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PDL 4619

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4619



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Modifiche agli articoli 415-bis e 416 del codice di procedura penale, in materia di attività integrativa di indagine

Presentata il 20 gennaio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessaria tutela del diritto di difesa pone l'esigenza di intervenire anche in relazione all'«avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari» di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale e alla conseguente «presentazione della richiesta del pubblico ministero» di cui all'articolo 416 del medesimo codice soprattutto nella considerazione che, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità del predetto avviso, relativamente all'inattività del pubblico ministero sulla rituale e tempestiva richiesta allo stesso formulata dall'indagato o dal suo difensore di compiere «atti di indagine» (come espressamente previsto nell'articolo in parola), di fatto risulta vanificato tale diritto difensivo, che per prassi ormai consolidata resta totalmente e puntualmente disatteso. L'intervento in materia appare quindi opportuno, modificando i predetti articoli nel senso di prevedere la facoltà del giudice per le indagini preliminari di ordinare al pubblico ministero le attività integrative di indagine (articolo 1) con le relative conseguenze (articolo 2).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 4 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se non ritiene di svolgere nuove indagini, il pubblico ministero, nello stesso termine, trasmette la richiesta al giudice per le indagini preliminari unitamente al proprio parere. Il giudice per le indagini preliminari entro dieci giorni, ordina al pubblico ministero di effettuare l'attività integrativa di indagine nel termine assegnato o rigetta la richiesta».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, se nel termine assegnato non compie le indagini ordinate dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4».


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