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PDL 4802

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4802



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di limiti di capacità dei recipienti utilizzati per il condizionamento delle acque minerali naturali

Presentata il 10 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - I rifiuti solidi urbani prodotti sono in costante e progressivo aumento: i dati relativi agli ultimi anni indicano che la percentuale annua di incremento si aggira intorno al 4 per cento. Sono circa 470 i chilogrammi di rifiuti prodotti in un anno da ciascun abitante; una quantità che equivale a circa 1,3 chilogrammi prodotti ogni giorno. La plastica nel suo insieme rappresenta il 10 per cento del peso, e addirittura il 25 per cento del volume dei rifiuti totali.
      Secondo autorevoli stime, nel corso del 2004 saranno usate, solo nel circuito domestico, circa 500 mila tonnellate di contenitori di plastica per liquidi. Quasi tutta la cifra è costituita dalle bottiglie per l'acqua minerale.
      L'Italia è il maggior produttore al mondo di acque minerali, con 250 marchi registrati ed un giro d'affari intorno ai 7 mila miliardi di vecchie lire. Ogni italiano beve in media 172 litri di acqua minerale ogni anno, con punte di 190 litri al nord del Paese. Secondo le statistiche, sette italiani su 10 comprano acque minerali. Il 70 per cento delle bottiglie utilizzate per acque minerali è in Pet, materiale plastico sintetizzato a partire dal petrolio.
      Il pregio principale della plastica, la sua resistenza, è però anche il suo maggiore difetto. Occorrono secoli perché si degradi. In acqua o sul terreno resiste a lungo inalterata, se viene bruciata può produrre sostanze tossiche e inquinanti (quali i furani e le diossine).
      La normativa vigente in materia di rifiuti ha avuto il suo nucleo costitutivo fondamentale nelle disposizioni contenute dapprima nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, abrogato dal decreto legislativo 5 febbraio
 

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1997, n. 22, che ha dato attuazione a specifiche disposizioni comunitarie in materia.
      Su questi impianti originari si sono stratificati, nel corso degli anni, ulteriori interventi normativi che rispondono essenzialmente all'obiettivo di prevenire la produzione dei rifiuti riducendone la loro quantità e pericolosità.
      Si è determinata così una svolta nella politica dei rifiuti che risultava anacronisticamente ancorata allo smaltimento finale, ed in particolare allo stoccaggio definitivo in discarica.
      Uno tra i punti più qualificanti per la riduzione dei rifiuti è stato individuato, giustamente, nella previsione di misure che consentano un uso più razionale delle materie prime, misure rivolte ad orientare e stimolare comportamenti «ecologicamente» corretti in conformità ai princìpi stabiliti dalle normative vigenti.
      In tale logica appare incoerente e contraddittoria una particolare disposizione contenuta nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali».
      Infatti, il comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 105 del 1992, a proposito delle caratteristiche richieste ai recipienti utilizzati per il condizionamento delle acque minerali naturali, stabilisce che: «detti recipienti non possono eccedere la capacità di due litri».
      Appare evidente come tale vincolo, assente per altro in ogni altro Paese europeo, sia in palese contrasto con lo spirito della legislazione vigente che prevede esplicitamente di favorire sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti.
      Risulta, altresì, contraddittoria ed illogica sotto l'aspetto «ambientale» la mancata previsione, nel citato articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 1992, di un limite minimo di capacità per tali contenitori, atteso che le confezioni di acqua minerale da 33 centilitri, molto diffuse in commercio (e molto redditizie per i produttori), inquinano sicuramente più dei contenitori di capacità superiore un litro, un litro e mezzo e due litri, oltre ad aggravare oltremodo i costi dei relativi processi di smaltimento.
      Lo scopo della presente proposta di legge è dunque quello di ovviare alla incongruenza contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 1992, prevedendone una opportuna modifica nel senso indicato dalle argomentazioni esposte, tenendo conto che per ragioni di praticità e di buon senso è opportuno non oltrepassare comunque una capacità di cinque litri, limite verosimilmente congruo alla tipologia del prodotto e agli usi abituali delle nostre famiglie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è sostituito dal seguente:

      «4. La capacità di detti recipienti non può essere inferiore ad un litro né superiore a cinque litri».


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