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PDL 4788

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4788



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ERCOLE

Disposizioni per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche a favore dei comuni

Presentata il 4 marzo 2004

        

      

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Onorevoli Colleghi! - La realizzazione graduale del federalismo amministrativo ha comportato l'attribuzione agli enti locali e territoriali di nuove funzioni, a fronte delle quali sono state attribuite ai medesimi quote del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quali le addizionali regionali e comunali.
      Negli ultimi anni, a causa della rigida applicazione del patto di stabilità e soprattutto dei non indifferenti tagli ai trasferimenti erariali destinati agli enti locali per carenza di risorse del bilancio dello Stato, i comuni hanno a disposizione meno risorse.
      Ciò non consente agli amministratori locali di migliorare i servizi di pubblica utilità e di attuare una politica di maggiore efficienza e assistenza nei confronti dei propri cittadini.
      In attesa che il processo di attuazione del federalismo realizzi anche la piena autonomia fiscale almeno delle regioni, si ritiene opportuno adottare provvedimenti che consentano di destinare e spendere il reddito prodotto dai contribuenti a favore dei contribuenti medesimi nel territorio di residenza, pur mantenendo i meccanismi di perequazione e di assistenza nei confronti delle aree svantaggiate.
      Nell'ottica suddetta, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2003, si propone di consentire ai contribuenti di poter destinare la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al proprio comune di residenza, quota che attualmente può essere attribuita o allo Stato per scopi di interesse sociale e umanitario o alla Chiesa cattolica o alle confessioni riconosciute dallo Stato, come previsto dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2004 i contribuenti possono destinare la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a favore del comune di residenza.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'attuazione del comma 1.



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