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PDL 4749

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4749



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILIOTO, ANNUNZIATA, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, BRUSCO, CAMO, CUCCU, DI SERIO D'ANTONA, DI TEODORO, DI VIRGILIO, GIUSEPPE DRAGO, FANFANI, GALVAGNO, GROTTO, LENNA, LOSURDO, MAZZONI, MILANESE, NESI, RAISI, ROCCHI, ROMOLI, SANDI, SAVO, TARANTINO, TARDITI, TRUPIA, VILLANI MIGLIETTA

Disposizioni per la prevenzione di infortuni causati dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche in locali di somministrazione di alimenti e bevande

Presentata il 25 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Leggiamo spesso nella cronaca di persone che, dopo aver ingerito una bevanda al bar, rimangono intossicate a volte in modo grave. Una volta è successo anche alla buvette di Montecitorio ad un ex deputato. Tali incidenti sono dovuti al fatto che tutte le sostanze, allo stato liquido, caustiche, irritanti, corrosive e velenose (candeggiana, soda, acidi, eccetera) normalmente usate come prodotti per l'igiene di superfici e, soprattutto, di contenitori per alimenti e bevande, sono incolori e di conseguenza possono essere scambiate, in un momento di umana disattenzione, per acqua potabile.
      L'ingestione accidentale di queste sostanze è dovuta principalmente ai seguenti fattori: il liquido è, nella quasi totalità dei casi, incolore; dette sostanze sono fornite dalle ditte produttrici in contenitori di capienza
 

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superiore al litro e, di solito, per comodità d'uso, si travasa il contenuto tossico in bottiglie più piccole, magari ancora indicanti nell'etichetta contenuti diversi quali acqua o bibite; non esiste nel tappo un dispositivo di sicurezza che induca all'attenzione e impedisca, almeno in parte, l'utilizzo improprio del liquido.
      Si ritiene pertanto urgente e improcrastinabile stabilire delle norme, omogenee su tutto il territorio nazionale, atte a prevenire questo tipo di infortuni nei locali pubblici dove si somministrano alimenti e bevande.
      Le seguenti norme che vengono proposte, se approvate, vanno necessariamente applicate alle ditte produttrici e ai depositi di tali sostanze; ai titolari degli esercizi nei quali si somministrano alimenti e bevande e che sono soggetti a parere igienico-sanitario, compresi i mezzi e le strutture ambulanti a posto fisso o stagionali; ai responsabili della compilazione dei piani di autocontrollo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ditte produttrici).

      1. Le ditte autorizzate alla produzione e alla commercializzazione di sostanze liquide caustiche, irritanti, corrosive e velenose, normalmente usate per l'igiene di superfici ed oggetti, hanno l'obbligo di colorare tali sostanze in modo da renderle distinguibili dall'acqua potabile e da altre bevande.
      2. I contenitori delle sostanze di cui al comma 1 devono avere una capienza massima pari ad un litro ed essere provvisti di un dispositivo di sicurezza per l'apertura.
      3. I contenitori di cui al comma 2 devono, altresì, essere dotati di un'etichetta, in plastica e adesiva con i due lembi che si sovrappongono, recante in modo ben visibile e in maniera chiara il nome del prodotto e l'indicazione di liquido irritante, corrosivo o velenoso.

Art. 2.
(Deposito e stoccaggio).

      1. Il deposito e la conservazione delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, sono consentiti solo se i rispettivi contenitori sono provvisti delle caratteristiche di sicurezza di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3.
      2. Nell'area adibita al deposito e alla conservazione ai sensi del comma 1, deve essere previsto un apposito spazio, ben delimitato, lontano dal punto di vendita e provvisto di serratura destinato a contenere le sostanze di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.
(Titolari di esercizi pubblici).

      1. Ai titolari degli esercizi pubblici nei quali si somministrano alimenti e bevande

 

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è vietato l'uso delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, conservate in contenitori non provvisti delle caratteristiche di sicurezza di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3. Tali sostanze devono altresì essere conservate in locali provvisti di un apposito spazio ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Art. 4.
(Controlli e verifiche).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le unità operative di igiene pubblica, di intesa con i relativi dipartimenti di prevenzione, provvedono alla verifica dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla medesima legge. Eventuali violazioni ai citati requisiti sono rilevate dalle Forze dell'ordine, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. I titolari degli esercizi pubblici di cui all'articolo 3 che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non provvedono a dare attuazione alla medesima legge, o che successivamente violano le norme della legge stessa, sono sottoposti al ritiro dell'autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia di igiene e sanità pubblica. In caso di accertata violazione dalla quale è derivato danno grave a terzi, si applicano le pene stabilite dall'articolo 439 del codice penale.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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