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PDL 4833

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4833




 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

Presentato il 23 marzo 2004



      

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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si pone come misura assolutamente necessaria ed urgente per far fronte ad emergenze, anche di carattere finanziario, in grado di paralizzare, in assenza di un incisivo intervento, interi settori attinenti all'area dei beni e delle attività culturali, con gravissimi ed immediati riflessi anche occupazionali.
      Con l'articolo 1 vengono introdotte misure destinate a rendere effettiva la tutela del diritto sostanziale di proprietà intellettuale.
      L'impressionante diffusione di INTERNET, che ha caratterizzato gli ultimi anni,
 

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ha inciso profondamente sul fenomeno della violazione del diritto d'autore. In particolare, le opere dell'ingegno, realizzate nel settore audiovisivo, sono state investite rapidamente ed in modo sempre più incisivo dalle innovazioni tecnologiche, che hanno consentito di renderle disponibili in formato digitale e, pertanto, accessibili con facilità attraverso il collegamento alla Rete.
      Il fenomeno, inizialmente poco diffuso e con risultati tecnicamente non soddisfacenti, ha raggiunto allo stato attuale, grazie a formati digitali che rendono le riproduzioni molto simili agli originali ed alla crescita del tasso di informatizzazione, effetti negativi tanto evidenti da incidere in modo significativo sui bilanci aziendali delle maggiori case di produzione cinematografiche, nonché sull'indotto derivato. In tale senso vanno colti i segnali di allarme provenienti, oltre che dai settori imprenditoriali interessati, anche dalle maggiori cariche istituzionali.
      I cosiddetti prodotti «piratati» sono facilmente reperibili in Rete anche da navigatori non esperti; è sufficiente disporre di un personal computer e di una linea di accesso veloce ad INTERNET (le ADSL, il cui canone mensile parte da cifre molto contenute) e seguire le istruzioni riportate in molti siti.
      La presente disposizione prevede, in via primaria, l'individuazione di fattispecie tipiche che, senza ricorrere ad interpretazioni estensive delle ipotesi sanzionatorie previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, consentono di colpire puntualmente i comportamenti di coloro che scambiano file coperti dal diritto d'autore, nonché le iniziative che mirano a pubblicizzare e promuovere la condivisione di opere tutelate dal copyright.
      In particolare, si è provveduto ad ampliare le ipotesi sanzionate penalmente dall'articolo 171-ter della citata legge n. 633 del 1941, includendo quella relativa alla diffusione al pubblico di opere cinematografiche o assimilate anche tramite i cosiddetti «programmi di file sharing». Modificando, inoltre, l'articolo 174-ter della legge stessa, la medesima condotta viene sottoposta a sola sanzione amministrativa in assenza degli elementi soggettivi (fine di lucro e uso non personale) richiesti dal citato articolo 171-ter.
      Si è inoltre avvertita l'esigenza di attribuire alla competente struttura presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle violazioni introdotte dal provvedimento in esame, al fine delle successive indagini di polizia giudiziaria, provvedendo altresì ad assicurare il necessario raccordo tra le autorità interessate.
      Per rendere effettiva la tutela sostanziale del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16 della citata legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, attuativo della direttiva 2001/29/CE, si è ritenuto necessario prevedere adeguati strumenti di repressione dei fenomeni descritti; altrimenti, la violazione del diritto d'autore per via telematica rischierebbe di rimanere impunita in assenza di precisi obblighi di collaborazione imposti ai fornitori di connettività e di servizi alle reti telematiche, obblighi assistiti da adeguate misure sanzionatorie.
      In particolare, detti soggetti sono obbligati a fornire, su richiesta dell'autorità giudiziaria, tutte le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei responsabili. Essi sono, inoltre, tenuti ad impedire l'accesso ed a rimuovere i contenuti segnalati dalle autorità, nonchè ad informare le medesime circa la presenza sulle reti di file diretti a concretare le violazioni perseguite dal presente provvedimento, qualora detta presenza sia dagli stessi conosciuta.
      È da precisare, peraltro, che tali forme di collaborazione, richieste ai fornitori di connettività e di servizi, sono perfettamente in armonia con l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di e-commerce, in quanto non determinano alcun obbligo di controllo e di vigilanza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né alcun obbligo generale di
 

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ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
      Le misure previste nella disposizione in esame anticipano, nelle finalità perseguite, le indicazioni contenute nella proposta di direttiva dell'Unione europea relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, appena approvata dal Parlamento europeo. In tale proposta, infatti, si avverte l'esigenza di garantire un'azione specifica a tutela della proprietà intellettuale, sancendo un obbligo generale per gli Stati membri di definizione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso, necessari ad assicurare il rispetto di tali diritti, prevedendo nei casi appropriati, accanto alle sanzioni civili ed amministrative, anche adeguate sanzioni penali.
      La medesima proposta di direttiva prevede, altresì, attesa la rilevanza degli scopi perseguiti, in buona parte comuni al presente provvedimento, la possibilità di intervento dell'Unione europea, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      L'articolo 2 del decreto-legge reca disposizioni urgenti per affrontare la difficile situazione finanziaria del settore dello spettacolo, con particolare riferimento alle attività cinematografiche.
      Per queste ultime, l'esigenza di riformare il sostegno dello Stato è stata tempestivamente avvertita da questo Governo, che ha ravvisato, in occasione della predisposizione del disegno di legge di delega, ora legge 6 luglio 2002, n. 137, la necessità di procedere ad un riordino complessivo delle disposizioni in materia, finalizzato, tra l'altro, ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche.

      La delega è stata esercitata con l'adozione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che ha previsto una serie di meccanismi virtuosi, finalizzati a riequilibrare un sistema di sostegno, che, a seguito del sovrapporsi di successivi interventi normativi, ha assunto connotati prettamente assistenzialistici, causando un progressivo ed irreversibile assottigliamento delle risorse.
      In particolare, i fondi destinati alle attività cinematografiche, giacenti presso la BNL, hanno subìto una drastica riduzione. All'inizio del 1996, essi presentavano una disponibilità pari a circa 800 miliardi di vecchie lire, che all'inizio del 2002 era già diminuita a 340 miliardi. Alla fine del 2002, quando sono state nominate le nuove commissioni, la disponibilità era ulteriormente scesa a 160 miliardi.
      Da gennaio 1996 ad ottobre 2002, infatti, sono stati riconosciuti 300 film di interesse culturale nazionale e ne sono stati ammessi a finanziamento 247, per un esborso complessivo, solo per la produzione, pari a circa 900 miliardi di vecchie lire; a tale importo vanno aggiunti 300 miliardi, relativi alla distribuzione. In buona sostanza, in poco meno di sette anni, sono stati erogati finanziamenti a film di «interesse culturale nazionale» per oltre 1.200 miliardi di vecchie lire, a fronte di entrate, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) cinema, pari a circa 240 miliardi.
      Tra le cause principali del progressivo decremento delle risorse vi è da considerare anche il raddoppio del finanziamento massimo ammissibile per i film di interesse culturale nazionale, intervenuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1997.
      Il quadro normativo complessivo così risultante, accompagnato da una consolidata politica di ampio riconoscimento dei progetti filmici presentati, non ha consentito una crescita dell'industria cinematografica nazionale, favorendo, al contrario, un approccio ai finanziamenti statali di tipo assistenzialistico.
      Si è, pertanto, posto all'evidenza l'ulteriore profilo della difficile situazione finanziaria di quelle imprese di produzione che, sulla base dell'avvenuto riconoscimento dell'interesse culturale e confidando sul consueto regime di ampia ammissione ai finanziamenti, siano già in fase avanzata di lavorazione del progetto filmico.
 

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      Le pressanti esigenze finanziarie sopra rappresentate trovano adeguata soluzione nella riformulazione della disciplina transitoria dettata dal citato decreto legislativo n. 28 del 2004, così da prevedere una più ampia applicazione del regime previgente, più favorevole alle imprese, cui far fronte con la destinazione di risorse fino a 90 milioni di euro, nell'ambito della quota dei proventi del gioco del lotto già attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      La confluenza delle risorse giacenti sul fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, nel Fondo istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, ha richiesto, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, istitutivo del conto speciale per l'apertura dei teatri nell'ambito del citato fondo d'intervento. La finalizzazione di tali risorse al finanziamento dei lavori di restauro e ristrutturazione degli immobili adibiti a teatro è assicurata dalla previsione, tra le finalità del Fondo, della corresponsione dei contributi anche ad altri settori dello spettacolo [articolo 12, comma 3, lettera e)].
      L'articolo 3 del provvedimento reca disposizioni relative alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus Spa», istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291.
      Al comma 1, al fine di assicurare l'urgente avvio degli interventi garantendo l'operativìtà di «Arcus Spa», è stato individuato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, l'atto amministrativo che individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, nell'ambito degli esercizi 2003 e 2004, cui applicare la percentuale del 3 per cento prevista dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
      Con il comma 2 è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'approvazione del programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, che potrà anche ricomprendere interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
      Nella convenzione di cui al comma 3 verranno disciplinati criteri e modalità per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma predetto.
      Nel comma 4 viene introdotto il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali con i quali sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione di «Arcus Spa», al fine di garantire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dovuto ruolo partecipativo nella costituzione di detto organo.
      Con l'articolo 4 del decreto-legge sono individuate, per interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport, le risorse disponibili nella tabella B - accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali - della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), rinviando la definizione degli interventi ad un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

Articolo 1.

        Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2.

        La copertura finanziaria del comma 1 è garantita con parte delle risorse già spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996. In particolare, nell'ambito della quota degli utili derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire (circa 155 milioni di euro), prevista dal citato comma 83 per interventi a favore di beni e attività culturali, una somma di 90 milioni di euro viene destinata, per l'anno 2004, a finanziare il nuovo regime transitorio di sostegno alla produzione cinematografica, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché per le ulteriori esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
        Il comma 1, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma soltanto un più puntuale riparto, per l'anno 2004, di risorse già spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali, anche in rispondenza alle contingenti esigenze emerse nel settore cinematografico ed in generale dello spettacolo.
      Tale disciplina transitoria comporterà un importo massimo di 60 milioni di euro. Ciò avverrebbe solo nel caso in cui tutti i progetti filmici (sono 40 quelli che hanno già avuto il riconoscimento di interesse culturale e che potrebbero usufruire della nuova disciplina transitoria) fossero ammessi al finanziamento dopo aver superato l'ulteriore esame da parte della Commissione per il credito cinematografico.
        La restante somma di 30 milioni di euro (in aggiunta a quella - ovviamente al momento attuale non quantificabile - che non verrà attribuita a seguito dell'esame della Commissione per il credito cinematografico di cui sopra) è destinata alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
        Il comma 3 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, limitandosi ad eliminare il conto speciale istituito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 67 del 1997 nell'ambito del fondo d'intervento ex legge n. 819 del 1971. Il comma 3 appare, pertanto, un logico corollario della disposizione dell'articolo 12 del decreto

 

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legislativo n. 28 del 2004, ai sensi del quale il predetto fondo d'intervento confluisce nel nuovo fondo per le attività cinematografiche istituito da tale decreto legislativo.

Articolo 3.

      Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 4.

        La copertura finanziaria dell'intero articolo è assicurata con le risorse disponibili nella tabella B - accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali - della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), rinviando la definizione degli interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport (comma 1) ad un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
        In particolare, poi, vengono individuati direttamente (attesa l'urgenza e la necessità degli interventi) dai commi 2 e 3 finanziamenti a Cinecittà Holding Spa ed alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per spese di investimento (si tratta di indispensabili adeguamenti tecnologici attraverso lo sviluppo di progetti informatici e digitali ed improrogabili investimenti nel settore dell'adeguamento strutturale del patrimonio immobiliare delle due istituzioni).

 

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ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

        Legge 22 aprile 1941, n. 633.

        Art. 171-ter.

(omissis).

        2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

            a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

            b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

            c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1

(omissis).


        Art. 174-ter. 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
        2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

 

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        Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

        Art. 27. (Disposizioni transitorie).

(omissis).

        3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e sia stata effettuata la perizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1994, recante «Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1994, n. 87. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, e non siano corredate della perizia, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8

(omissis).

        Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

        Art. 4. (Intervento su immobili adibiti a teatri).

        1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
        2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
        2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

 

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        3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

        Legge 8 ottobre 1997, n. 352.

        Art. 10. (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.).

(omissis).

        6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(omissis).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2004.

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1
(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere cinematografiche e assimilate).

        1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto

 

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d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;».

        2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
        2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma».

        3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
        4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
        5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
        6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
        7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è

 

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fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Articolo 2.
(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8».

        2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
        3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.

Articolo 3.
(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»).

        1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle

 

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infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.
        2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
        3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
        4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Articolo 4.
(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

        1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.
        2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
        3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
        4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
        5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'ano 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 22 marzo 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Castelli, Ministro della giustizia.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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