PDL 4801
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4801
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NUVOLI
Disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati
Presentata il 10 marzo 2004
Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente, sia pure sotto forma di leggi-quadro, tutela il ruolo e la dignità dei piccoli comuni da un punto di vista economico, sociale e civile.
Proprio per attuare con un atto concreto questa tutela di principio, si presenta la proposta di legge.
Essa potrebbe apparire poco significativa, ma in realtà è estremamente importante poiché tende a salvaguardare la memoria storica, le antiche tradizioni e, nella sostanza, l'identità della propria origine.
Infatti, ormai da molti anni, nei piccoli comuni non nascono più bambini in quanto l'assistenza alle puerpere è concentrata negli ospedali e nelle case di cura private notoriamente presenti solo nei medi e nei grandi centri.
Questo implica l'annullamento delle proprie origini che comunque continuano a far capo ai paesi di provenienza, in termini di residenza dei genitori dei nuovi nati.
Per ovviare a questo fenomeno, con la presente proposta di legge si introduce nell'ordinamento giuridico l'istituto del luogo elettivo di nascita.
Tale istituto implica la facoltà per i genitori, o per la sola madre se il padre non ci fosse per qualsiasi motivo, di indicare all'atto della dichiarazione di nascita presso l'ufficiale di stato civile il luogo di residenza dei genitori, invece del luogo effettivo di nascita.
Se la residenza dei genitori è in luoghi diversi e non c'è accordo tra di loro, si prevede che sia indicato il luogo effettivo di nascita del nuovo nato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di tutelare il diritto del nuovo nato al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita ai genitori, previo accordo di entrambi, ovvero alla madre quando il padre sia deceduto o non risulti conosciuto, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita, da rendere all'ufficiale di stato civile, il luogo elettivo di nascita del figlio in alternativa al luogo effettivo di nascita.
2. Il luogo elettivo di nascita deve coincidere con il luogo di residenza di entrambi o di uno dei genitori.
3. In caso di mancato accordo dei genitori sull'indicazione del luogo elettivo è registrato il luogo di nascita effettivo del nuovo nato.
Art. 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, adotta le modifiche alle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguarle alle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.