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PDL 4395

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4395




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHMIDT, AMICI, ANGIONI, AZZOLINI, EMERENZIO BARBIERI, BERTOLINI, BERTUCCI, BOLOGNESI, BURANI PROCACCINI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CHIAROMONTE, DI TEODORO, GALVAGNO, GASPERONI, GRIMALDI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESE, FILIPPO MANCUSO, MILANESE, NAN, PERLINI, PERROTTA, RAMPONI, ROCCHI, RUSSO SPENA, SARO, SCIACCA, SERENA, TARANTINO, VALPIANA, VERNETTI

Disposizioni per la prevenzione, l'identificazione
e la cura delle devianze canine

Presentata il 16 ottobre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di riportare ad un livello di buona convivenza il rapporto tra i cittadini e i cani. Gli ultimi episodi di aggressione da parte di alcuni esemplari canini hanno, infatti, portato l'opinione pubblica a ripensare il ruolo dei cani nella società.
      Riteniamo non si possa accettare come valido un «principio di presunta aggressività» nei cani, considerata come predisposizione naturale e congenita dell'animale ad atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti delle persone. Questo non vuol dire che i cani siano tutti buoni, ma che bisogna rivedere le modalità di custodia con cui i nostri amici a quattro zampe sono mantenuti. È evidente, tra l'altro, che alcune specie canine, la razza pitt-bull per citarne una, per caratteristiche morfologiche sono predisposte in caso di aggressione a provocare lesioni di grave entità alle persone ma anche ai loro simili. Accettare il pregiudizio di congenita aggressività del cane porterebbe, pian piano, a relegare i nostri cani dietro ad un recinto o con guinzaglio e museruola perenni. Chiunque abbia una minima cognizione
 

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delle caratteristiche di un cane sa bene che la museruola è uno strumento di coercizione che a lungo andare aumenta notevolmente la sua aggressività.
      Spesso si cade nell'errore di credere che poiché il cane vive a stretto contatto con noi è buonissimo e non può far male a nessuno. Questa credenza deriva più che altro dalla umanizzazione del cane. Non è sbagliato considerare il cane un membro della famiglia ma bisogna riconoscere dapprima le differenze naturali che si frappongono tra il cane e l'uomo per valutare correttamente le esigenze di vita diverse che ne conseguono.
      Sono cattive abitudini che derivano dalla considerazione del cane come oggetto di proprietà del padrone che può gestirlo come crede.
      Il principio dal quale dobbiamo partire per una buona convivenza è che nessuno debba pagare le conseguenze di una gestione sbagliata del cane e quindi non debba preoccuparsi di camminare per strada con la paura di venire assalito o soltanto avvicinato da un cane.
      Se c'è una parte della popolazione che vive con il suo cane a casa c'è un'altrettanta parte di italiani che preferisce non averli o ne ha paura. L'obbligo del guinzaglio per le strade nei luoghi pubblici è, pertanto, un dovere nei confronti della comunità.
      La responsabilizzazione dei detentori di cani diventa quindi un cardine della legge che riporta ad un problema fondamentale, quello della scelta del cane. Una famiglia che vive in un appartamento in città, senza una zona di verde, non dovrebbe scegliere di avere in casa un cane che per natura ha bisogno di grandi spazi per muoversi e correre. Questo egoismo insito nella scelta del cane si ripercuote negativamente sul carattere che l'animale andrà maturando. Le disposizioni sulle modalità di acquisto e di vendita dei cani tendono proprio ad arginare questo fenomeno di totale discrezionalità, perché non è pensabile che si compri un cane come si andasse al supermercato, con conseguenze che si riversano prima sul cane e dopo su tutta la comunità. Rispondono a questa esigenza, la scelta di affidare la vendita dei cani esclusivamente agli allevamenti e il «patentino d'idoneità» per l'acquirente, evitando così gli acquisti sull'onda dell'emotività (articolo 12).
      A queste disposizioni sono affiancati i divieti ad utilizzare metodi di addestramento coercitivi o comunque finalizzati all'attuazione di comportamenti aggressivi e violenti (articolo 2); alcuni divieti generali che evitano di indurre il cane a maturare comportamenti aggressivi (articolo 3) e il divieto generale di detenzione di qualsiasi specie canina a chi è stato condannato per maltrattamento di animali, anche con sentenza non definitiva, o per uccisione di animali altrui (articolo 4). Di notevole rilievo è la previsione dell'istituzione presso il Ministero della salute del Comitato zooantropologico permanente per la prevenzione dei fenomeni di aggressione della specie canina e lo studio di etopatie di interesse sociale (articolo 5). In caso di episodi di aggressione o di problemi di aggressività è previsto, inoltre, un periodo di recupero del cane al fine della rieducazione (articolo 6) e gli obblighi che ne derivano per tutelare l'incolumità pubblica. Importanti per la finalità della presente proposta di legge sono, in fine, le disposizioni in materia di identificazione elettronica e genetica dei cani (articolo 10) nonché di educazione e informazione delle comunità locali (articolo 11) tramite programmi annuali e sportelli pubblici.
      Sono, infine, previste apposite disposizioni per l'allevamento e il commercio dei cani (articolo 12); il riconoscimento, con decreto del Ministro della salute, della figura di educatore cinofilo (articolo 13); le esenzioni dall'ambito di applicazione della legge, i soggetti adibiti alla vigilanza del rispetto delle sue norme, nonché le sanzioni in caso di violazione (articoli 14, 15 e 16).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a controllare e a prevenire eventuali comportamenti devianti dei cani che possono procurare danno all'incolumità pubblica, alle persone, agli animali e alle cose.

Art. 2.
(Divieti di addestramento).

      1. Sono vietati l'impiego di sistemi di addestramento che utilizzano metodi coercitivi condizionanti nonché l'addestramento teso a provocare nel cane reazioni aggressive.
      2. Sono altresì vietati i sistemi di addestramento all'attacco, alla difesa, alla presa, alla combattività intraspecifica e interspecifica, alla sopportazione di stimoli dolorosi, incluso l'addestramento a fini sportivi, agonistici e zootecnico-selettivi, nonché ogni altra forma di coercizione o di costrizione che non rispetti le naturali esigenze fisiologiche ed etologiche del cane.

Art. 3.
(Divieti generali).

      1. È vietato:

          a) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze o tipi di cani volta a svilupparne l'aggressività, ovvero caratteristiche morfologiche o comportamentali tali da rendere l'animale potenzialmente pericoloso;

          b) sottoporre i cani a doping, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 e del

 

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comma 1 dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

          c) sottoporre i cani al taglio delle orecchie o della coda, tranne che per motivi terapeutici, certificati da un medico veterinario pubblico su prescrizione scritta di un medico veterinario libero professionista, da inviare in copia al servizio sanitario presso il quale il cane è iscritto ai fini dell'anagrafe canina;

          d) detenere, vendere o usare collari a strozzo, con o senza punte, collari elettrici o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani;

          e) tenere i cani legati a catena fissa o legati permanentemente a catena mobile di lunghezza inferiore a 5 metri;

          f) tenere permanentemente i cani in spazi delimitati inferiori a 8 metri quadrati per animale, non metterli al riparo da avverse condizioni atmosferiche ovvero non permettere loro di trovare riparo in luoghi idonei o impedire loro di raggiungere i contenitori dell'acqua e del cibo.

Art. 4.
(Divieti di detenzione).

      1. È vietato acquistare, possedere o detenere cani a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per maltrattamento di animali o per uccisione di animali altrui ovvero abbia definito il procedimento penale per oblazione.

Art. 5.
(Comitato zooantropologico permanente).

      1. È istituito presso il Ministero della salute il Comitato zooantropologico permanente per la prevenzione dei fenomeni di aggressione della specie canina e lo studio di etopatie dei cani di interesse sociale, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è composto da etologi, da veterinari comportamentalisti del settore

 

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cinofilo, da psico-comportamentalisti, da zooantropologi e da animalisti di comprovata competenza, scelti dal Ministro della salute su indicazione della Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute e del Dipartimento di sanità alimentare ed animale dell'Istituto superiore di sanità.
      2. Il Comitato adempie ai compiti tecnici conferitigli dalla presente legge; controlla e verifica la corretta applicazione della medesima legge. In particolare:

          a) stabilisce i criteri di valutazione e redige la modulistica per l'attestazione di idoneità o di aggressività dei cani ai sensi dell'articolo 6;

          b) stabilisce i criteri per l'autorizzazione al commercio degli allevamenti di cani;

          c) effettua controlli e monitoraggi delle strutture per la riabilitazione e per la custodia dei cani autorizzate a livello regionale;

          d) cura la tenuta del registro nazionale degli allevamenti autorizzati di cui all'articolo 12;

          e) cura la tenuta dell'albo professionale degli educatori cinofili di cui all'articolo 13.

Art. 6.
(Accertamento della potenziale
pericolosità dei cani).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari e i detentori di cani devono sottoporli a visita veterinaria finalizzata all'accertamento dell'assenza di devianze comportamentali o di etopatie riconducibili ad una potenziale aggressività.
      2. I cani che sono stati oggetto di denuncia alle autorità competenti in seguito ad episodi di aggressività nei confronti di persone o di altri animali, e i cani che sono stati oggetto di segnalazione alle

 

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aziende sanitarie locali (ASL) da parte di veterinari liberi professionisti per problemi di aggressività, devono frequentare un corso di rieducazione comportamentale presso una struttura accreditata a livello regionale ai sensi del comma 3, per stabilire, anche tramite etogrammi e appositi test comportamentali, il livello di dominanza o di aggressività.
      3. Al fine di cui al comma 2 le regioni istituiscono, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle strutture accreditate, anche per la sola custodia dei cani, nonché del personale abilitato alla rieducazione dei cani.
      4. Al termine dei corsi di rieducazione di cui al comma 2, la ASL, previo parere non vincolante del veterinario libero professionista segnalato dal proprietario o dal detentore del cane, rilascia, in caso di esito positivo, un attestato di idoneità ovvero, in caso di esito negativo, la dichiarazione di potenziale pericolosità del cane.
      5. Durante il corso di rieducazione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 83 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono obbligatori, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'uso del guinzaglio o della museruola fino al rilascio dell'attestato di idoneità, nonché la stipula dell'assicurazione contro danni a terzi.
      6. Per i cani dichiarati dalla ASL potenzialmente pericolosi, è obbligatorio l'uso contestuale del guinzaglio e della museruola ed è prevista l'inibizione temporanea dell'attività riproduttiva anche tramite sterilizzazione farmacologica.
      7. Per i cani dichiarati potenzialmente pericolosi è possibile riprendere il corso riabilitativo entro sei mesi dal rilascio dell'attestato di inidoneità da parte della ASL.
      8. Qualora, al termine del nuovo corso riabilitativo, non sia rilasciato l'attestato di idoneità del cane, il proprietario o il detentore dell'animale deve provvedere entro quarantacinque giorni, tramite i servizi veterinari della ASL o un veterinario libero
 

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professionista, alla sterilizzazione chirurgica del cane.
      9. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, in base ai criteri stabiliti dal Comitato, pubblica i moduli per le attestazioni di idoneità o di cane potenzialmente pericoloso di cui al presente articolo.

Art. 7.
(Inadeguata custodia e gestione).

      1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 672 del codice penale, nel caso in cui l'aggressività del cane risulti indotta dalla inadeguatezza delle condizioni di custodia e di gestione, il proprietario o il detentore del cane è chiamato dal servizio veterinario della ASL a frequentare un apposito corso di educazione comportamentale canina.
      2. Nel caso sussistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, il servizio veterinario della ASL propone al sindaco l'adozione di un apposito provvedimento, per la predisposizione di un corso riabilitativo e di idonee misure di controllo del cane che prevede, con costi a carico del proprietario o del detentore dell'animale:

          a) un corso di educazione comportamentale del cane condotto in stretta collaborazione con il proprietario o con il detentore, svolto esclusivamente in strutture accreditate a livello regionale;

          b) l'allontanamento temporaneo del cane presso una struttura accreditata dalla regione che garantisca una detenzione e una terapia comportamentale adeguate.

      3. Le regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, con proprio regolamento, l'elenco delle strutture abilitate alla custodia degli animali ai fini del comma 2, lettera b).
      4. Al termine del corso riabilitativo, qualora si verifichino nuovi episodi di aggressività

 

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ai sensi del comma 1, ovvero se il proprietario o il detentore del cane risulti non idoneo a garantire una corretta gestione dell'animale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del sindaco, procede alla confisca amministrativa del cane.

Art. 8.
(Criteri per la valutazione della potenziale pericolosità del cane).

      1. La valutazione della potenziale pericolosità effettuata ai sensi dell'articolo 6 deve permettere di distinguere ed accertare i seguenti casi:

          a) casi ad alto rischio, comprovati dalla tipologia della situazione in cui si è svolta l'aggressione e dalla gravità delle lesioni provocate;

          b) casi ad alto rischio, nei quali le caratteristiche del cane e le modalità di custodia non garantiscono una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone e degli altri animali;

          c) altri casi nei quali, per le caratteristiche del cane e della situazione, nonché per l'assenza di precedenti episodi, non si riscontrano le condizioni di rischio immediato.

      2. La rilevazione condotta dal veterinario del servizio della ASL deve tenere conto almeno dei seguenti dati:

          a) dati segnaletici del cane: età, razza, sesso, mole, corretta identificazione;

          b) dati segnaletici del proprietario o del detentore e composizione del suo nucleo familiare;

          c) provenienza e descrizione dell'ambiente in cui è avvenuta l'aggressione;

          d) descrizione del contesto in cui è avvenuta l'aggressione;

          e) gravità della lesione eventualmente provocata;

          f) condizioni di detenzione ordinaria e di cura del cane;

 

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          g) contenzione e livello di educazione e di addestramento del cane;

          h) anamnesi sul comportamento tenuto dal cane all'interno del nucleo familiare del proprietario o del detentore e all'esterno;

          i) patologie del cane in atto ed eventuali terapie;

          l) episodi di aggressività del cane già registrati.

      3. I servizi veterinari delle ASL predispongono un archivio informatizzato dei cani ritenuti aggressivi e dei cani dichiarati potenzialmente pericolosi a seguito della rilevazione condotta ai sensi del comma 2.

Art. 9.
(Casi di soppressione).

      1. Qualora, terminati i corsi riabilitativi con esito negativo, il cane continui ad evidenziare una grave e manifesta devianza comportamentale tale da renderlo pericoloso per la pubblica incolumità, è possibile procedere alla soppressione dell'animale, sempre che non sia possibile il ricovero a vita del cane in una struttura di custodia.
      2. La necessità di procedere alla soppressione dell'animale deve essere certificata con parere motivato dal servizio veterinario della ASL, di intesa con il veterinario libero professionista di fiducia del proprietario o del detentore del cane.
      3. Non è possibile procedere alla soppressione del cane senza il consenso informato del proprietario o del detentore dell'animale, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5.
      4. Il proprietario o il detentore del cane è responsabile anche penalmente di eventuali danni a persone, ad animali o a cose provocati dal cane.
      5. Qualora si verifichino nuovi episodi di aggressione da parte del cane a persone, ad animali o a cose il veterinario del

 

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servizio della ASL può procedere alla soppressione dell'animale anche senza il consenso del proprietario o del detentore dello stesso.

Art. 10.
(Norme per la identificazione elettronica
e genetica dei cani).

      1. Al fine di garantire una idonea responsabilizzazione riguardo al possesso e alla custodia dei cani, nonché un'adeguato controllo sociale e sanitario della popolazione canina nazionale, anche per prevenire il fenomeno del randagismo, è istitutita l'Anagrafe canina nazionale mediante l'identificazione elettronica e genetica dei cani.
      2. La registrazione all'Anagrafe canina nazionale è obbligatoria per tutti i soggetti canini presenti sul territorio nazionale.
      3. L'identificazione della popolazione canina mediante il sistema anagrafico di cui al comma 1 è attuata mediante l'applicazione di un microchip con inoculazione indolore, unitamente all'identificazione genetica effettuata con il prelievo di materiale biologico, costituito da sangue o da bulbo pilifero del cane.
      4. L'identificazione del cane con le modalità specificate dal comma 3 può essere effettuata dal veterinario libero professionista o dal servizio veterinario della ASL.
      5. Il veterinario libero professionista ha l'obbligo di inviare al servizio veterinario della ASL i dati rilevati e il materiale biologico prelevato dal cane unitamente alla registrazione delle generalità del proprietario o del detentore dell'animale.
      6. I servizi veterinari della ASL inviano il materiale biologico, direttamente o indirettamente prelevato, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio per l'esecuzione degli esami genetici.
      7. L'istituto zooprofilattico sperimentale, di cui al comma 6, eseguiti i test di identificazione genetica, trasmette al servizio veterinario della ASL i dati completi

 

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di identificazione elettronica e genetica del cane.
      8. I servizi veterinari delle ASL raccolgono i dati completi riferiti alla identificazione elettronica e genetica dei cani, nonché le generalità dei proprietari o dei detentori, e provvedono ad inviare ai medesimi proprietari o detentori i documenti attestanti l'avvenuta registrazione all'Anagrafe canina nazionale.
      9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, di intesa con l'Istituto superiore di sanità, provvede a stabilire un protocollo di procedure analitiche per il controllo dell'identificazione elettronica e genetica dei cani e ad istituire una banca dati nazionale dell'Anagrafe canina nazionale curandone l'organizzazione e la gestione.

Art. 11.
(Compiti di educazione e di informazione).

      1. I servizi veterinari delle ASL attivano sul territorio di propria competenza sportelli pubblici di educazione cinofila gestiti in collaborazione con etologi, educatori cinofili e veterinari specializzati in comportamento dei cani, finalizzati alla diffusione dei fondamenti teorici e pratici dei princìpi e delle tecniche di educazione familiare, urbana e comportamentale dei cani, nonché delle loro esigenze etologiche e della tutela del loro benessere.
      2. Le ASL e i comuni, con la collaborazione delle associazioni animaliste riconosciute a livello regionale e di enti morali, predispongono e attuano programmi annuali di educazione e di informazione rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e alla popolazione per favorire il rispetto dei cani e la tutela della loro salute. Nei programmi particolare attenzione deve essere dedicata al problema dell'aggressività canina, alle sue cause e alle modalità di riconoscimento nonché alla sua prevenzione.
      3. Le strutture dei servizi veterinari delle ASL preposte alla formazione si

 

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attivano per garantire un'adeguata preparazione dei veterinari operanti presso i medesimi servizi e dei veterinari libero professionisti ai fini della valutazione comportamentale dei cani.

Art. 12.
(Disposizioni per l'allevamento
e il commercio dei cani).

      1. È autorizzato il commercio dei cani esclusivamente negli allevamenti autorizzati ai sensi del comma 2.
      2. Il Ministero della salute, in base ai criteri stabiliti dal Comitato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro nazionale degli allevamenti autorizzati al commercio dei cani.
      3. Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, su conforme modello predisposto dal Ministero della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale risultino, tra l'altro, per ogni cane, la data di nascita, la razza di appartenenza, il numero di iscrizione all'Anagrafe canina nazionale e le generalità dell'acquirente e del proprietario o del detentore.
      4. All'atto della vendita di un cane un veterinario libero professionista o un educatore cinofilo degli allevamenti iscritti al registro nazionale di cui al comma 2, certifica, secondo le modalità previste da un apposito regolamento adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro della salute, la compatibilità dell'acquirente rispetto alle esigenze morfologico-comportamentali del cane.

      5. Il registro di carico e scarico di cui al comma 3 è soggetto a periodica verifica da parte del servizio veterinario della ASL e dei soggetti addetti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 15.
      6. I cani possono essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo soltanto previa certificazione di buona salute rilasciata dal veterinario del servizio della ASL o dal medico veterinario libero professionista, che attesta l'assenza di sintomi clinici riferibili a malattie

 

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infettive trasmissibili nonché di sintomi o di comportamenti aggressivi o comunque potenzialmente pericolosi.
      7. Sono vietate la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cuccioli di cani prima della decima settimana di vita.
      8. I proprietari o i detentori di cani acquistati da allevamenti esteri devono, entro un mese dalla data di acquisto, sottoporre i cani a visita di controllo presso i servizi veterinari della ASL, che ne certificano lo stato di buona salute e l'assenza di comportamenti di potenziale pericolosità.

Art. 13.
(Riconoscimento della figura
di educatore cinofilo).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme sul riconoscimento della figura di educatore cinofilo, istituendo il relativo albo professionale e disciplinando i requisiti per l'esercizio dell'attività.
      2. In caso di esercizio abusivo dell'attività di educatore cinofilo, determinato ai sensi del regolamento di cui al comma 1, la violazione è punita con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro. È sempre disposto il sequestro dei locali nei quali è stata esercitata l'attività abusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Art. 14.
(Esenzioni).

      1. La presente legge non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, alle Forze di polizia e alla protezione civile.

Art. 15.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale,

 

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anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni animaliste e zoofile riconosciute, nonché alle guardie zoofile riconosciute ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

Art. 16.
(Sanzioni).

      1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono punite con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 70.000 a 200.000 euro.
      2. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 sono punite con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro. Per la violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), sono altresì disposte la confisca e la distruzione dei materiali ivi previsti.
      3. All'articolo 672, primo comma, del codice penale, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da trecento a novecento euro».
      4. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da duemila a seimila euro».
      5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è punita con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.
      6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, è punita con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro.
      7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con l'ammenda di 250 euro.
      8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 è punita con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro.


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