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PDL 4792

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4792



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo

Presentata il 5 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! -     È arrivato il momento di affrontare le problematiche relative alle patologie del seno (malattie di diversa eziologia, in particolare tumori) riconoscendo una branca specialistica a se stante, la senologia, scorporata dalla chirurgia generale, entro cui oggi è inclusa.
      È bene ricordare come in passato anche altre specializzazioni, ora riconosciute come branche specialistiche autonome (ginecologia, urologia, traumatologia, eccetera), facevano parte della chirurgia generale. È pacifico pensare che oggi nessuna donna andrebbe dal chirurgo generale per una visita ginecologica, come sembra altrettanto ovvio che una donna che abbia un problema senologico debba potersi rivolgere ad un senologo.
      La figura professionale di medico specialista senologo, individuata nella presente proposta di legge, vuole dare a tutto il mondo femminile un riconoscimento giusto e adeguato nella cura delle malattie del seno, che hanno importanti ripercussioni a livello di impatto sociale, di complessità della materia e di alta mortalità delle donne.
      Diventa necessario, dunque, affrontare la materia in modo omogeneo, coordinato e funzionale, istituendo unità operative di senologia, che avranno il compito di diagnosticare e curare le diverse patologie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo).

      1. È istituita, nell'ambito della professione medica, branca chirurgica, la figura di medico specialista senologo.
      2. Possono esercitare l'attività di medico specialista senologo i medici chirurgi in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2 ovvero che hanno esercitato la professione in un reparto di chirurgia senologica per un periodo minimo di cinque anni.
      3. Formano oggetto di esercizio della professione di medico specialista senologo la diagnosi e la terapia delle patologie della mammella femminile e maschile.

Art. 2.
(Istituzione delle scuole di specializzazione in senologia).

      1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in senologia.
      2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti titolari di diploma di laurea in medicina e chirurgia.
      3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in senologia è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999.

 

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      4. La durata minima dei corsi delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è di quattro anni.

Art. 3.
(Unità operative di senologia).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, all'interno delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle strutture universitarie, delle fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, l'istituzione e l'attivazione di unità operative di senologia, comprensive di centri senologici ambulatoriali di diagnosi e di reparti chirurgici di ricovero in regime ordinario e di day-hospital.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico specialista senologo i soggetti laureati in medicina e chirurgia in possesso della specialità in chirurgia generale o specialità equipollenti che per almeno cinque anni hanno svolto attività documentata ovvero hanno seguito corsi di aggiornamento o di formazione nel settore riconosciuti ai sensi del comma 2.
      2. Su domanda degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in senologia, ai fini dell'equipollenza al diploma di specializzazione conseguito ai sensi dell'articolo 2.
      3. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e dell'esperienze professionali dei medici chirurghi di cui al comma 1 e determina, qualora necessaria, la durata della formazione

 

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complementare e i settori su cui questa verte informandone l'interessato. La decisione sull'equipollenza prevista dal comma 2, è adottata entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte dell'interessato della domanda, di cui al medesimo comma 2, corredata da tutti i documenti giustificativi.
      4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri utilizzati ai fini dell'equipollenza sono definiti con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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