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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4719 |
1. Nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è istituito il ruolo speciale operativo del personale aeronavigante della Polizia di Stato, di seguito denominato «ruolo speciale», articolato nelle seguenti qualifiche:
a) profilo professionale dei piloti:
1) allievo pilota, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
2) pilota;
3) pilota esperto;
4) pilota primo ufficiale;
5) comandante;
6) comandante superiore;
7) coordinatore aeronavigante;
8) direttore del servizio aereo;
b) profilo professionale dei tecnici di volo:
1) allievo tecnico di volo, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
2) tecnico di volo;
3) tecnico di volo esperto;
4) tecnico di volo primo ufficiale;
5) direttore tecnico aeronavigante;
6) direttore tecnico superiore aeronavigante;
7) coordinatore aeronavigante;
8) direttore del servizio aereo.
2. La dotazione organica del ruolo speciale e la corrispondenza alle altre qualifiche dei ruoli ordinari è fissata nella tabella A allegata alla presente legge.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle funzioni, dei titoli, dei requisiti e dei profili professionali per l'esercizio dell'attività aeronavigante e di manutenzione dei velivoli, dei profili professionali nonché delle modalità di progressione di carriera e di accesso nel ruolo speciale, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinare le funzioni, i titoli, i profili professionali nonché le modalità di accesso ai relativi corsi di formazione, di qualificazione professionale e di progressione di carriera del personale del ruolo speciale;
b) determinare le modalità di: accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale, tecnico di volo primo ufficiale e delle qualifiche dirigenziali di coordinatore aeronavigante del ruolo speciale, anche ai fini dell'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione della consistenza organica del predetto personale, direttivo e dirigenziale, anche nelle diverse sedi periferiche;
c) determinare le modalità per l'inquadramento a domanda di cui al comma 2 del personale aeronavigante già in servizio presso i centri ed i reparti di volo della Polizia di Stato, tenendo conto della qualifica precedentemente posseduta, dell'anzia
nità
d) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, l'inquadramento, a domanda, nelle qualifiche indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) nell'istituendo ruolo speciale, anche in soprannumero, del personale pilota e specialista della Polizia di Stato, in possesso dei prescritti titoli professionali, a prescindere dal ruolo di provenienza e dalla qualifica precedentemente posseduti, con la seguenti modalità:
1) dopo il quindicesimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella sesta qualifica;
2) dopo il decimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quinta qualifica;
3) dopo il sesto anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quarta qualifica;
4) dopo il terzo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella terza qualifica;
e) garantire che al personale di cui alla lettera d) sia attribuito il trattamento economico più favorevole;
f) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, e fino al diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, che i posti comunque disponibili nella qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante, siano attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al quale è ammesso a partecipare il personale appartenente alla qualifica apicale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato che ha prestato servizio, per cinque anni, in qualità di pilota, specialista od osservatore aereo presso i centri od i reparti di volo della Polizia di Stato; allo scrutinio possono altresì partecipare i piloti e gli specialisti
g) prevedere che nella determinazione delle funzioni il personale di cui alla lettera b) possa espletare compiti di formazione e di addestramento nello specifico ambito professionale;
h) determinare: le modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi; i criteri di promozione nell'ambito del ruolo speciale, al fine, tenuto conto dell'anzianità di servizio aeronavigante nonché dei titoli di studio e professionali posseduti, di premiare gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti, anche ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale e di tecnico di volo primo ufficiale;
i) prevedere la possibilità, per il personale del ruolo speciale, di transitare, per esigenze di servizio o a domanda, e previo corso di aggiornamento, anche in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento del servizio aeronavigante, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
l) prevedere che l'amministrazione, nei confronti del personale del ruolo speciale, riconosciuto dai competenti organi sanitari permanentemente non idoneo allo svolgimento del servizio aeronavigante, provveda alla restituzione del dipendente, anche a domanda dell'interessato, ai servizi ordinari, garantendo il mantenimento della sede di servizio;
m) prevedere che al dipendente, dichiarato permanentemente non idoneo all'espletamento delle attività operative di cui al presente articolo, sia attribuito un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico, già in godimento, e quello risultante dalla restituzione ai servizi ordinari, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio;
n) attribuire le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale del ruolo speciale e prevedere che:
1) agli appartenenti alle prime tre qualifiche del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria;
2) agli appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza;
3) il personale pilota e specialista, che non esercita la facoltà prevista al comma 2, permanga nelle funzioni e negli obblighi dei ruoli di appartenenza;
4) ultimato l'inquadramento a domanda, di cui al comma 2, l'assunzione a regime dei piloti e degli specialisti della Polizia di Stato avvenga mediante concorso pubblico selettivo e conseguente ammissione a specifico corso di formazione, di durata almeno biennale, con adeguate riserve di posti, da attribuire con concorsi interni per titoli ed esami, riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno due anni di anzianità di effettivo servizio, alla data del bando di concorso, in possesso dei prescritti requisiti;
5) qualora i posti riservati non siano coperti, la differenza vada ad aumentare i posti spettanti alla Polizia di Stato;
6) a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato costituisca titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalla legislazione vigente in materia;
7) i vincitori dei concorsi siano nominati allievi piloti ovvero allievi tecnici di volo a seconda del profilo professionale prescelto e avviati alla frequenza dei relativi corsi di formazione professionale;
o) determinare la struttura organizzativa, disciplinata con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78; prevedere altresì l'istituzione di un apposito servizio aereo posto alle dirette dipendenze del Capo della Polizia di Stato, di livello organizzativo adeguato e strutturato in più unità organizzative, periferiche e centrale, quest'ultima di livello divisionale, necessarie per la coordinata, razionale ed efficiente gestione delle risorse umane, logistiche, tecniche, dei mezzi e materiali aeronautici in dotazione, con particolare riguardo ai settori delle operazioni di volo, della documentazione, studio, ricerca, collaudo e sperimentazione dei materiali aeronautici, della formazione, addestramento, aggiornamento e standardizzazione del personale aeronavigante, della manutenzione e gestione tecnica di aeromobili, della sicurezza del volo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il personale pilota e specialista della Polizia di Stato in servizio presso i centri ed i reparti di volo della Polizia di Stato, può presentare apposita domanda per transitare nel ruolo speciale di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Al termine dell'inquadramento nel ruolo speciale, le dotazioni organiche dei ruoli ordinari della Polizia di Stato sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale che ha esercitato
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati, per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, anche con il concerto dei Ministri dell'interno e della difesa.
3. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2006.
4. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, e le disposizioni correttive di cui al comma 3 del presente articolo non possono comunque comportare modificazioni
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 10 milioni di euro annui, si provvede a carico delle risorse già previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A
(Articolo 1, comma 2)
Allievo pilota
| Allievo tecnico di volo Nessuna
| corrispondenza Pilota
| Tecnico di volo Ispettore capo | Pilota esperto
| Tecnico di volo esperto Ispettore superiore | Pilota primo ufficiale
| Tecnico di volo primo ufficiale Commissario | Comandante
| Direttore tecnico aeronavigante Commissario capo | Comandante superiore
| Direttore tecnico superiore aeronavigante | Vice questore aggiunto | Coordinatore aeronavigante
| | Primo dirigente | Direttore servizio aereo
| | Dirigente superiore | |
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