Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4736

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4736



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Disposizioni in materia di avanzamento di carriera di alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri

Presentata il 23 febbraio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 13 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, prevede la promozione al grado di capitano al compimento di due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto, per i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.
      Il comando di reparto deve essere conferito nei due anni di servizio, al compimento dei quali l'ufficiale viene valutato per l'avanzamento.
      Purtroppo in passato si sono verificati ritardi nel conferimento dei comandi (assegnati cioè oltre il biennio) e ciò ha determinato una diseguaglianza tra ufficiali aventi pari anzianità nella carriera, in quanto alcuni di essi, a causa dei suddetti ritardi nel conferimento del comando di reparto, sono stati valutati ai fini dell'avanzamento ben oltre il compimento dei due anni di servizio, il che ha comportato anche lo slittamento temporale dell'avanzamento ai gradi superiori rispetto ad altri ufficiali nonostante la pari anzianità di arruolamento.
      La legge 19 maggio 1986, n. 224, intervenuta successivamente nell'intento di favorire l'avanzamento degli ufficiali, ha viceversa inciso, paradossalmente in modo ancora peggiorativo, sull'anzianità di servizio nel grado e quindi sugli avanzamenti di carriera degli ufficiali che erano stati oggetto di ritardo nel conferimento del comando.
      L'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, stabilisce, infatti, che gli ufficiali di complemento inquadrati nel ruolo ad esaurimento vengono promossi al grado di maggiore prima del compimento dei venti anni di servizio da ufficiale e cioè al compimento dell'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano e di diciotto
 

Pag. 2

anni di servizio da ufficiale. La permanenza nel grado di capitano, ed il conferimento del suddetto grado di ufficiale, decorre, agli effetti dell'articolo 115 della legge n. 1137 del 1955, dalla data in cui l'ufficiale compiva i due anni nel grado di tenente, di cui sei mesi al comando di reparto.
      Nei casi di ritardata attribuzione del comando, l'ufficiale, non per propria volontà o responsabilità, si è trovato costretto a conseguire la promozione al grado di capitano e ai gradi successivi dopo i pari grado di pari anzianità e appartenenza di ruolo, non ricevendo di fatto alcun beneficio (anche ridotto) dalla applicazione della legge n. 224 del 1986, seppure tale legge abbia introdotto criteri di avanzamento di miglior favore.
      Successivamente è entrata in vigore la legge 27 dicembre 1990, n. 404. Si tratta, in sostanza, di una legge che ha come scopo preciso quello di elidere il più possibile le sperequazioni negli avanzamenti di carriera degli appartenenti anche a ruoli diversi.
      Orbene, per coloro che non hanno potuto esplicare le funzioni di comando nel biennio da tenente, tali disposizioni si sono rivelate penalizzanti rispetto al loro avanzamento di carriera, realizzatosi in alcuni casi con un ritardo di oltre il triennio rispetto agli ufficiali di pari anzianità di servizio e anch'essi appartenenti al ruolo ed esaurimento.
      Con il recente decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, si è consentito agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento di transitare nel ruolo speciale. Il passaggio nel ruolo speciale permette a tali ufficiali di accedere alla valutazione al grado apicale di colonnello, diversamente inibita agli ufficiali che permangono nel ruolo ad esaurimento il cui grado apicale rimane quello di tenente-colonnello.
      Ancora una volta il ritardo nel conferimento del comando quando l'ufficiale era nel grado di tenente da oltre due anni, non consente allo stesso di beneficiare a pieno delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 298 del 2000.
      Infatti, gli ufficiali che, a causa del ritardo nelle funzioni di comando quando ricoprivano il grado di tenente, hanno subito, rispetto ai loro colleghi di pari grado e pari corso, degli slittamenti, e quindi dei ritardi, nell'avanzamento di carriera ai gradi superiori, oggi, optano per il passaggio dal ruolo ad esaurimento al ruolo speciale, subiranno un ulteriore ritardo nella valutazione per la promozione a colonnello.
      Quanto sopra denuncia una paradossale sperequazione che si è venuta a realizzare in modo addirittura esponenziale per il succedersi di leggi, tutte caratterizzate dal comune principio di trattamento di migliore favore, tra ufficiali appartenenti allo stesso ruolo (ruolo ad esaurimento), di una stessa arma (Carabinieri) e di stesso corso e quindi di pari anzianità di servizio.
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, consentire il riesame della posizione degli ufficiali promossi con decorrenza successiva rispetto ai pari grado e pari corso a causa del ritardato conferimento degli incarichi di comando di cui all'articolo 115 della legge n. 1137 del 1955.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, promossi al grado di capitano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, con decorrenza successiva rispetto agli ufficiali aventi pari grado e anzianità di servizio, a causa del ritardato conferimento dell'incarico di comando di reparto nel biennio di servizio con il grado di tenente, possono richiedere, con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, che la decorrenza dell'avanzamento di carriera sia anticipata al momento del compimento dei due anni di servizio nel grado di tenente, prescindendo dal compimento del semestre di comando.
      2. La rideterminazione della decorrenza dell'avanzamento al grado di capitano comporta l'automatica rideterminazione delle successive promozioni secondo i criteri più favorevoli previsti dalle norme in materia di avanzamento, e in particolare dalla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni, ai soli fini di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

      1. La rideterminazione della decorrenza dell'avanzamento è disposta, previa verifica della ricorrenza dei requisiti, con provvedimento del Ministero della difesa, su istanza dell'interessato, da presentare, a pena di irricevibilità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono proporre l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che, valutati ai fini dell'avanzamento al grado di capitano

 

Pag. 4

ai sensi dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, hanno rivestito incarichi di comando dopo il biennio di servizio nel grado di tenente.

Art. 3.

      1. Il Ministro della difesa procede all'esame delle istanze di rideterminazione di cui all'articolo 2 entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla presentazione delle stesse. Decorso tale termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'esito del procedimento, l'istanza si intende accolta.

Art. 4.

      1. La rideterminazione della decorrenza delle promozioni ai gradi successivi fino al grado di tenente colonnello, con la conseguente ricostruzione della carriera, non comporta per gli interessati alcun diritto alla percezione di arretrati a fini retributivi o di indennità varie.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su