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PDL 4717

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4717



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia già capitali di Stato e dei centri d'arte del Mezzogiorno d'Italia

Presentata il 18 febbraio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione storica della nostra nazione è stata sempre caratterizzata dallo spirito autonomo ed individualista delle nostre città. Infatti, sin dalla colonizzazione greca, ma anche durante il dominio di Roma sulla penisola ed oltre, molte città si autogovernavano come fossero città-Stato, pur conservando la sudditanza verso la città capitolina. Più tardi, nel basso ed alto Medioevo, le invasioni barbariche provocarono la frammentazione dell'Italia e la conseguente creazione di tante capitali che, piano piano, trasformarono città di provincia in liberi comuni. Con l'andare del tempo, molte di queste città, divenute non solo centro politico, ma anche culturale del proprio piccolo Stato, sono diventate capoluoghi di regione: è il caso di Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo. Altre, invece, sono solo capoluoghi di provincia o non rivestono neanche questo ruolo e, pertanto, non sono adeguatamente valorizzate né si è provveduto a tutelare in modo adeguato i loro molteplici beni artistici, che costituiscono una delle grandi ricchezze del nostro Paese, oltre che rappresentare un enorme indotto economico. È questo il caso, per esempio, di Salerno, che, oltre a vantare una tradizione storico-artistica notevole, è stata, si ricorda, anche capitale d'Italia in un periodo delicatissimo per la nostra nazione, come quello che va dall'11 febbraio 1944 al settembre dello stesso
 

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anno, quando le truppe alleate occuparono Roma e le restituirono il ruolo e la funzione di capitale. Ebbene, per queste città occorre intervenire con una legge che valorizzi i loro innumerevoli tesori artistici e ne tuteli la conservazione e la cura, trasformando le medesime città, che rischiano di cadere in uno squallido anonimato, in centri d'arte e di interesse culturale, sviluppando una politica nazionale intesa a valorizzare le peculiarità di ogni capoluogo di provincia che abbia avuto un ruolo storico determinante per il nostro Paese.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica garantisce la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali delle città capoluogo di provincia che hanno esercitato la funzione di capitale di Stato nell'età moderna e contemporanea e dei centri d'arte del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 2.

      1. I musei, le biblioteche e gli archivi statali, situati nelle città di cui all'articolo 1, sono inseriti in un'apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.

Art. 3.

      1. Nel rispetto delle singole autonomie, sono favorite forme di collaborazione tra i musei, le biblioteche e gli archivi statali delle città di cui all'articolo 1 e analoghe istituzioni, dipendenti da enti locali, ecclesiastici e privati, al fine di favorire la conservazione, l'utilizzazione e la valorizzazione dei beni culturali ivi conservati.

Art. 4.

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua il censimento dei beni artistici, librari ed archivistici esistenti presso enti pubblici, ecclesiastici e privati, situati nelle città di cui all'articolo 1, al fine della loro catalogazione e conservazione, anche tramite l'utilizzazione di strumenti informatici.

 

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Art. 5.

      1. Nelle città di cui all'articolo 1 è istituita una consulta, formata da enti e da istituzioni pubblici, ecclesiastici e privati, alla quale è attribuito il compito di proporre agli organi competenti le soluzioni più idonee al fine di garantire l'ottimale conservazione e il restauro dei monumenti e dei beni culturali esistenti presso le medesime città.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione di una quota parte del gettito dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, destinata alla conservazione di beni culturali ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.


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