Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4718

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4718



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale,
concernente il reato di manipolazione mentale

Presentata il 18 febbraio 2004

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'8 giugno 1981, con la sentenza n. 96, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 603 del codice penale che, sotto la rubrica «Plagio», puniva il fatto di «chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione». La norma infatti, a giudizio della Corte costituzionale, violava il principio di tassatività che vige in materia penale e lasciava, perciò, troppo spazio all'arbitrio del giudice.
      Si tratta della previsione di un reato introdotto nel 1930 dal codice Rocco ed ignorato dalle precedenti codificazioni, italiane ed europee: sul legislatore di allora sicuramente influì l'avvento delle teorie psicologiche, che in quel periodo cominciavano a diffondersi, grazie a Freud, anche se tra molta diffidenza e perplessità. Fu merito, quindi, di queste teorie promuovere nel legislatore l'interesse per il profilo psicologico del plagio, sebbene sia ovvio che in quel periodo nessuno avrebbe pensato all'ipotesi di un pericoloso processo ipnotico: in questo senso, è giusto riconoscere al legislatore l'aver introdotto nel corpus del codice penale la norma contenuta nell'articolo 603 anticipando, e in un certo senso prevedendo, i fenomeni evolutivi sociali.
      Purtroppo la nebulosa formulazione dell'articolo 603 ha fatto sì che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 96 del 1981, ne dichiarasse l'illegittimità costituzionale. Oggi che le problematiche inerenti al tema generale della libertà di pensiero sono sempre più all'attenzione dell'opinione pubblica, da più parti si sente la necessità che il legislatore intervenga. Tali problematiche si traducono in un'ampia gamma di oggetti giuridici da tutelare. Ad esempio, la libertà morale nel caso del plagio e la libertà personale nel caso di sequestro di persona o di riduzione in schiavitù.
 

Pag. 2


      Ma la previsione di questi reati, pur necessaria ed indispensabile, non può esimere il legislatore dall'obbligo di tutelare il singolo nei confronti di reati, forse meno eclatanti ma altrettanto lesivi dei diritti umani fondamentali, che ineriscono la sfera globale della libertà mentale.
      È necessario, quindi, introdurre una norma che tuteli la libertà psichica ovvero quel bene chiamato anche «libero arbitrio»: valore costituzionalmente rilevante che certamente deve essere tutelato e, qualora violato, punito adeguatamente.
      Gli articoli 2 e 3 della Costituzione riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali possiamo tranquillamente ricomprendere la libertà di pensiero.
      Il problema più complicato, a questo punto, è quello di stabilire quali siano i comportamenti da ritenere condizionanti per la libertà mentale e che possano in via ipotetica essere considerati reati, pur rispettando il principio di tassatività.
      Premesso che la formazione e lo sviluppo della personalità individuale è la risultante anche dei reciproci condizionamenti interpersonali e che la propaganda delle proprie idee finalizzata all'altrui persuasione è diritto costituzionalmente garantito e non può, quindi, essere di per sé criminalizzata, la condotta criminale dovrà assumere i caratteri della vessatorietà o fraudolenza e della continuità, giacché è predisposta a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione tale da modificarne in senso negativo la capacità di giudizio e da ottenere, di conseguenza, un mutamento nell'indirizzo della volontà.
      Né possiamo dimenticare che un altro elemento fondamentale, oltre all'atto di condizionamento e alla lesione dell'altrui libertà mentale, è il «fine» su cui si basa l'azione delittuosa. Richiedendo, infatti, per il perfezionarsi del delitto di manipolazione mentale, che la lesione alla libertà del volere sia teleologicamente improntata al compimento, da parte della vittima, di un atto o di un'astensione gravemente pregiudizievoli, si ottiene il risultato di emancipare la lesione dell'altrui integrità psichica dalle strette coordinate della circonvenzione di incapace, allontanando, nel contempo, lo spettro dell'indeterminatezza empirica della norma. Sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto opportuno introdurre nel codice penale una norma autonoma, l'articolo 613-bis, che disciplina il reato di manipolazione mentale. Il primo comma dell'articolo in oggetto individua la nuova fattispecie di reato.
      È sembrato, inoltre, utile prevedere anche un secondo comma che dispone un aggravamento di pena nell'ipotesi in cui i fatti che danno luogo al delitto di manipolazione mentale siano commessi nell'ambito di un gruppo che promuove attività che hanno per scopo o per effetto di creare o di sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano. Questa aggravante è stata suggerita dalle notizie di cronaca, che quotidianamente denunciano i casi di «lavaggio del cervello» subiti da coloro che sono vittima di sette o di gruppi pseudo-religiosi i quali, sfruttando le emozioni fideistiche dei neo adepti, li isolano completamente dalle persone e dalle istituzioni esterne, rendendoli schiavi psicologicamente e, qualche volta, fisicamente.
      In questo caso l'aumento di pena è giustificato, prima di tutto perché appare evidente che un gruppo organizzato esercita una maggiore capacità di suggestione sul singolo, poi perché maggiormente vengono sfruttate la buonafede e le aspettative religiose della vittima.
      È infine giusto sottolineare che del tutto privo di efficacia sarebbe l'eventuale consenso dell'offeso, giacché dove non c'è libertà mentale, il consenso risulta essere viziato (da violenza, minaccia, inganno, eccetera).
 

Pag. 3

torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). - Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicologiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o di determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
      Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che hanno per scopo o per effetto la creazione o lo sfruttamento della dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su