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PDL 4764

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4764



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURANI PROCACCINI, RICCIUTI, SAVO

Modifiche all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia di lotta contro l'afta epizootica

Presentata il 27 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» è stata disposta principalmente al fine di contrastare ed eradicare i focolai di afta epizootica che erano comparsi fin dal 1985. La genesi di questa legge scaturisce dalla necessità di fare salvi gli effetti ed i rapporti giuridici adottati in virtù di numerosi decreti-legge emanati dal 1986 ma mai giunti a definitiva conversione in legge. Obiettivo iniziale della legge era, in tal senso, di concedere all'allevatore cui venivano abbattuti i capi in seguito a misure di carattere sanitario un indennizzo pari al 100 per cento del valore dei relativi animali, entro 60 giorni dalla data dell'abbattimento.
      Nel corso degli anni la citata legge n. 218 del 1988 ha iniziato a manifestare incongruenze e inadeguatezze rispetto all'evoluzione della materia inerente la lotta e la prevenzione delle malattie animali, segnatamente quando si è trattato di corrispondere a danni alle aziende zootecniche causati da misure sanitarie di carattere precauzionale e preventivo. Si fa riferimento, precisamente, ad incrementi dei costi di mantenimento degli animali o di decremento dei rendimenti produttivi dei capi quando sono stati sottoposti a misure di restrizione dei movimenti o a programmi vaccinali stabiliti a livello comunitario, nazionale o regionale. L'espressione maggiormente ricorrente che si utilizza per definire tali danni alle aziende è quella di «danni indiretti».
      Già durante l'epidemia del 1993 si erano riscontrate alcune lacune della citata legge n. 218 del 1988, in seguito al blocco della movimentazione degli animali
 

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all'interno della provincia di Verona, sede di focolaio, durato diverse settimane per impedire la diffusione della malattia. In tale ambito si stabilì un aiuto in favore delle aziende che avevano subìto un oggettivo danno economico a causa dei giusti e motivati provvedimenti di polizia veterinaria.
      Casi particolari dell'insufficienza della citata legge n. 218 del 1988 a soddisfare a pieno gli scopi che si propone riguardano due situazioni che negli ultimi anni hanno interessato il nostro Paese: l'influenza aviaria nel nord e la malattia della «blue tongue» nel sud. Dal 1999 si succedono casi massicci di influenza aviaria per la cui lotta è stato modificato lo scenario dei provvedimenti adottati, prescrivendo il divieto di accasamento di volatili per lungo tempo e talvolta il depopolamento di intere aree territoriali, prima di potere immettere nuovi animali nelle aziende sottoposte a misure di risanamento sanitario. Questa malattia ha interessato un comparto che si regge quasi completamente nella cosiddetta «soccida», ossia un accordo fra proprietario degli animali (soccidante) e detentore degli stessi (soccidario) proprietario della struttura e fornitore della manodopera. Poiché la norma prevede l'indennizzo in favore del proprietario (soccidante) si sono verificate difficoltà nell'abbattimento degli animali da parte del detentore (soccidario) in quanto non era certo di ottenere un appropriato ristoro del danno economico. Per ovviare a tale incertezza normativa, bisognerebbe meglio definire chi sia il beneficiario dell'indennizzo in circostanze analoghe a quelle di cui si discute, prevedendo una ripartizione confacente tra proprietario e prestatore di lavoro, nonché detentore delle strutture di allevamento. La presente proposta di legge sana tale incongruenza novellando il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 218 del 1988.
      In altri casi si sono verificate inosservanze dei provvedimenti emanati dalle autorità pubbliche competenti, concernenti il rispetto delle norme sulla biosicurezza o la restrizione dei movimenti degli animali per impedire la diffusione di malattie. In tali circostanze sono sorte difficoltà ad applicare le relative sanzioni in quanto la citata legge n. 218 del 1988, all'articolo 2, prevede la non corresponsione dell'indennizzo solo in caso di contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e cioé nel caso di non comunicazione della malattia. La presente proposta di legge risolve la problematica in questione modificando il comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 218 del 1988.
      Ultimo caso che vede una chiara insufficienza della legge n. 218 del 1988 a soddisfare gli obiettivi che si propone, nonché a conformarsi ai princìpi sulla concorrenza fissati dal Trattato che istituisce la Comunità europea e al relativo quadro normativo in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, concerne la vicenda della lingua blu che dal 2000 colpisce in maniera disastrosa le regioni meridionali del nostro Paese. In conseguenza dei programmi di vaccinazione adottati dallo Stato, previa approvazione della Commissione europea, finalizzati a bloccare la diffusione dell'agente patogeno e ad impedire la morte dei capi ovini massicciamente colpiti durante le estati del 2001 e del 2002, danni di natura indiretta sono stati provocati soprattutto alle aziende zootecniche bovine. Le vaccinazioni dei capi bovini, nel lungo periodo, hanno provocato cali di produzione delle vacche da latte, riduzione dei parti per mancata gravidanza delle vacche, nonché fermo oneroso dei capi sia da macello sia da ristallo. Le aziende interessate dalle misure sanitarie per il contrasto della lingua blu stanno tuttora pagando le conseguenze economiche di interventi realizzati anche per un interesse collettivo e certamente non annoverabili tra i normali rischi di impresa. La presente proposta di legge, tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, introduce il comma 10-bis dell'articolo 2 della citata legge n. 218 del 1988, prevedendo una serie di possibilità di indennizzo in favore dei soggetti che sottopongono le loro aziende ed i relativi animali ad interventi
 

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utili a contrastare o prevenire l'insorgere e la diffusione delle malattie infettive, in conseguenza di programmi sanitari approvati a livello comunitario, nazionale o regionale.
      Infine, anche per non approvare una legge che poi potrebbe risultare inefficace per mancanza di appropriate risorse finanziarie, si prevede un'adeguata copertura finanziaria del provvedimento proposto pari a 2.100.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
      In considerazione di quanto premesso e dovendo altresì provvedere ad ultimare il programma vaccinale per il 2004 contro la lingua blu, iniziato nel mese di febbraio 2004, si chiede una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218).

      1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4:

              1) dopo le parole: «è concessa al proprietario» sono inserite le seguenti: «o, nel caso ne ricorrano le circostanze e secondo una ripartizione dell'intera indennità da determinare caso per caso, ai soggetti che ne hanno diritto o ne sono legittimamente interessati in ragione di accordi tra le parti o di rapporti lavorativi instaurati nel rispetto della relativa normativa di riferimento,»;

              2) dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario» sono inserite le seguenti: «o, nel caso ne ricorrano le circostanze e secondo una ripartizione dell'intera indennità da determinare caso per caso, ai soggetti che ne hanno diritto o ne sono legittimamente interessati in ragione di accordi tra le parti o di rapporti lavorativi instaurati nel rispetto della relativa normativa di riferimento,»;

              3) dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o gli altri soggetti previsti dal presente comma»;

          b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è, altresì, concessa a coloro che non rispettano i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in attuazione di disposizioni in materia di sicurezza sanitaria ed ambientale comportanti, in particolare,

 

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la restrizione delle movimentazioni degli animali»;

          c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

      «10-bis. Possono essere concessi aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite di profitto o della maggiorazione delle spese causate da epizoozie nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale o regionale. Tali aiuti sono concessi prioritariamente agli agricoltori che hanno realizzato interventi:

          a) di prevenzione, mediante vaccinazioni degli animali delle specie ricettive nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione;

          b) di compensazione, in quanto il bestiame sottoposto a misure di profilassi sanitaria o ad altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità pubbliche competenti subisce danni o viene costretto a restrizioni delle movimentazioni;

          c) combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione, ai sensi di quanto prescritto dalle autorità pubbliche competenti.

      10-ter. Alla determinazione degli aiuti di cui al comma 10-bis provvede il Ministero della salute sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alle disposizioni previste dai regolamenti e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo».

      2. Per l'attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa massima di 2.100.000 euro annui. Al relativo onere

 

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si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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