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PDL 4784

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4784




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, BENVENUTO, SANTAGATA, PISTONE, BOTTINO

Modifiche al codice civile, in materia di aumento delle pene applicabili ai reati di cui al titolo XI del libro V

Presentata il 4 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La questione dell'insufficienza delle sanzioni attualmente previste in materia penale societaria è stata concordemente rilevata nel corso delle audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti fra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio presso le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Com'è noto, la materia è stata oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro V del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi.
      Per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore, molti reati in tale materia sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), è stata prevista la perseguibilità a querela degli stessi in alcune ipotesi specificamente definite, ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale.

      Appare, quindi, evidente, anche a seguito delle vicende finanziarie recentemente verificatesi, l'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, prevedendo un inasprimento delle pene applicabili che fungano da efficace deterrente alla commissione di reati in una materia che, come quella in esame, coinvolge interessi generali della collettività.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 2621 del codice civile, le parole: «con l'arresto fino ad un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni».

Art. 2.

      1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a sei anni»;

          b) il secondo comma è abrogato;

          c) al terzo comma, le parole: «la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «la pena per i fatti previsti al primo comma è da due a otto anni».

Art. 3.

      1. All'articolo 2623 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

          b) il secondo comma è abrogato.

 

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Art. 4.

      1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a sei anni»;

          b) il secondo comma è abrogato.

Art. 5.

      1. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino a due anni»;

          b) il secondo comma è abrogato.


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