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PDL 4812

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4812



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RONCHI, ALBONI, ASCIERTO, BUTTI, CANNELLA, FOTI, ALBERTO GIORGETTI, LAMORTE, LANDOLFI, LISI, MACERATINI, MALGIERI, LUIGI MARTINI, MENIA, ANGELA NAPOLI, ANTONIO PEPE, SAGLIA, SAIA, STRANO

Disciplina del professionista delle attività motorie e sportive

Presentata il 15 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le evidenze scientifiche sono concordi nel ritenere l'esercizio fisico come un'attività rilevante per il mantenimento di un corretto equilibrio psico-fisico dell'individuo in grado di migliorare in modo significativo la qualità della vita e di attuare un'efficace attività di prevenzione delle malattie, quali ad esempio quelle cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione, l'obesità, i tumori, eccetera, contribuendo tra l'altro a ridurre in modo significativo la spesa pubblica.
      Dall'esercizio non corretto delle attività motorie e sportive, svolto sotto il controllo di soggetti sprovvisti di competenze specifiche, possono derivare danni gravi e irreparabili alla salute e all'integrità fisica degli utenti.
      La laurea in scienze motorie è stata istituita con l'intento di formare professionisti nel campo delle attività motorie adattate all'età evolutiva, all'età anziana, alle disabilità e ai soggetti con pregresse patologie specifiche, mediante l'istituzione del corso di laurea triennale e dei corsi di laurea specialistica nei quali gli studenti devono superare numerosi e qualificanti esami in discipline, tra l'altro, motorio-sportive, medico-biologiche, psico-pedagogiche e giuridico-economiche, acquisendo così un'elevata professionalità.
      È evidente la necessità che tali attività vengano svolte sotto la guida e il controllo di soggetti altamente qualificati, affinché le persone ad essi affidate traggano effettivo beneficio e non abbiano, viceversa, a subire danni sia psico-fisici che economici.
      È manifesta, inoltre, la sempre maggiore importanza che negli enti territoriali di qualunque dimensione rivestono le attività
 

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motorie e sportive svolte da società e da enti sportivi, con la conseguente necessità, a livello organizzativo e gestionale, di personale dotato delle specifiche competenze connesse allo svolgimento delle predette attività.
      Infine, il rilievo che l'esercizio delle attività motorie e sportive assume con sempre maggiore incidenza nell'ambito delle strutture educative è ormai un dato acquisito.
      Onorevoli colleghi, l'obiettivo è pertanto inequivocabile: garantire, in tempi adeguati, anche nel nostro Paese, la certezza sulle competenze degli operatori del settore e un livello di qualificazione che possa complessivamente salvaguardare la tutela della salute pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge disciplina le attività motorie e sportive effettuate in luoghi pubblici e privati, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo sociale, con finalità formative, di promozione dello sviluppo della salute, ludiche, turistico-ricreative, di recupero e di rieducazione, nello sport di competizione, nello sport sociale e nello sport per disabili, da soggetti che svolgono le predette attività, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, ovvero sono inseriti in una organizzazione imprenditoriale con vincolo di subordinazione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, esercitate in forma organizzata, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive.
      2. Per luoghi pubblici o privati si intendono:

          a) palestre, piscine, impianti sportivi, centri sportivi polivalenti, centri socio-educativi, strutture alberghiere e turistiche, strutture termali, centri per il benessere, circoli privati o abitazioni private, centri di addestramento delle Forze armate e dei Corpi impiegati per la sicurezza e la difesa dello Stato e, in genere, spazi pubblici e privati all'aperto, in cui sono

 

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effettuati lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative, educative e psico-motorie, rivolti a bambini, adulti, anziani e disabili, ad eccezione dei soggetti inseriti nelle strutture indicate alle lettere b), c) e d);

          b) strutture sanitarie e socio-pedagogiche, istituti di rieducazione e di pena, comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di assistenza e di rieducazione sociale e civile;

          c) palestre, impianti sportivi e strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

          d) strutture sanitarie, palestre, piscine, impianti sportivi, centri sportivi polivalenti, abitazioni private, spazi pubblici e privati all'aperto, in cui sono svolte attività motorie e sportive di recupero dell'efficienza psico-fisica.

      3. Per responsabile di settore si intende il soggetto, munito dei requisiti prescritti all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e scelto tra gli iscritti al primo elenco, sezioni 1 e 2, del registro di cui alle medesime lettere a) e b), in conformità a quanto disposto all'articolo 6, che, nello specifico settore di competenza, esplica funzioni di direzione, programmazione e coordinamento delle attività motorie e sportive svolte nei luoghi indicati al comma 2, lettere a), b), c) e d), del presente comma, ad eccezione delle abitazioni private, sovraintendendo all'intera attività del luogo, con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.

Art. 3.
(Registri professionali).

      1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce il registro dei professionisti delle attività motorie e sportive, di seguito denominato

 

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«registro», formato da due elenchi suddivisi in sezioni:

          a) primo elenco, sezione 1: possono accedervi i soggetti in possesso di una laurea in scienze motorie, conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, ovvero una delle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

          b) primo elenco, sezione 2: possono accedervi i soggetti che hanno conseguito una delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o un diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, ed equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136;

          c) secondo elenco, sezione 1: possono accedervi i soggetti che sono in possesso del titolo di maestro di sport;

          d) secondo elenco, sezione 2: possono accedervi i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI;

          e) secondo elenco, sezione 3: possono accedervi, fino ad esaurimento, coloro che, sprovvisti degli specifici titoli necessari, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di diploma di istruzione secondaria e documentano di avere prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno cinque anni nelle strutture o negli impianti di cui all'articolo 2, comma 2. La loro iscrizione rimane comunque subordinata al superamento

 

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di un apposito corso di formazione post-secondaria, istituito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento e gestito dagli atenei del territorio.

      2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea costituiscono titoli equipollenti ai titoli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e):

          a) il possesso di titoli universitari analoghi a quelli di cui al comma 1 lettere a) e b);

          b) essere iscritti ad analoghi registri professionali o elenchi nazionali o regionali nel Paese di provenienza o avere comunque svolto attività lavorativa nel settore delle attività motorie e sportive, per almeno due anni, corrispondente ai profili di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sia in Italia che in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nei cinque anni antecedenti la data di richiesta di iscrizione al registro.

Art. 4.
(Profilo professionale).

      1. All'atto della iscrizione al primo elenco di ciascun registro è specificata la professionalità tecnica acquisita e corrispondente ad uno o più dei seguenti profili professionali, pertinenti agli iscritti ad entrambe le sezioni del primo elenco, ad eccezione di quelli individuati alle lettere g), h) i) e l), che sono pertinenti esclusivamente agli iscritti alla sezione 1:

          a) esperto in attività fisica e motoria, psico-motoria e di sport amatoriale per il tempo libero con finalità formative per bambini, giovani, adulti e anziani;

          b) esperto in attività di fitness con finalità di promozione dello sviluppo della salute;

          c) esperto in attività ludico-motorie, espressive e sportive, nell'ambito dei servizi sociali e nei centri socio-educativi;

 

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          d) esperto in attività ludico-motorie e sportive, con finalità turistico-ricreative;

          e) esperto in attività motorie e sportive nelle strutture educative;

          f) esperto in attività sportive presso associazioni, enti di promozione sportiva e società sportive quale preparatore atletico, tecnico e allenatore, nei settori dello sport di competizione e dello sport sociale, operatore dell'analisi del movimento e della comunicazione sportiva;

          g) esperto in attività di prevenzione, di mantenimento e di recupero motorio;

          h) esperto in organizzazione e gestione delle strutture e degli enti sportivi;

          i) esperto nella sicurezza e sorveglianza delle strutture sportive nonché nella sicurezza delle manifestazioni sportive;

          l) esperto in attività didattiche e di ricerca negli ambiti professionali di competenza.

      2. Il conseguimento della specifica professionalità tecnica è determinato dal periodo di tirocinio prestato nell'area specifica, che ciascun ateneo disciplina con proprio regolamento didattico, ovvero dalle esperienze professionali maturate.

Art. 5.
(Accesso alle professioni).

      1. Possono coordinare o dirigere le attività motorie e sportive, impartire lezioni o dirigere corsi, individuali o collettivi, esclusivamente i soggetti iscritti al primo elenco, sezioni 1 e 2, dei registri. Il direttore tecnico delle attività motorie e sportive deve necessariamente essere iscritto al primo elenco, sezione 1, dei registri.
      2. Gli iscritti al primo elenco, sezioni 1 e 2, dei registri possono svolgere attività di direzione, progettazione e gestione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo nelle strutture di cui all'articolo 2,

 

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comma 2, lettera c), nelle discipline di propria competenza.
      3. Possono essere impiegati nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), i soggetti iscritti al secondo elenco, sezioni 1 e 2, dei registri e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.
      4. Possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del personale iscritto al primo elenco dei registri, i soggetti iscritti alla sezione 3 del secondo elenco dei medesimi registri.
      5. Non sono ammessi a svolgere le attività di cui all'articolo 1, coloro che non sono iscritti ad uno degli elenchi dei registri, salvo quanto previsto dal comma  6.
      6. Gli studenti dei corsi di laurea in scienze motorie possono svolgere attività di tirocinio all'interno delle strutture pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6.
(Tutela dei praticanti).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione e l'elenco del registro di iscrizione.
      2. Nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad eccezione delle abitazioni private, è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive, disciplinate dalla presente legge, in assenza di un responsabile di settore scelto tra gli iscritti al primo elenco, sezioni 1 e 2, del registro.
      3. Le strutture indicate al comma 2, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute entro tre anni, decorrenti dalla medesima data, a provvedere ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al citato comma 2.
      4. Nelle strutture indicate all'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), ad eccezione delle abitazioni private, è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive, disciplinate dalla presente legge,

 

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in assenza di un responsabile di settore scelto tra gli iscritti al primo elenco, sezione 1, del registro.
      5. Le strutture indicate al comma 4, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute entro cinque anni, decorrenti dalla medesima data, a provvedere ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al citato comma 4.
      6. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate ai commi 2 e 4 sono obbligati a rendere al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro i termini indicati ai commi 3 e 5, per le strutture già operanti, apposita denuncia di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestata l'assunzione da parte della struttura interessata di almeno un responsabile di settore in conformità a quanto previsto ai citati commi 2 e 4.
      7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, comporta a carico della struttura interessata la revoca, con effetto immediato, dei provvedimenti autorizzativi connessi allo svolgimento delle attività motorie e sportive di cui alla presente legge.
      8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni con oltre 5.000 abitanti nonché gli enti e le strutture pubbliche che svolgono od organizzano sotto qualunque forma le attività motorie e sportive di cui alla presente legge, o che sovraintendono alle stesse, anche in deroga alle norme vigenti in materia, non possono procedere a nuove assunzioni né bandire nuovi concorsi se non procedono previamente all'assunzione di almeno un laureato specialistico nelle classi 53/S, 75/S o 76/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
 

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Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, da adibire al settore sportivo e motorio.

Art. 7.
(Iscrizione al registro).

      1. Per l'iscrizione al registro occorre:

          a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

          b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

          c) essere in possesso degli attestati di formazione stabiliti ai sensi dell'articolo 3.

      2. I cittadini italiani possono chiedere l'iscrizione al registro della regione o della provincia autonoma in cui sono residenti; i cittadini dell'Unione europea o di altro Stato con cui esiste trattamento di reciprocità possono chiedere l'iscrizione al registro della regione o della provincia autonoma in cui sono domiciliati.
      3. Nel registro devono essere precisati, per ciascun iscritto, il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e il numero d'ordine di iscrizione.
      4. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o di Stati con cui esiste trattamento di reciprocità, la prova del possesso dei requisiti di cui al comma 1 può essere fornita attraverso idonea certificazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata a tale fine dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.

Art. 8.
(Cancellazione dal registro).

      1. La cancellazione dal registro è obbligatoria in caso di:

          a) rinuncia da parte dell'iscritto;

 

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          b) accertata mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7.

Art. 9.
(Formazione del registro e modalità
di iscrizione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma adotta le norme relative alla formazione, alla tenuta e alla gestione del registro.


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