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PDL 4675

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4675



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FISTAROL

Estensione ai grandi invalidi per servizio della corresponsione dell'assegno di superinvalidità previsto per i grandi invalidi di guerra

Presentata il 5 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione crea inevitabilmente l'imbarazzo di chi deve esaminare continuamente provvedimenti destinati ad una categoria di cittadini cui il Parlamento deve riguardo ed attenzione.
      Si tratta di personale dello Stato, mutilato ed invalido per causa di servizio alle dipendenze delle Forze armate, dei Corpi militarmente ordinati, della Polizia di Stato, dei Ministeri e degli enti locali, che ha perduto durante il servizio e per causa di esso l'integrità fisica nelle forme più gravi. Tra questi, in particolare, ritengo che la riconoscenza nostra e dell'intero Paese debba andare ai super-invalidi, ovvero quelli che necessitano di assistenza permanente, non essendo in grado di svolgere autonomamente i normali atti quotidiani della vita.
      Ormai, gli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per causa di servizio sono, a norma della legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati e stabilmente agganciati ai corrispondenti importi degli omologhi assegni corrisposti a grandi invalidi e vittime civili di guerra. Con tale legge si è inteso porre termine ad una situazione che da anni costringeva la categoria dei grandi invalidi per servizio ad una continua ed incessante richiesta di adeguamenti nei confronti della legislazione in materia di assegni accessori per invalidità di guerra.
      Con ciò si è inteso chiudere il continuo di adeguamenti che, iniziando soltanto dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e proseguendo con la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra» e con la legge 2 maggio 1984,
 

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n. 111, dovrebbe terminare con la legge 29 gennaio 1987, n. 13, che sancisce definitivamente il diritto dei grandi invalidi per servizio alla parità di importo con gli omologhi assegni accessori annessi alla pensionistica di guerra, trattandosi di invalidità identiche quanto a diagnosi e a classificazione delle infermità; orientamento consolidato dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, e, ultimamente, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno legiferato insieme per grandi invalidi di guerra e per servizio.
      Non sempre, però, il Parlamento ha potuto tenere nella debita considerazione tale equiparazione per questioni indipendenti dalla volontà di operare o meno in un contesto unitario, comprensivo di entrambe le categorie.
      Nella fattispecie, si richiama la legge 18 agosto 2000, n. 236, in materia di invalidità di guerra, che trasferisce in un assegno di superinvalidità non reversibile gli importi degli assegni di integrazione per assistenza ed accompagnamento, limitatamente ai soli grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, e n. 915, e successive modificazioni.
      Pertanto, la presente proposta di legge tende a ristabilire, nello spirito della citata legge 29 gennaio 1987, n. 13, un equilibrio tra gli assegni accessori annessi ai due trattamenti, peraltro senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, e conservando identità agli assegni accessori annessi alle omologhe normative dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
      La questione che oggi si pone venne sollevata già durante i lavori parlamentari nella Commissione lavoro della Camera dei deputati, probabilmente rinviandone la trattazione nei confronti delle analoghe categorie dei grandi invalidi per servizio ad epoca successiva, nell'intento di ottenere il più rapido iter legislativo possibile alla questione centrale in discussione in quella seduta.
      Ritengo che tre anni siano un tempo sufficiente per rendere giustizia ad una così benemerita categoria, accogliendo la richiesta per una rapida approvazione di questo provvedimento che non dovrebbe comportare difficoltà di sorta, in quanto costituito da un unico articolo, privo di oneri finanziari e di qualsiasi altro impedimento.
      Il Parlamento aveva ancora successivamente riesaminato tale esigenza durante l'esame dei progetti di legge che hanno portato all'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288; però, per venire incontro sollecitamente ad obbiettive necessità di assistenza nei confronti dei più gravi, ha deciso di semplificare, stralciando l'articolo 3 del testo unificato atto Camera n. 257-B, con l'intento di discuterlo non appena se ne fosse ripresentata l'opportunità.
      Sulla scia delle precedenti leggi di adeguamento ed equiparazione tra gli assegni accessori attribuiti alle due categorie, entrambe meritevoli di pari dignità e considerazione e nel rispetto degli intenti che hanno consentito lo stralcio dell'articolo 3 dal citato testo unificato, discusso e promulgato in data 27 dicembre 2002, legge n. 288, ritenendo di interpretare una concorde volontà già manifestata al riguardo da tutte le parti politiche, confido in un sollecito accoglimento della presente proposta di legge costituita, lo si ricorda, da un unico articolo e priva di oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto l'assegno di superinvalidità previsto dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.
      2. All'assegno di superinvalidità previsto dal comma 1 del presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.


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