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PDL 4780

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4780



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Modifica all'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Presentata il 3 marzo 2004

      

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Onorevoli Deputati! - L'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha profondamente modificato i rapporti fra corpo elettorale e amministrazioni locali. In particolare l'istituto dell'elezione diretta, contenuto nella vigente normativa, sta spingendo sempre più i cittadini a valutare le candidature alla luce di programmi e affidabilità delle persone, molte volte al di là delle indicazioni provenienti dai partiti istituzionali o dalla pedissequa riproposizione di formule politiche nazionali. In realtà le motivazioni in base alle quali il Parlamento compì oltre dieci anni fa quella scelta furono altre: allora era infatti molto viva l'esigenza di cambiare la dirigenza politica, e in tale ottica venne posta la questione della ricandidabilità dei sindaci e presidenti di province, risolta con l'introduzione di un limite massimo di due mandati consecutivi.
      Queste motivazioni oggi non sussistono più in modo così evidente ed il vincolo imposto dall'attuale formulazione contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene ormai vissuto come una limitazione alla libertà di espressione e di partecipazione politica, specie nelle realtà più piccole ove è estremamente difficile rinnovare la classe dirigente.
 

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      Tra gli appelli al Parlamento per la modifica delle norme in questione, accanto a quelli delle realtà associative espressione degli enti locali, spicca l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e del Presidente della Camera dei deputati, onorevole Pier Ferdinando Casini.
      Proprio in quest'ottica si pone la presente proposta di legge, resa urgente dal fatto che nella primavera 2004 saranno in scadenza la maggior parte delle amministrazioni locali, guidate dai sindaci non più ricandidabili perché ormai giunti al secondo mandato.
      L'articolato è formato da una disposizione i cui contenuti, modificati in aula dal consiglio regionale, dopo lungo e approfondito dibattito, rispetto alla proposta di legge originaria, prevedono che la non rieleggibilità dei sindaci si applichi alla scadenza del terzo mandato per i comuni la cui popolazione risulta inferiore ai 5.000 abitanti.
      I proponenti sono consci del fatto che giacciono in Parlamento alcuni progetti di legge contenenti variazioni rispetto alla scelta qui formulata, ma si vuol far pervenire dal consiglio regionale del Piemonte un'indicazione al legislatore nazionale e un indirizzo estremamente chiaro sul quale costruire la scelta definitiva la cui definizione dovrà comunque arrivare in tempo utile rispetto all'imminente tornata elettorale della primavera 2004.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la norma sulla non rieleggibilità dei sindaci si applica alla scadenza del terzo mandato».
      2. Al comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono premesse le seguenti parole: «Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti».


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