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PDL 4795

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4795



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FALANGA

Modifica all'articolo 146 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di compensi per i curatori delle procedure fallimentari

Presentata il 9 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di prevedere e disciplinare i casi in cui il fallimento sia privo di fondi o comunque abbia fondi insufficienti per coprire le spese e garantire un minimo compenso ai curatori fallimentari. Questi ultimi in tali fattispecie sono giovani professionisti che si affacciano al mondo della libera professione e impegnano i loro sforzi in vista - come è ovvio - di un giusto corrispettivo.
      In effetti, il panorama delle leggi che regolano la materia evidenzia un vero e proprio vuoto normativo. Infatti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogando l'articolo 91 del regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta «legge fallimentare», non ha, ancora una volta, previsto il pagamento del compenso al curatore da parte dello Stato in ipotesi di fallimento senza fondi, non potendo rientrare la figura del curatore tra quelle di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 146 del citato testo unico, come da relazione allo stesso testo unico che fa riferimento ai soli consulenti e periti per la stima dei beni nonché coadiutori per le operazioni di inventario.
      La Corte costituzionale con diverse pronunce ha escluso la illegittimità costituzionale dell'abrogato articolo 91 nella parte in cui non prevedeva che il compenso
 

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del curatore fosse posto a carico dell'erario in caso di insufficiente attivo del fallimento.
      Sul punto, autorevole dottrina ha ritenuto, attraverso una interpretazione evolutiva della norma (articolo 91 della legge fallimentare) che anche il compenso del curatore nella ipotesi segnalata fosse a carico dello Stato.
      Al di là delle incontestabili decisioni della Corte di legittimità, è evidente una disparità di trattamento tra soggetti che prestano la loro attività professionale in procedure che presentano profili di interesse pubblicistico, che la presente proposta di legge intende eliminare.
      Inoltre, con l'articolo 2 si modifica il compenso minimo del curatore fallimentare previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, anche in ragione degli anni che sono decorsi dalla entrata in vigore del medesimo regolamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

          «c) le spese ed onorari ai curatori fallimentari in ipotesi di procedure prive di fondi attivi e ad ausiliari del magistrato;».

Art. 2.

      1. Il compenso minimo previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, è elevato a 2.000 euro.


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