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PDL 566-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 566-592-1155-3068-4180-4341-4421-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 566, d'iniziativa del deputato MOLINARI

Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno e in materia di sicurezza sulle strade

Presentata il 6 giugno 2001

n. 592, d'iniziativa del deputato COLA

Norme in materia di gestione e di orari di chiusura
delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali notturni

Presentata il 6 giugno 2001


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 18 marzo 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 566, 592, 1155, 3068, 4180, 4341 e 4421. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.

 

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n. 1155, d'iniziativa del deputato PERETTI

Disciplina dell'esercizio dei locali di intrattenimento e svago e dei circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali che svolgono anche attività notturna

Presentata il 3 luglio 2001

n. 3068, d'iniziativa dei deputati

GAMBINI, BUGLIO, CARLI, CAZZARO, CIALENTE,
LULLI, NIEDDU, QUARTIANI, RUGGHIA

Disposizioni relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni

Presentata il 24 luglio 2002

DISEGNO DI LEGGE

n. 4180

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(FINI)

dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)

dal ministro per i rapporti con il parlamento
(GIOVANARDI)

 

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dal ministro dell'interno
(PISANU)

dal ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

dal ministro per le pari opportunità
(PRESTIGIACOMO)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

e dal ministro della salute
(SIRCHIA)

di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

e con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

Modifiche alla disciplina dell'esercizio di locali di intrattenimento
e svago ai fini della incolumità e della sicurezza dei cittadini

Presentato il 17 luglio 2003

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4341, d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, RODEGHIERO

Disposizioni per la sicurezza dei trattenimenti danzanti

Presentata il 2 ottobre 2003

 

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n. 4421, d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno ai fini della incolumità e della sicurezza dei cittadini

Presentata il 23 ottobre 2003


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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 566 ed abbinate, recante disciplina delle attività delle discoteche,

            premesso che l'obbligo della chiusura anticipata delle discoteche e degli altri locali di ritrovo notturni non appare assolutamente essere una misura capace di ridurre il fenomeno degli incidenti stradali che si verificano negli orari notturni;

            sottolineata l'esigenza di prevedere misure volte a tutelare il diritto alla quiete e al riposo notturno dei cittadini, ad esempio vietando l'apertura di locali notturni in edifici adibiti ad abitazioni private;

            considerato che l'ambito applicativo della fattispecie sanzionatoria di cui al comma 3 dell'articolo 86-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 2 del testo unificato in esame, rispetto al divieto di cui al comma 2 dell'articolo 86-bis, in quanto questo si riferisce anche allo spaccio nelle aree di servizio delle strade e con apparecchi di distribuzione automatica;

            rilevato che al comma 3 dell'articolo 86-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 2 del testo unificato in esame, si prevede come sanzione il sequestro della merce che costituisce un provvedimento cautelare prodromico alla sanzione della confisca;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito se non sia opportuno far coincidere l'ambito di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 86-bis con l'ambito del divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo, estendendo le sanzioni alla vendita o somministrazione di alcolici allo spaccio nelle aree di servizio delle strade e con apparecchi di distribuzione automatica;

            b) all'articolo 2, capoverso articolo 86-bis, comma 3, valuti la Commissione di merito se non sia opportuno far riferimento alla confisca piuttosto che al sequestro, essendo quest'ultimo un provvedimento cautelare prodromico alla confisca.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha adottato la seguente decisione:

        sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui le attività di monitoraggio previste all'articolo 7 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        dopo l'articolo 8, sia inserito il seguente: «Art. 8-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 566 e abbinate, recante «Disciplina delle attività delle discoteche e delle sale da ballo»

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            in riferimento all'articolo 2, provveda la Commissione di merito a sopprimere i commi 5, 6 e 7, attesi i potenziali effetti a carico delle entrate erariali che possono verificarsi in relazione ai minori introiti derivanti dalla mancata percezione dell'imposta sulla pubblicità e, in via indiretta, dell'accisa sugli alcolici, recentemente incrementata dai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2004 (legge finanziaria 2004), che ha destinato le maggiori entrate derivanti da tale incremento all'assunzione di ricercatori nelle università e negli istituti di ricerca;

 

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        e con le seguenti osservazioni:

            a) in riferimento all'articolo 1, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la previsione secondo cui la confisca delle attrezzature di riproduzione ed amplificazione, nel caso di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 1 ed al di fuori di pubblici esercizi, si applica anche alle attrezzature di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori;

            b) in riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il primo o il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 86-bis del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di definire chiaramente natura giuridica ed effetti del potere di sospensione ivi previsto e regolato;

            c) in riferimento all'articolo 2, comma 4, valuti la Commissione di merito se sostituire il termine: «autovettura» con il termine «veicolo»;

            d) in riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito se coordinare gli orari contenuti in tale disposizione con quelli previsti all'articolo 2, comma 2.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 566 e abbinati, recante «Disciplina dell'attività delle discoteche»;

            condivise le finalità di prevenzione degli incidenti connessi alla frequentazione delle discoteche e di tutela dell'incolumità dei cittadini;

            ritenuto peraltro che il provvedimento presenti profili eccessivamente vincolistici, non sempre pienamente riconducibili ed effettivamente proporzionati a tali esigenze;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) siano rafforzate le misure di carattere preventivo, provvedendo anche a meglio precisare e a rendere più incisive le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, anche considerato il fatto che sono già operative campagne informative in materia di sicurezza stradale e abuso di alcolici e stupefacenti;

 

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            2) siano soppresse le disposizioni volte ad introdurre limiti in materia di pubblicità e promozione delle bevande alcoliche, in considerazione - oltre che della rilevanza economica del settore - del particolare valore, anche culturale, delle tradizioni enogastronomiche e vinicole delle varie aree del paese;

        e con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione di una disciplina differenziata per le bevande alcoliche e per quelle superalcoliche, anche in riferimento all'estensione dell'orario e ai divieti di vendita e consumo nei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all'articolo 1, capoverso 4, primo periodo.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 566 e abbinate recante «Disciplina attività discoteche e sale da ballo»;

            considerato che l'articolo 6 del testo unificato contiene disposizioni in materia di livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione;

            rilevato che in tale articolo non sono determinati i tempi di cui i gestori degli esercizi disporrebbero per la realizzazione dei supporti tecnici;

            rilevata anche l'onerosità degli interventi, a cui sono tenuti i gestori, e la gravità delle conseguenze che si ricollegano al mancato ottemperamento degli obblighi entro i termini che vengono richiamati;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 6, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità della precisa indicazione di un termine per l'emanazione del decreto, così come la specificazione della durata del termine, previsto per l'uso obbligatorio dei supporti tecnici, che inizierebbe a decorrere dalla emanazione del decreto;

            b) all'articolo 6, comma 4, si segnala, in generale, la opportunità che la Commissione di merito preveda un meccanismo di applicazione graduale dei tempi utili alla realizzazione degli interventi e all'adeguamento

 

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degli esercizi, nonché delle sanzioni collegate alla mancata osservanza degli obblighi.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge nn. 566-592-1155-3068-4180-4341-4421, recante disciplina dell'attività delle discoteche,

            sottolineata la necessità di intervenire per prevenire gli incidenti stradali notturni, che coinvolgono soprattutto i giovani,

            valutata positivamente la previsione di campagne di informazione per i giovani sulla sicurezza stradale (articolo 7);

        esprime

NULLA OSTA

        all'ulteriore iter del provvedimento.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 566 Molinari ed altri «Disciplina dell'attività delle discoteche»

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel provvedimento la possibilità di favorire la formazione del personale, sia di quello impiegato in qualità di guardia particolare giurata, che di quello adibito ad altre mansioni all'interno dei locali, in

 

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materia di conoscenza del mondo giovanile, di tutela della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio;

            b) di prevedere all'interno dei locali di cui all'articolo 1) materiale informativo sui pericoli derivanti dall'uso di alcolici, di stupefacenti, di sostanze psicotrope, per la prevenzione di malattie a trasmissione sessuale e per la sicurezza stradale;

            c) di prevedere una maggiore responsabilizzazione dei gestori dei locali di cui all'articolo 1), affinché in uno spirito di più ampia collaborazione segnalino e favoriscano l'intervento delle forze di polizia all'interno ed all'esterno dei locali per attività di prevenzione, osservazione e controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti e di altri comportamenti illeciti.

        

 

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TESTO

unificato della Commissione

Disciplina dell'attività delle
discoteche e delle sale da ballo

Art. 1.
(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

      1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 68-bis. - 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all'aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.
      3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, previste dal medesimo comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, nei mesi di giugno, luglio e agosto, entro le ore 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 e, comunque, non possono riprendere nelle otto ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella

 

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notte tra il 31 dicembre ed il 1o gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.
      4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 2 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.
      5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.500 euro.
      6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Nelle ipotesi previste dal terzo comma del medesimo articolo 666 del codice penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni. In presenza di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.
      7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
 

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      Art. 68-ter. - 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

          a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

          b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo».

      2. Le persone fisiche e le società , nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di discoteche o sale da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.
      3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato e im

 

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mediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.

Art. 2.
(Disposizioni per il contrasto
dell'alcolismo).

      1. Dopo l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 86-bis. - 1. Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro della salute, ha facoltà di sospendere su tutto il territorio nazionale o in singole province il rilascio delle licenze di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto si applica alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata. Le regioni e le altre amministrazioni locali sono tenute ad adeguare le proprie disposizioni al suddetto decreto».

      2. È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in forma ambulante e sulle aree pubbliche, negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade e con apparecchi di distribuzione automatica dalle ore 23 alle ore 8.
      3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche, negli orari di cui al comma 2, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psico-fisiche degli avventori.
      4. È vietato trasportare dalle ore 22 alle ore 6 in autovetture bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori aperti.
      5. Con decreto dei Ministri dell'interno e della salute sono determinate le indicazioni

 

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per il corretto consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche che devono essere apposte, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui contenitori delle stesse.
      6. È vietato qualsiasi messaggio pubblicitario che assimili il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ad avvenimenti sportivi o ad eventi musicali.
      7. È vietata qualsiasi promozione volta a favorire il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.
      8. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 689
del codice penale).

      1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste condizioni di evidente deficienza psichica è punito con l'arresto fino a un anno».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 14 della legge
30 marzo 2001, n. 125).

      1. All'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Sono vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 23 alle ore 7»;

 

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          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade».

Art. 5
(Definizione di bevande alcoliche
e superalcoliche).

      1. Ai fini della presente legge, per bevande alcoliche e superalcoliche si intendono i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125.

Art. 6.
(Divieto di accesso).

      1. Nei confronti di coloro che risultano condannati con sentenza definitiva, per uno dei delitti puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore può stabilire il divieto di accesso alle discoteche e alle sale da ballo.
      2. Il divieto di cui al comma 1 ha effetto dalla notifica all'interessato e non può avere durata superiore ad un anno.
      3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

Art. 7.
(Livello acustico e condizioni
di microclima e illuminazione).

      1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge

 

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26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, negli esercizi di cui all'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli e i mutamenti di illuminazione, nonché l'autorità competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti principi:

          a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;

          c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci ad intermittenza nell'ora antecedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;

          e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale e al numero massimo delle persone ospitabili;

          f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;

          g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

 

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          h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali.
      3. I locali di cui all'articolo 68-bis, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono dotati di supporti tecnici idonei a garantire l'osservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 1. Con regolamento del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'interno, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego di tali supporti tecnici nonché il termine entro il quale ne diventa obbligatorio l'uso.
      4. La mancata installazione e attivazione dei supporti tecnici entro il termine previsto ai sensi del comma 3, ovvero l'irregolare o mancato funzionamento dei supporti medesimi, comporta il diniego di rilascio o la sospensione della licenza per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino a quando non si verifica la installazione, l'attivazione e il ripristino del corretto funzionamento di tali supporti tecnici.

Art. 8.
(Monitoraggio).

      1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate

 

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agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entità del fenomeno e il suo collegamento con gli orari di cessazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e di bevande alcoliche o superalcoliche.
      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle iniziative e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche e di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall'insufficienza di riposo notturno.

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

          a) per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 1.000 euro a 2.000 euro;

          b) per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 3.000 euro a 5.000 euro, nonché la sospensione della licenza dell'esercizio per trenta giorni;

          c) per la successiva violazione accertata, da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché la revoca della licenza dell'esercizio.

      2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell'esercizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente

 

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della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
      3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

Art. 10.
(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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