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PDL 4762

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4762



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTULLI

Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo di ricercatore universitario confermato dei funzionari e collaboratori tecnici dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria

Presentata il 27 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, determina una grave sperequazione nell'ambito della categoria dei tecnici laureati assunti in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecnico-scientifiche e socio-sanitarie in possesso del diploma di laurea. Infatti in virtù di tale articolo, la maggior parte di tali tecnici ha potuto partecipare ai concorsi riservati per posti di ricercatore universitario confermato, potendo quindi usufruire di un meritato riconoscimento per l'apporto recato alla funzionalità dell'istruzione universitaria. Altri soggetti, entrati in modo parimenti legale nella qualifica e pur avendo lo stesso stato giuridico, svolgendo le medesime funzioni e aventi il medesimo titolo di studio e i medesimi titoli scientifico-professionali, non hanno ricevuto lo stesso trattamento. Questi ultimi sono stati esclusi dalla possibilità di partecipare ai concorsi riservati di posti di ricercatore universitario e sono stati discriminati.
      Appare pertanto del tutto contrario ai princìpi del nostro ordinamento giuridico che dipendenti della medesima qualifica, con i medesimi titoli di studio, la medesima professionalità e attività scientifica, vengono ingiustamente discriminanti tra di loro. Appare, invece, coerente con i princìpi di costituzionalità consentire la partecipazione di tutti gli appartenenti dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, che nel momento di immissione in ruolo erano in possesso di laurea e di titoli scientifici, ai concorsi riservati per il ruolo di ricercatore universitario confermato, previo riconoscimento dell'idoneità da parte dei competenti organi universitari. È opportuno ricordare che la norma introdotta con la presente proposta di legge non consiste in una sanatoria ma prevede l'indizione di un apposito concorso pubblico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le università sono autorizzate a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il profilo di funzionario o di collaboratore tecnico dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria e che alla medesima data risulta in possesso del diploma di laurea ed ha prestato per almeno tre anni attività di ricerca.

Art. 2.

      1. Ai concorsi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari previste dalla legislazione vigente.
      2. L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle facoltà universitarie, sentiti i direttori dei dipartimenti competenti, ed è comprovata da pubblicazioni, da lavori originali e da atti delle facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.

Art. 3.

      1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1 sono inquadrati nel ruolo di ricercatore universitario confermato.


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