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PDL 4791

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4791



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni tra introduzione dell'euro e rincaro dei prezzi

Presentata il 5 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Secondo le ricerche e le analisi condotte da istituti indipendenti (Eures), due terzi dei cittadini italiani ritiene che l'introduzione dell'euro abbia determinato nel nostro Paese un aumento dei prezzi anomalo e comunque non giustificato.
      La percezione della mancanza di iniziative adeguate con l'obiettivo di un «atterraggio morbido» della moneta unica è stata registrata anche nelle opinioni pubbliche dell'euro-zona.
      Secondo un'indagine realizzata da Eurostat, i cittadini europei ritengono che alla base del rincaro dei prezzi ci sia l'euro.
      In Germania e in Gran Bretagna autorevoli organi di stampa (Bild, Financial, Times, Indipendent) hanno attaccato duramente la nuova moneta ritenendola portatrice di effetti distorsivi e iniqui.
      Come ha riconosciuto l'ex governatore della Banca centrale europea nel maggio dell'anno scorso, si è rivelata illusoria la tesi secondo la quale l'effetto change over lira-euro avrebbe inciso pochissimo sull'inflazione.
      Ad avviso del proponente si rende pertanto necessaria ed urgente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che si proponga due obiettivi fondamentali:

          a) la conduzione di un'accurata indagine in grado di accertare le dinamiche, i passaggi e le eventuali omissioni a causa dei quali l'introduzione dell'euro ha determinato un ingiustificato e spesso abnorme rincaro dei prezzi nonché la compressione dei consumi e la perdita del potere d'acquisto della moneta;

          b) l'indicazione delle soluzioni, anche di natura legislativa, per porre dei rimedi efficaci. In particolare dovranno essere esaminate, tra le iniziative di contrasto del fenomeno, l'adozione dell'«euro di carta» e le misure di sostegno alle famiglie.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) effettuare un'accurata indagine diretta ad accertare cause, dinamiche ed eventuali inadempienze e responsabilità in ordine all'ingiustificato e abnorme rincaro dei prezzi registratisi in Italia a seguito dell'introduzione della moneta unica;

          b) individuare e analizzare la portata, le connessioni e le conseguenze del fenomeno sotto il profilo della compressione dei consumi e della perdita del potere di acquisto delle famiglie;

          c) avanzare proposte, anche di natura legislativa, per contrastare il fenomeno e, in particolare, valutare l'effetto positivo della possibile adozione dell'«euro di carta» e di misure di sostegno alle famiglie.

      2. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua istituzione e presenta alle Camere la relazione finale entro il mese successivo.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun

 

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gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione nella prima seduta elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari che costituiscono l'Ufficio di presidenza.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, in qualsiasi grado di giudizio, presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
      3. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti presso enti controllati dallo Stato e organismi ministeriali.
      4. Qualora l'autorità giudiziaria invii alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di

 

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inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comprese le norme per l'acquisizione di atti e testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
      4. La Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
      5. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con istituti di ricerca e con enti privati specializzati nella materia dell'inchiesta.
      6. La Commissione puo' avvalersi anche della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone la scelta al proprio Ufficio di presidenza.
      7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione

 

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dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei
rispettivi bilanci interni.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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