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PDL 4761-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4761-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 2004 (v. stampato Senato n. 2701)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della salute
(SIRCHIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 27 febbraio 2004

(Relatore: MINOLI ROTA)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VII (Cultura, scienza, istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 4761.
La XII Commissione (Affari sociali), l'11 marzo 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 4761.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4761,

            rilevato che il contenuto originario del decreto legge in esame aveva, come elemento unificante, la finalità di assicurare in tempi brevi i necessari finanziamenti per attività di prevenzione e di ricerca in campo sanitario;

            rilevato tuttavia che a seguito delle modifiche apportate dal Senato, tale contenuto omogeneo è stato notevolmente alterato, con l'introduzione di disposizioni di carattere eterogeneo (procedure di privatizzazione delle farmacie comunali; disciplina sui contratti di formazione specialistica medica, trattamento dei dati, eccetera);

            evidenziato che alcune disposizioni del decreto-legge sembrano avere natura prettamente ordinamentale, con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3-ter, 3-sexies e 3-septies;

            constatato che all'articolo 3-ter, comma 1, lettera b) ed all'articolo 3-octies la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            segnalato che il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                si sopprima la previsione di cui all'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, che, nel far salve le procedure contrattuali relative alla privatizzazione delle farmacie comunali che siano state concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2003, risulta incompatibile con il limite di contenuto dei decreti legge previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che «il Governo non può, mediante decreto-legge (...) ripristinare l'efficacia di disposizioni

 

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dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento».

        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 3-ter, comma 1, lettera a), n. 2), dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se il richiamo, contenuto nel capoverso 3-bis, al «decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni» per la specializzazione, vada inteso con riferimento - come sembrerebbe - al decreto già previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999;

                all'articolo 3-ter, comma 1, lettera b), n. 2), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la nuova dizione di contratto di formazione specialistica, in sostituzione dell'attuale dizione di contratto di formazione-lavoro per i medici specializzandi, rappresenti una mera innovazione di carattere semantico o abbia anche natura sostanziale;

                all'articolo 3-ter, comma 1, lettera d), dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare il richiamo all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria del 1998) con la disciplina vigente, ed in particolare con l'articolo 45 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che disciplina il trattamento previdenziale dei medici specializzandi con contratto di formazione specialistica;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire in un diverso contesto l'ultimo periodo del comma 2, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, in quanto esso costituiva nel testo originario una sorta di norma di chiusura applicabile a tutte le disposizioni del decreto-legge ed invece, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato viene a collocarsi nel mezzo del provvedimento;

                all'articolo 3-septies, ove si prevede una collaborazione tra il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie e gli organi della sanità militare, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione di tale disposizione all'articolo 1, trattandosi di materia affine a quella oggetto del medesimo articolo 1.».

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

            esaminato il disegno di legge C. 4761, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2004 recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione;

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alle materie «tutela della salute» e «ricerca scientifica», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, nonché alla materia «sistema tributario e contabile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato altresì che le disposizioni introdotte dall'articolo 3-ter appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre quelle recate dall'articolo 3-sexies sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato che l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, fa salvi, in relazione alla privatizzazione delle farmacie comunali, gli effetti delle procedure contrattuali concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2003 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali sia incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco,

            considerato che la disposizione recata dal predetto articolo 3-bis rappresenta un'elusione del giudicato della Corte Costituzionale, in quanto ne preclude l'applicabilità alla fattispecie che aveva ne originato il giudizio, in contrasto con la disciplina costituzionale e ordinaria, nonché con la stessa ratio che sottende il giudizio di costituzionalità sulle leggi instaurato mediante ricorso in via incidentale;

            considerato inoltre che l'articolo 3-bis confligge anche con quanto affermato, dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 275 del 2003 circa l'indubbia determinazione di riflessi diretti, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, della norma oggetto del giudizio,

 

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sui requisiti soggettivi dei partecipanti alla gara in questione, influendo per questa via sull'esito della stessa,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            1) sia soppresso l'articolo 3-bis del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che, disattendendo il giudicato della Corte costituzionale, appare confliggere con quanto disposto dall'articolo 136, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'articolo 30 della legge n. 87 del 1953.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che non sembrano sussistere ragioni sufficienti per prevedere una disciplina differenziata del trattamento dei dati personali in relazione al rapporto tra i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta e gli altri esercenti la professione medica, così come invece previsto dall'articolo 3-sexies;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            all'articolo 3-sexies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esenzione per i medici di famiglia e per i pediatri di libera scelta dalla osservanza dell'obbligo di notificazione al Garante per il trattamento dei dati personali previsto all'articolo 37 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dall'obbligo di ricorrere alla ricetta «criptata» di cui agli articoli 87, comma 3, e 88, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in assenza della espressa richiesta dell'interessato.

 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4761, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'altra innovazione»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza, istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4761, di conversione del decreto-legge n. 10 del 2004, approvato dal Senato, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

            esaminato il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (C.  4761), nonché il relativo disegno di legge di conversione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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con la seguente condizione:

        all'articolo 1, sia precisato che le funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie saranno svolte dal personale già in servizio presso il Ministero della salute per le medesime finalità.

e con la seguente osservazione:

        all'articolo 3-ter, comma 1, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alla contribuzione previdenziale dei medici specializzandi, di richiamare, invece dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 4761 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 10/04 recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica,

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


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