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PDL 4766

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4766



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSATO, DAMIANI, MARAN, REALACCI, STRADIOTTO

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in materia di sanzioni previste in caso di irregolarità formali

Presentata il 2 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge serve a risolvere un problema emerso in fase di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto «decreto Ronchi». Con le normative di riordino di tutto quanto concerne le tematiche ambientali, si è compiuto un grosso passo avanti sul fronte della tutela ambientale, della repressione di numerosi abusi che venivano perpetuati a danno del nostro Paese, della rielaborazione di una normativa spesso farraginosa.
      L'applicazione del decreto Ronchi ha dimostrato alcuni aspetti che richiedono una rimodulazione. In particolare le sanzioni previste nei casi di irregolarità formali commesse nello svolgimento degli adempimenti di carattere burocratico, risultano estremamente punitive nei casi di errori reiterati spesso decine e decine di volte, anche alla luce della complessità della modulistica che deve essere compilata dagli autotrasportatori o dai loro dipendenti.
      La norma che viene proposta recupera un principio già esistente nel nostro ordinamento giuridico e precisamente previsto dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, introducendo solo il limite imposto dal fatto che gli errori commessi non abbiano prodotto indebito arricchimento.
      Integrando l'articolo 52 del decreto Ronchi, viene quindi stabilito che chi commette più violazioni della stessa disposizione, anche in tempi diversi, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. Relativamente agli illeciti amministrativi di cui al presente articolo e con esclusione di quelli previsti al comma 3 ai quali si applica l'articolo 483 del codice penale, chi, senza procurarsi indebito arricchimento, con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, anche in tempi diversi, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata al massimo sino al triplo.
      4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia già concluso il procedimento».


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