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PDL 4750

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4750



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FANFANI

Modifica all'articolo 159 del codice penale in materia
di sospensione del corso della prescrizione

Presentata il 25 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si interviene sul problema delle cause di sospensione della prescrizione, nell'ottica di ridurre a ragione il ricorso strumentale alla impugnazione e, in tale modo, di contribuire a creare le condizioni per decongestionare il sistema giustizia.
      È noto che molte impugnazioni, soprattutto nei procedimenti minori o per reati contravvenzionali che, ad onta della loro natura, non sono spesso di minor allarme sociale (basti pensare a tutto il sistema sanzionatorio in materia ambientale), sono fatte al solo fine di giungere al compimento del termine di prescrizione.
      È altresì noto che l'obbiettivo della prescrizione, a fronte di una endemica lentezza della macchina della giustizia, spesso rappresenta una scelta difensiva iniziale, a fronte di situazioni indifendibili che, in una diversa condizione, suggerirebbero il ricorso a riti alternativi quali il patteggiamento od altro, e quindi consentirebbero una immediata definizione del processo.
      Ne consegue un ingolfamento del sistema sul quale si ritiene doveroso intervenire con un provvedimento, certamente marginale, in attesa che l'intera materia della prescrizione sia oggetto di una nuova disciplina per la quale esiste, tra l'altro, anche una proposta di legge a firma di questo proponente.
      Si prevede in sostanza che l'impugnazione dell'imputato sospenda il termine di prescrizione, comunque per non più di un anno.
      In tale modo saranno evitate impugnazioni strumentali o scelte difensive improprie legate all'aspettativa della prescrizione.
      Infine viene prevista una disciplina transitoria affinché la nuova disciplina non si trovi a configgere con scelte processuali già operate e che non sarebbero con tutta evidenza reversibili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il corso della prescrizione rimane sospeso anche in seguito all'appello o al ricorso per cassazione dell'imputato, dalla data della impugnazione alla data della sentenza che definisce il grado del giudizio, e comunque per non più di un anno».

Art. 2.

      1. La disposizione del quarto comma dell'articolo 159 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai processi che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, si trovano nella fase delle indagini preliminari e per i quali non è stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.


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