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PDL 4763

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4763




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

INNOCENTI, CALZOLAIO, SERENI, GIOVANNI BIANCHI, FOLENA, PISTELLI, AMICI, LEONI, MATTARELLA, CORDONI, BENVENUTO

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà
ai cittadini anziani residenti all'estero

Presentata il 27 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati della legge finanziaria per il 2004, alcuni parlamentari de L'Ulivo avevano assunto un'iniziativa a favore degli italiani residenti all'estero.
      Essi avevano presentato un emendamento in sede di Commissione bilancio volto a introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini italiani residenti all'estero che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate.
      L'assegno di solidarietà, come è noto, è stata una delle richieste più pressanti avanzata dalle nostre comunità e ribadita dal Consiglio generale degli italiani all'estero.
      Si tratta di un'esigenza avvertita in modo urgente, e addirittura drammatico, dalle comunità italiane che risiedono nei Paesi colpiti da grave crisi economica e sociale.
      L'esame di tale emendamento non poté in pratica aver luogo in quanto il Governo pose la questione di fiducia su un testo di legge finanziaria che non contemplava minimamente questa problematica.
      Ora si vuole, con la presentazione della proposta di legge, che il Parlamento si pronunci in maniera chiara sulla questione, auspicabilmente dando una risposta positiva alle istanze delle nostre comunità all'estero.
      La proposta di legge è una prova concreta dell'impegno per una politica di solidarietà a favore dei cittadini più disagiati, abbandonati dalle politiche governative, politiche che tagliano i servizi anche sul territorio nazionale ed escludono dalla proprie tematiche gli italiani che vivono all'estero. In questa maniera si mantengono gli impegni che il gruppo de L'Ulivo ha assunto nei confronti delle comunità italiane nel mondo, anche di recente,
 

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con le giornate svoltesi a fine settembre 2003 in oltre 50 grandi città del nostro pianeta.
      Ci si augura, adesso, che in sede parlamentare, su una proposta di legge come questa, che nasce in risposta alle condizioni di necessità di alcune comunità italiane all'estero, si possano realizzare le più ampie convergenze per dare soluzione ad un annoso problema, sempre evocato ma non ancora risolto.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede che sia erogato ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, un assegno mensile di solidarietà, per dodici mensilità, di un valore pari a 123 euro.
      Tali disagiate condizioni sono definite da due limiti: un tetto annuo di reddito individuale (3.000 euro) e uno di reddito di coppia per i cittadini coniugati (5.000 euro). Tali limiti sono incrementati di 1.000 euro per ogni minorenne o per ogni soggetto invalido sprovvisto di reddito a carico e convivente.
      All'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 80 milioni di euro su base annua, si provvede con una quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno di solidarietà per i cittadini
anziani residenti all'estero).

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro.
      2. Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate i cittadini non coniugati, il cui reddito annuo personale è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati, il cui reddito personale, cumulato con quello del coniuge, non raggiunge l'importo annuo di 5.000 euro. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui al presente comma, l'assegno di solidarietà è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
      3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni altro soggetto a carico del beneficiario e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
      4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti dal comma 2, sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile utilizzato come abitazione principale dal beneficiario dell'assegno di solidarietà.
      5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di

 

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euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito dall'imposta sulle successioni e donanzioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001, sono abrogati.


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