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PDL 4647

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4647



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURANI PROCACCINI, ALFREDO VITO, ARACU, BERTOLINI, BERTUCCI, BIONDI, BLASI, CAMINITI, CARLUCCI, CRIMI, DELL'ANNA, GERMANÀ, LICASTRO SCARDINO, MARRAS, MILANATO, MILANESE, MORETTI, NUVOLI, ORSINI, PAOLETTI TANGHERONI, PERLINI, PERROTTA, PINTO, ANTONIO RUSSO, SANTULLI, SARDELLI, ZAMA, ZANETTA

Disposizioni per la tutela dei minori
nelle pubbliche manifestazioni

Presentata il 28 gennaio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - È per tutti evidente l'opportunità di una riforma della normativa in tema di tutela dei minori, che coordini in un unico testo legislativo tutti gli interventi effettuati nel settore, sia a livello di diritto sostanziale, sia a livello di diritto processuale.
      Tuttavia per tale testo unico sembra necessario attendere l'iter dei progetti di legge concernenti l'istituzione di un «Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», atteso che molti compiti dovrebbero essere demandati a tale istituenda Autorità.
      Nelle more appare comunque indispensabile colmare quelle lacune che si riscontrano ancora nell'ormai complesso sistema di protezione dei minori, cui ha impresso un'accelerazione decisiva la ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
      Al riguardo va osservato che vi possono essere e vi sono forme meno evidenti di sfruttamento dei minori, ma ugualmente pericolose per un armonico e sereno sviluppo degli stessi.
      Nell'ambito familiare è inviso a tutti l'atteggiamento di chi fa leva su un fanciullo per ottenere tornaconti personali e comunque distoglie gli stessi dai compiti e dalle attività proprie della loro età.
      Una situazione analoga si verifica però anche quando i minori sono «usati» in ambiti extrafamiliari quale strumento di pressione in ambito di manifestazioni di piazza, così come testimoniato dalle cronache recenti.
      In tali casi non interessa tanto la riprovazione morale sull'uso strumentale di bambini
 

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piccoli, quanto piuttosto la considerazione del reale e concreto pericolo cui i piccoli sono esposti a causa del loro coinvolgimento.
      È infatti evidente che non giova affatto ad un corretto e sereno sviluppo, la circostanza che il bambino sia catapultato in una situazione di estrema conflittualità e che al posto dei valori della «comprensione, di pace, di tolleranza, (...) di amicizia (...)» (propugnati dall'articolo 29 della citata Convenzione di New York) da vivere in una dimensione essenzialmente ludica, egli abbia a che fare - in un'età così tenera - con situazioni di aspra conflittualità e tensione.
      Senza contare che un bambino così piccolo viene in tale modo orientato negativamente nei confronti delle istituzioni (a tutti i livelli: dal Governo al Parlamento che approvano riforme non condivise, alle Forze di polizia che comunque sorvegliano la manifestazione) e ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sullo sviluppo di una coscienza civile e democratica del bambino stesso.
      Per tali motivi si è ritenuto opportuno regolamentare la partecipazione dei bambini più piccoli (sino agli undici anni, coincidenti con l'attuale limite della scuola primaria), prevedendo che essi non possano partecipare a tutte quelle manifestazioni di carattere politico (ma non solo) in cui vi siano interessi contrapposti e dove quindi possa respirarsi un clima di tensione certo nocivo per la salute psichica del bambino.
      Lo strumento prescelto è quello della modifica legislativa (rectius: integrazione) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, laddove disciplina appunto le riunioni in luogo pubblico e le processioni civili.
      Si badi che con la presente proposta di legge non si vuole affatto porre un limite ai diritti dei bambini: si andrebbe contro tutta la normativa che si pone l'obiettivo della loro tutela, ed innanzitutto contro la citata Convenzione di New York. Con essa non si vuole comprimere il (sacrosanto) diritto di critica, ma salvaguardare unicamente il superiore interesse del minore ampliando l'ambito di tutela che l'ordinamento già gli riconosce e mettendolo al riparo da qualsiasi prevaricazione (da qualunque parte essa provenga e senza privilegiare nessuna parte).
      I limiti e i divieti che si pongono non sono quindi diretti verso il minore, ma verso gli adulti che, strumentalizzando la loro partecipazione, ne mettono in pericolo il sereno sviluppo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Alle riunioni in luogo pubblico è vietata la partecipazione non occasionale di minori degli anni undici.
      2. Ai fini di cui al comma 1, è considerata non occasionale anche la partecipazione che, o per il numero di minori degli anni undici coinvolto, o comunque per l'utilizzo degli stessi, è da considerare strumentale ad uno degli scopi della riunione.
      3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle manifestazioni religiose, a quelle sportivo-ricreative, a quelle a carattere esclusivamente educativo-culturale e in genere a tutte le manifestazioni che non sono una forma di protesta contro persone o provvedimenti, ma tendono all'affermazione di valori accettati universalmente, quali il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dei princìpi consacrati nello Statuto della Nazioni Unite e dei valori costituzionalmente garantiti.
      4. I promotori delle riunioni sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. A tale fine, nell'avviso di cui all'articolo 18 essi devono indicare lo scopo della riunione e nel caso in cui essa rientri tra quelle oggetto di divieto, devono assicurare che non vi prenderanno parte minori degli anni undici. Nel caso in cui vi sia comunque una partecipazione non occasionale di minori, i promotori stessi sono tenuti ad annullare la riunione o comunque a darne immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza ovvero agli ufficiali presenti.

 

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      5. Oltre che nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 18, il questore può impedire che la riunione abbia luogo qualora siano violati i divieti o le disposizioni di cui al presente articolo ovvero può consentirla prescrivendo che non vi partecipino minori degli anni undici.
      6. I promotori che contravvengono al divieto ovvero alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi accompagna un minore di anni undici ad una riunione allo stesso interdetta e si rifiuta di allontanarsi con il minore stesso nonostante l'invito a tale scopo rivoltogli dalle Forze di polizia presenti.
      7. La sanzione di cui al comma 6 è irrogata con ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto a seguito di verbale di contestazione elevato dalle Forze di polizia o dal questore. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

      2. All'articolo 20 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ugualmente possono essere disciolti gli assembramenti e le riunioni in cui sono violati i divieti o le disposizioni di cui all'articolo 18-bis».
      3. All'articolo 25 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Alle processioni civili di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18-bis».


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