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PDL 4820

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4820



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ARNOLDI, SCHERINI, LUPI, PAROLO, OSVALDO NAPOLI,
PANIZ, VERRO, CROSETTO, ZORZATO, CASERO

Disposizioni per il finanziamento dei costi organizzativi e funzionali connessi ai Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina

Presentata il 17 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 1o giugno 2000 la Federazione internazionale sci ha assegnato all'Italia, e per essa alla Federazione italiana sport invernali, l'organizzazione dei Campionati mondiali di sci alpino, che si svolgeranno nella regione Lombardia - dal 28 gennaio al 13 febbraio 2005 - nei comuni di Bormio e di Santa Caterina Valfurva della provincia di Sondrio.
      L'assegnazione è avvenuta a seguito della presentazione di un dossier di candidatura da parte dell'Ente promozione turistica bormiese, la quale ha dato vita alla costituzione di un apposito comitato organizzatore, poi trasformato nella «Fondazione Bormio 2000 Lombardia», riconosciuta ente non profit. Per la realizzazione dell'evento lo Stato ha stanziato 157 milioni di euro, che attualizzati si riducono a 110-115 milioni, attraverso l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dagli anni 2002 e 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004 (articolo 20 della legge 1o agosto 2002, n. 116, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»). Detto stanziamento, come previsto dal comma 1 del richiamato articolo 20 della legge n. 166 del 2002, è stato destinato alla «realizzazione di strutture varie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina». Tali strutture sono state individuate dalla regione Lombardia, come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 20 della legge n. 166 del 2002, attraverso la stipula di un «apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2,
 

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comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati».
      Per quanto attiene ai costi organizzativi e funzionali connessi all'evento, gli stessi risultano pari a 46 milioni di euro, di cui 22 milioni sono stati finanziati attingendo ai proventi rivenienti dalla concessione dei diritti televisivi, dal coinvolgimento di sponsor e di altri soggetti privati. Ulteriori 4 milioni di euro si ritiene possano essere recuperati grazie all'articolo 3, comma 140, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che modifica il citato articolo 20 della legge n. 166 del 2002 introducendo il seguente comma 3-bis «Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell'evento».
      Pertanto occorre reperire i fondi necessari per coprire i restanti 20 milioni di euro e, a tale fine, la presente proposta di legge prevede l'autorizzazione della spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Alla relativa copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, a carico dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006, da erogare alla regione Lombardia, quale limite massimo di concorso dello Stato alla copertura dei costi organizzativi e funzionali connessi alla manifestazione.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 e a 5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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