il triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprie decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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