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PDL 4528

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4528




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, VIOLANTE, CASTAGNETTI, RIZZO, TURCO, BINDI, ARMANDO COSSUTTA, ABBONDANZIERI, AGOSTINI, ALBERTINI, ANGIONI, BANDOLI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BUEMI, BUFFO, BURTONE, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CENNAMO, CIMA, COLUCCINI, CORDONI, DAMERI, TITTI DE SIMONE, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FOLENA, FUMAGALLI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTO, KESSLER, LABATE, LEONI, LOLLI, RAFFAELLA MARIANI, MONTECCHI, MOTTA, MUSSI, PANATTONI, PAPPATERRA, PINOTTI, PISA, PISTONE, POLLASTRINI, PREDA, RANIERI, REALACCI, ROCCHI, ROSATO, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SABATTINI, SASSO, SCIACCA, SERENI, SGOBIO, SINISCALCHI, SODA, SPINI, TOLOTTI, TRUPIA, VIGNI, VILLETTI, ZUNINO

Modifica all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento agli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi di decentramento comunale

Presentata il 27 novembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Da qualche tempo è ripresa la discussione sul diritto di voto nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali per i cittadini stranieri che risiedono nel nostro Paese da un certo tempo anche se non sono in possesso della cittadinanza italiana.
      L'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contempla esplicitamente la facoltà, per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, di
 

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partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, firmata a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
      Numerosi comuni stanno procedendo con esperienze positive, come i consiglieri aggiunti, che hanno tuttavia il chiaro significato di anticipare una norma legislativa che è comunque necessaria per assicurare la pienezza dei diritti elettorali ai cittadini stranieri residenti nel nostro Paese e non ancora cittadini italiani.
      Riconoscere diritti di partecipazione politica a cittadini stranieri in Italia significa promuovere l'allargamento della rappresentanza dei residenti nelle istituzioni locali e renderli partecipi alla vita politica: condizioni che possono risultare decisive per quella assunzione di responsabilità civiche necessaria per la stessa coesione sociale nelle comunità.
      In questa direzione, del resto, sono impegnati tutti i Paesi che hanno ratificato i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, e Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Spagna già hanno adottato norme costituzionali e leggi ordinarie in materia.
      Per quanto riguarda il diritto di voto e quello ad essere eletti nei consigli comunali e provinciali sono stati presentati in Parlamento numerosi progetti di legge, quasi tutti di modifica del vigente articolo 48 della Costituzione, il quale al primo comma prevede che l'elettorato attivo e passivo è riservato ai «cittadini».
      È quindi presumibile che l'iter di approvazione della norma, che si auspica possa avvenire il più presto possibile, non sia comunque breve, vista la procedura rafforzata per la sua revisione che la Costituzione prevede all'articolo 138.
      Risulta pertanto quantomai opportuno favorire in ogni modo le esperienze che si muovono in questa direzione fin dalla prossima scadenza elettorale amministrativa prevista per la primavera del 2004.
      In molti comuni si sta discutendo della possibilità di attribuire l'elettorato attivo e passivo agli stranieri residenti nel nostro Paese e non ancora cittadini italiani per le elezioni circoscrizionali.
      Vi è una interpretazione consolidata degli articoli 8 e 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali i comuni possono prevedere attraverso i loro statuti e regolamenti sul decentramento di estendere l'elettorato attivo e passivo per le circoscrizioni, in quanto organismi di partecipazione e consultazione, ai cittadini stranieri.
      Alcuni comuni hanno proceduto in questo senso, come ad esempio il comune di Forlì con il proprio regolamento sul decentramento approvato il 17 febbraio 2003. Ma la questione è controversa, tanto è vero che la commissione elettorale circondariale di Forlì in data 25 novembre 2003 ha preso atto del parere negativo espresso dal Ministero dell'interno il quale ha rappresentato l'esclusiva competenza statale nella materia della legislazione elettorale (e quindi, ovviamente, per l'elettorato attivo) ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
      Pertanto, al fine di accompagnare le esperienze in corso a livello locale e di consentire ai cittadini stranieri di prendere parte alle elezioni circoscrizionali fin dalla prossima tornata elettorale della primavera 2004, con la presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, si propone di introdurre il comma 5-bis dell'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si prevede espressamente la possibilità che gli statuti dei comuni estendano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni circoscrizionali ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Gli statuti dei comuni possono prevedere che alle elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale previste dal presente articolo possono partecipare con diritto di elettorato attivo e passivo anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».


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