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PDL 4746

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4746




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANTONIO PEPE, LANDI DI CHIAVENNA, AIRAGHI, AMORUSO, CANNELLA, FOTI, GALLO, GARNERO SANTANCHÈ, ANGELA NAPOLI, PATARINO

Delega al Governo per la definizione
di strumenti a tutela dei risparmiatori

Presentata il 25 febbraio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 47 della Costituzione incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.
      Il Parlamento non può quindi non essere attento alla gestione del risparmio e ad un corretto collocamento dei titoli presso i risparmiatori, che, spesso, sono i soggetti deboli del sistema.
      I recenti eventi (casi Parmalat, Cirio, bond argentini, titoli emessi dalla Banca 121) impongono la presentazione di una proposta di legge diretta ad individuare possibili rimedi a tutela dei risparmiatori e ad introdurre nell'ordinamento strumenti tesi a garantire i risparmiatori stessi che, sottoscrivendo titoli, hanno subìto un grave pregiudizio sotto il profilo patrimoniale per responsabilità degli intermediari finanziari, ovvero per cause che attengono alla condotta delle imprese o dei soggetti emittenti ovvero per cause di forza maggiore.
      Si intendono, in particolare, adottare alcune soluzioni atte a garantire i risparmiatori danneggiati, senza tuttavia ricorrere ad ipotesi particolarmente gravose per il sistema creditizio nel suo complesso, che non può essere indebolito nel suo operato, ma che, allo stesso tempo, deve essere chiamato ad assumere le proprie responsabilità.
      Si interviene con lo strumento della delega al Governo, da esercitare nel termine breve di sei mesi, al fine di realizzare
 

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un intervento sistematico che dia, comunque, maggiore tranquillità a quanti vogliono investire i loro risparmi in titoli e, quindi, con il fine di restituire fiducia al mondo del risparmio. Si avverte infatti la necessità di ristabilire la fiducia tra risparmiatori, imprese e banche.
      Lo Stato, attraverso un meccanismo di aiuti ai risparmiatori, da un lato, e di revisione del sistema dei controlli sulle società e banche, dall'altro, deve ristabilire il clima di fiducia e di collaborazione tra sistema economico e risparmiatori, difendendo la credibilità del sistema e ristabilendo un corretto rapporto tra economia ed etica.
      L'articolo 1 della proposta di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di introdurre strumenti di tutela per i risparmiatori - intendendosi per risparmiatori solo persone fisiche - e indica i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.
      La delega deve individuare le condizioni in presenza delle quali i soggetti interessati possono avvalersi degli strumenti di tutela previsti, strumenti che sono alternativamente:

          1) obbligo degli intermediari, che hanno collocato gli strumenti finanziari, di riacquistarli nel limite massimo, per ciascun cliente, di 25 mila euro;

          2) possibilità, per i sottoscrittori, di portare in deduzione le minusvalenze derivanti dalla sottoscrizione dei titoli;

          3) facoltà per ciascun soggetto di cedere i titoli allo Stato dietro attribuzione di buoni del tesoro pluriennali a lunga scadenza, nel limite massimo di 10 mila euro per ciascun soggetto.
      La delega prevede anche l'istituzione di un fondo di garanzia per corrispondere indennizzi monetari a soggetti danneggiati a seguito di sottoscrizione di titoli divenuti inesigibili.
      Nell'articolo 2 è prevista la trasmissione dei decreti legislativi alle Camere per l'espressione dei relativi pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      All'articolo 3 è individuata la copertura finanziaria.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'introduzione
di strumenti a tutela dei risparmiatori).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nell'ordinamento di strumenti volti a tutelare i risparmiatori che hanno subito un grave danno patrimoniale a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari, emessi da enti o soggetti pubblici o privati, anche esteri, risultati in tutto o in parte inesigibili.
      2. Le misure di tutela previste dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si applicano alle sole persone fisiche, con esclusione di coloro i quali, anche per interposta persona, partecipano al capitale ovvero sono esponenti aziendali del soggetto emittente ovvero dell'intermediario che ha collocato gli strumenti finanziari, e per eventi verificatisi e/o accertati a decorrere dall'anno 2001.
      3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuazione delle condizioni in presenza delle quali i soggetti interessati possono avvalersi degli strumenti di tutela di cui alla presente legge, mediante presentazione di apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, in cui il soggetto interessato deve:

              1) indicare l'ammontare, la natura, la scadenza degli strumenti finanziari sottoscritti e il soggetto emittente, nonché, tranne i casi in cui l'inesigibilità risulti in maniera inequivoca, ovvero in presenza di procedura concorsuale, gli estremi della pronuncia del giudice che ha dichiarato l'inesigibilità;

 

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              2) certificare, sotto propria responsabilità, la mancata conoscenza di fatti o situazioni che, in base all'ordinaria diligenza, avrebbero dovuto indurre ad evitare la sottoscrizione degli strumenti finanziari e dichiarare la propria buona fede all'atto della sottoscrizione;

              3) dichiarare a quale delle misure di tutela indicate alla lettera d) intende accedere;

          b) previsione dell'obbligo del Ministero dell'economia e delle finanze di pronunciarsi sulle istanze presentate ai sensi della lettera a) entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, salvo differimento, comunque non superiore ad ulteriori novanta giorni, quando risulti necessario integrare le informazioni e i dati che il soggetto interessato deve comunicare ai fini dell'accoglimento dell'istanza;

          c) previsione della facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di richiedere la trasmissione di dati e notizie, a fini istruttori, al soggetto emittente e all'intermediario che ha collocato gli strumenti finanziari sulle caratteristiche e le modalità di emissione e di collocamento degli stessi, nonché il parere della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ovvero di Borsa italiana Spa;

          d) in caso di accoglimento dell'istanza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze prevedere:

              1) l'obbligo degli intermediari finanziari che hanno collocato gli strumenti finanziari di riacquistarli dai soggetti danneggiati che li hanno sottoscritti, nel limite massimo, per ciascun soggetto, di 25 mila euro, con il rilascio, a titolo di corrispettivo, di strumenti finanziari emessi dagli stessi intermediari per il medesimo valore nominale, fermo restando il diritto del soggetto medesimo al risarcimento del maggiore danno eventualmente subito;

 

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              2) le possibilità per i soggetti interessati di portare in deduzione, in sede di dichiarazione dei redditi, le minusvalenze derivanti dalle perdite subite per un importo non superiore a 10 mila euro annui e comunque nel limite massimo complessivo di 30 mila euro in tre anni;

              3) la facoltà di cedere allo Stato gli strumenti finanziari sottoscritti, nel limite massimo di 10 mila euro per ciascun soggetto, dietro attribuzione di titoli emessi dallo Stato. A tale fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere buoni del tesoro poliennali, con durata non inferiore a 10 anni, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2004. Tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

          e) istituzione di un fondo di garanzia per la corresponsione di indennizzi monetari per le perdite derivanti dalla inesigibilità dei titoli sottoscritti, comunque nel limite massimo di 50 mila euro per ciascun soggetto. Il fondo è alimentato da: 1) contributi degli intermediari, da stabilire in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni, e comunque per un valore non superiore allo 0,1 per cento del patrimonio di ciascun intermediario; 2) un contributo dello Stato, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2004; 3) i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. Il fondo è gestito da apposito organismo costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB.

Art. 2.
(Parere parlamentare).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1, ciascuno

 

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dei quali corredato della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      2. Nel caso in cui non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri espressi, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente alle Camere i testi entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valuti in 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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